INPS
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
(Circolare 7 giugno 2004 n°
90)
Pensionati ex INPDAI
ultra sessantacinquenni iscritti presso le gestioni autonome degli artigiani
e dei commercianti.
Riduzione contributiva di cui all’articolo 59, comma 15, legge 449/1997
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Pensionati ex INPDAI ultrasessantacinquenni
iscritti presso le gestioni autonome degli artigiani e dei commercianti. Riduzione contributiva
di cui all’articolo 59, comma 15, L. 449/1997. |
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“Estensione del beneficio della
riduzione contributiva pari al 50 per cento, ex art. 59, co.15, L. 449/1997, ai pensionati ex
INPDAI, lavoratori autonomi, che abbiano compiuto sessantacinque anni.” |
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Premessa Con la circolare n. 63
del 17/3/1998 sono state fornite le istruzioni in
ordine all’applicazione, nelle gestioni artigiani e commercianti,
dell’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per effetto
della citata norma, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il contributo
previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi già pensionati presso le
gestioni dell’INPS può essere, a richiesta, applicato nella misura della
metà. Ai sensi della medesima disposizione il supplemento di
pensione erogato ai lavoratori per i quali la
pensione è liquidata, in tutto o in parte, con il sistema retributivo è corrispondentemente ridotto della metà (v. circ. n. 175
del 29/7/1998 e circ. n. 98
del 9/6/2003). La riduzione riguarda esclusivamente i contributi relativi all’I.V.S. dovuti, sia
sul minimale di reddito sia sulla quota eccedente il minimale, dai soli
pensionati ultrasessantacinquenni, siano essi
titolari d’impresa o collaboratori familiari. Estensione
ai pensionati ex INPDAI artigiani e commercianti
Come noto l’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, ha disposto dal 1° gennaio 2003 la confluenza nell’INPS dell’Istituto di
previdenza per i dirigenti di aziende industriali
(INPDAI), stabilendo, con effetto dalla stessa data, che i titolari di
trattamenti pensionistici presso tale Istituto siano iscritti, con evidenza
contabile separata, nell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. A seguito della predetta norma è pertanto
automaticamente esteso, a far data dal 1° gennaio
2003, anche ai pensionati ex INPDAI, ora pensionati INPS, il beneficio
previsto per i titolari di pensione che abbiano compiuto sessantacinque anni,
consistente nella riduzione del 50 percento dei contributi pensionistici
dovuti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. A partire dal 1° gennaio 2003 la riduzione può essere
richiesta con decorrenza dal mese successivo a quello del compimento del
sessantacinquesimo anno.
Si rammenta che sono legittimati alla richiesta del
beneficio in parola anche i titolari di assegno
d’invalidità, mentre devono ritenersi esclusi dall’ammissione al beneficio i
titolari di pensione di reversibilità (v. circolare n. 33
del 15 febbraio 1999). La richiesta di agevolazione ha
effetto a decorrere dal periodo contributivo in corso alla data di
presentazione della domanda ed esplica la sua efficacia a tempo indeterminato
e sino alla sua eventuale revoca, non deve pertanto essere ripresentata negli
anni successivi. Il beneficio può essere riconosciuto anche per periodi
contributivi precedenti la data di presentazione della domanda solo a seguito
di formale richiesta da parte degli interessati ed a condizione che non si sia già provveduto alla liquidazione di supplementi di
pensione, fermi restando il limite del 1° gennaio 2003 e la sussistenza, per
i periodi interessati, dei requisiti dell’età e del pensionamento. Riguardo
alle modalità di richiesta della predetta
agevolazione si rimanda alle circolari citate in premessa. Il
Direttore Generale Crecco |
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