INPS
Direzione Centrale delle Prestazioni
(Messaggio 6 settembre 2004 numero 27430)
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OGGETTO: |
Sanatoria su recuperi di prestazioni da invalidità civile - Ulteriori precisazioni |
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Con il messaggio in oggetto sono state fornite indicazioni in ordine all’applicazione dell’art.42, comma 5, del D.L. 30 settembre 2003 n.269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326.
A seguito di richieste formulate in merito da alcune Sedi, si precisa che INPS, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.350 del 10 marzo 1998, approvata con Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998 ( cfr. circolare INPS n. 125 del 11 giugno 1998), eroga pensioni, corrisposte in rate mensili anticipate scadenti il 1° giorno del mese, a prescindere dalle modalità di pagamento prescelte dai beneficiari. Pertanto, poiché il Decreto di cui trattasi è entrato in vigore il 2 ottobre 2003, la decorrenza effettiva dei recuperi potrà essere soltanto dal successivo mese di novembre 2003.
Si precisa, inoltre, che laddove fossero stati effettuati recuperi di prestazioni indebite dopo la data del 2 ottobre 2003 con riferimento a periodi precedenti, le somme trattenute vanno rimborsate.
IL DIRETTORE CENTRALE M. Nori |