Invalidi civili
Stop ai ricorsi amministrativi e obbligo di adire al
Giudice entro 6 mesi pena la decadenza.
(Ludovico
Adalberto De Grigiis)
A partire dal 1/1/2005 viene
abolito il ricorso amministrativo in tema di invalidità civile e l’azione
giudiziaria finalizzata al riconoscimento delle prestazioni economiche deve
essere promossa entro 6 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento
emesso a conclusione dell’iter amministrativo.
Sono queste le disposizioni
contenute nell’articolo 42 della legge 326/2003 (legge di conversione del
Decreto Legge 269/2003) in materia di invalidità civile che l’Inps, con
messaggio n. 1638 del 17/1/2005 ha recepito dettando precise disposizioni
operative alle proprie sedi territoriali.
Tale termine, inizialmente
prorogato al 31/12/2004 (dalla legge 47/2004), non ha trovato ulteriore
differimento e pertanto trova piena efficacia per le domande presentate dopo
tale data.
Le novità introdotte dalla legge
326/2004 riguardano anche le domande di invalidità civile finalizzate al
collocamento obbligatorio. Per questi casi l’articolo 42 stabilisce che gli
atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità
civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità devono
essere notificati anche al Ministero dell’Economia.
Le prestazioni di natura
economica erogate in favore degli invalidi civili sono: la pensione di
inabilità (art. 12 legge 118/71), l’assegno di invalidità (art. 13 legge
118/71), l’indennità di accompagnamento (legge 118/71), l’indennità di
frequenza (art. 1 legge 289/90), la pensione ai ciechi civili (legge 382/70),
l’indennità speciale ai ciechi ventesimisti (leggi 508/88 e 289/90),
l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti (art. 1 legge 508/88), la
pensione ai sordomuti (legge 381/70), l’indennità di comunicazione (legge
508/88).
La domanda, redatta in carta semplice su modello prestampato deve essere indirizzata alla Commissione medica per l’accertamento delle invalidità civili, condizioni visive e sordomutismo presso la competente Azienda Sanitaria Locale territoriale.
La domanda deve contenere necessariamente l’autocertificazione dei propri dati anagrafici, ai sensi dell’articolo 26 della legge 4/1/1968 n° 15 anche nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal tutore o da uno dei genitori per conto di soggetto minorenne.
In caso di persona che non sa o non può firmare (per le persone maggiorenni), la domanda deve essere corredata da apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 5 della legge 11/5/1971 n° 390 attestante la causa dell’impedimento e firmata da due testimoni per i quali si deve necessariamente allegare la fotocopia di un documento valido di identità.
Nel caso in cui il richiedente sia stato dichiarato inabilitato ai sensi dell’articolo 415 del codice civile, la domanda deve essere redatta e sottoscritta dall’interessato con l’assistenza di un curatore secondo quanto disposto dall’art. 8 della legge 15/68.
E’ molto importante che nella domanda venga specificato con chiarezza il tipo di invalidità richiesta (se invalido civile, cieco civile, sordomuto, persona handicappata, persona disabile) e l’eventuale domicilio se diverso dalla effettiva residenza.
All’istanza di riconoscimento deve essere obbligatoriamente allegato un certificato già prestampato che il medico dovrà compilare attentamente in ogni sua parte descrivendo con precisione tutte le patologie riscontrate allegando, se del caso, ulteriore documentazione sanitaria.
Tale certificazione prevede che sia il medico a dover indicare (sulla scorta delle infermità dichiarate) se al richiedente può essere riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa; l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore; la necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita; difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età; la perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz; un visus residuo in occhio destro e occhio sinistro (indicando l’eventuale correzione); la sordità oppure un aggravamento delle condizioni indicandone le motivazioni.
Successivamente alla presentazione della domanda il richiedente verrà sottoposto ad accertamento medico legale dalla competente commissione che emetterà specifico verbale contenente la descrizione delle infermità riscontrate, la valutazione in percentuale delle singole menomazioni riconosciute e la valutazione in percentuale complessiva di tutte le infermità (per gli invalidi civili).
In caso di accertamento ai sensi della legge 104/92 (handicap), di cieco civile, sordomuto, persona handicappata o disabile la commissione dovrà esprimersi in relazione a tali singole fattispecie.
Le novità introdotte dall’articolo 42 riguardano anche le
domande finalizzate al solo riconoscimento dello stato di invalidità (handicap
e disabilità legge 104/92).
Per queste domande, qualora si instauri un ricorso
giurisdizionale si dovrà notificare il ricorso anche al Ministero dell’Economia
e delle Finanze (art. 42 c. 1).
Le revisioni
In sede di verifica per l’accertamento del permanere dello
stato di invalidità e la conseguente concessione delle prestazioni economiche i
soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie
cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono
esonerati da ogni visita medica, anche a campione finalizzata all’accertamento
della permanenza della disabilità (art. 42 c. 7).
Antecedentemente all’entrata in
vigore della legge 326/2003 questi erano gli adempimenti necessari:
Il ricorso doveva essere
presentato al Ministero del Tesoro, oltre che per le domande “respinte” anche
per quelle che non avevano ricevuto risposta entro i 120 giorni dalla data di
presentazione (decorsi i quali la domanda si intende tacitamente respinta ai
sensi dell’art. 7 legge 533/71). L’atto doveva essere notificato anche all’Inps
(competente per territorio) quale ente erogatore della prestazione economica.
Dalla data di presentazione del
ricorso amministrativo alla Direzione Generale del Ministero (si consideri la
data di ricezione e non quella di spedizione) dovevano trascorrere ulteriori
90 giorni decorsi i quali si poteva presentare il ricorso giurisdizionale
finalizzato al riconoscimento della prestazione richiesta.
Per la
presentazione del ricorso innanzi al Giudice si dovrà tener conto di due
aspetti importanti: la legittimazione passiva e la condanna alle spese in caso di soccombenza.
Poiché il difetto di
legittimazione passiva comporta talvolta un notevole allungamento del processo
si dovrà chiamare in giudizio sia l’Inps che la Regione competente. Il
Ministero dell’Economia, secondo quanto disposto dall’art. 42 della legge
326/2003 dovrà essere chiamato in causa solo ed esclusivamente per domande
di invalidità civile finalizzate al collocamento obbligatorio fermo
restando diversa interpretazione del giudicante. In questo senso si ritiene
corretta l’inclusione del Ministero dell’Economia quale legittimato passivo nei
procedimenti giurisdizionali finalizzati anche alla concessione di prestazioni
economiche
Con l’avvenuta modifica
dell’articolo 152 delle disposizioni per l’attuazione del c.p.c. e disposizioni
transitorie, il ricorrente che soccombe in giudizio può essere condannato al
pagamento delle spese processuali qualora il reddito personale sia superiore a
€ 18.592,44 aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente. Anche in
questo caso, il ricorso introduttivo dovrà contenere specifico richiamo al
disposto dell’art. 152 c.p.c. allegando al ricorso medesimo la copia del
documento reddituale a prova di quanto affermato.
(Articolo
pubblicato su “Lavoro Oggi” – Pubblicazione di Italia Oggi)
Tribunale
di _______
Giudice
Unico in funzione di Giudice del Lavoro
(indicare
dati anagrafici con estremi del legale che ha il mandato)
Premesso
1) In data
….. il ricorrente presentava alla Commissione di Prima Istanza per
l’accertamento degli stati di invalidità civile di ….. , domanda volta ad
ottenere la concessione dell’indennità di accompagnamento ai sensi della legge
118/71.
2) Con
provvedimento del … la suddetta Commissione riconosceva il ricorrente affetto
da ……. Con una valutazione percentuale di invalidità pari al 100% ma non nelle
condizioni di incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita, senza
quindi diritto all’indennità di accompagnamento.
3) In data
…. Il ricorrente presentava ricorso (ricevuto in data…) al Ministero del
Tesoro, Direzione Generale dei Servizi Vari e delle Pensioni di Guerra, ricorso
che deve intendersi respinto poiché nessuna decisione in merito è stata
adottata entro i 90 giorni dalla data di ricevimento del ricorso medesimo.
4) E’
evidente che la Commissione medica competente non ha correttamente valutato le
reali condizioni psicofisiche del ricorrente peraltro ampiamente documentate e
descritte nella relazione medico – legale del Prof. …… datata ……. nella quale
le patologie altamente invalidanti
determinano una “assoluta e permanente impossibilità a svolgere gli atti
quotidiani della vita senza l’aiuto di un accompagnatore”
5) Per i suddetti motivi è giustificata la
concessione dell’indennità di accompagnamento con l’erogazione del relativo
trattamento economico dal momento della presentazione della domanda in data …,
in quanto le ricordate patologie unitamente all’età avanzata del ricorrente
determinano la necessità di assistenza continua per lo stesso, non essendo in
grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 18/80).
Tutto
ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata
RICORRE
Al Tribunale di …………….., Giudice Unico in funzione
di Giudice del Lavoro, affinché voglia fissare l’udienza di comparizione e
discussione della presente controversia ove in contraddittorio o in contumacia
e
ai sensi della legge 24/11/2003 n° 326 di conversione
in legge del decreto legge 30/9/2003 n° 269,
CONCLUSIONI
Voglia il Giudice adito accertare la totale inabilità del
ricorrente e la necessità per lo stesso di assistenza continua stante
l’incapacità ad attendere agli atti quotidiani della vita e la sussistenza dei
requisiti per la concessione dell’indennità di accompagnamento ai sensi della
legge 118/71.
Conseguentemente condannare
l’Inps e la Regione ……. alla corresponsione del relativo trattamento economico
decorrente dal …. data della
presentazione della domanda, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Con ogni pronuncia accessoria e
consequenziale e con vittoria di spese ed onorari.
Ai sensi e per gli effetti dell’
art. 152 c.p.c., così come modificato dalla legge 326 del 24/11/2003, il
suddetto difensore
DICHIARA
Che il reddito familiare di
…. È inferiore ai limiti previsti dalle
norme richiamate e che, pertanto, la stessa si trova nelle condizioni per
ottenere, in caso di soccombenza, l’esenzione dal pagamento di spese,
competenze ed onorari, salvo comunque quanto previsto dall’art. 96 c.p.c., con
contestuale impegno a comunicare, fino alla definizione del processo, le
variazioni rilevanti dei suddetti limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente.
Il summenzionato difensore
dichiara che la presente causa è da considerarsi esente ai sensi della legge
sul contributo unificato.
Si chiede che il Giudice adito
voglia disporre CTU medico – legale al fine di accertare se lo stato di
invalidità del ricorrente è tale da comportare la sua totale incapacità di
attendere alle ordinarie occupazioni della vita quotidiana con necessità di
assistenza continua.
All’uopo viene nominato quale
CTP il Dott / Prof. …… con studio in ………
Data, ….
Avv. …………