INPS
Direzione Centrale
delle Entrate
Contributive
(Circolare 31 maggio 2004 n°
88)
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Sintesi delle principali innovazioni in materia di contribuzione. Aliquote contributive di CUAF e MATERNITÀ per le aziende ex
municipalizzate e le aziende speciali per l’anno 2004. |
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Riepilogo delle disposizioni che determinano
variazioni delle aliquote contributive dovute dai datori di lavoro. |
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Con circolare n. 11
del 22 gennaio 2004 (punto 1.1) sono state illustrate alcune delle
novità introdotte dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) in
merito alla contribuzione di finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità dovuta dalle
imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, dalle agenzie di
viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e dalle imprese di
vigilanza. Con la presente circolare si fornisce un quadro
riepilogativo in materia di contribuzione in vigore per l'anno 2004. 1 Contributo IVS 1.1
Generalità dei datori di lavoro. Nessuna variazione è prevista per l'anno 2004. Il consueto incremento biennale
di 0,50 punti percentuali (1) previsto per i datori di lavoro che non hanno
raggiunto l'aliquota di finanziamento del FPLD gestito dall'INPS, fissata
nella misura del 32% (2), si applicherà dal 1.1.2005. 1.2
Particolarità 1.2.1 Aziende agricole. Operai a tempo determinato e
indeterminato. Il Decreto Legislativo 16.4.1997 n.146
"Attuazione della delega conferita dall'art.2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di previdenza agricola" - G.U.
9.6.97, n. 132) stabilisce, all’art 3 comma 1 “Disposizioni in materia
contributiva”, che "A partire dal 1° gennaio 1998 le aliquote dei
contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo
determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti
percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a
carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva
prevista dall'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per
gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori
di lavoro e i lavoratori". Per effetto della norma sopra citata, poiché la quota a
carico del lavoratore ha già raggiunto, al 1.01.2002 l’aliquota piena
(8,54%), l’incremento opera limitatamente alla quota di 0,20 punti
percentuali a carico del datore di lavoro (3). Pertanto, dal 1 gennaio 2004, le aliquote afferenti tali settore sono fissate nella misura appresso
indicata:
La misura del contributo dovuto dagli apprendisti risulta fissata al 5,54%. 1.2.2
Equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei
galleggianti (art. 9, legge n. 413/1984). L'art.
9 della legge 26 luglio 1984, n. 413 "Contributi obbligatori dovuti
dalle aziende della pesca" dispone che "Per le aziende del
settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b)
dell'articolo 5 della presente legge (iscritte nei Registri delle navi
minori, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del Codice della
Navigazione) l'aliquota contributiva, afferente
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle
navi stesse, è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore
agricolo di cui all'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive
modificazioni ed integrazioni". Alla
luce di quanto esposto dal richiamato articolo 9, nel calcolo delle aliquote
di tale settore, si deve tener conto delle stesse disposizioni in materia
contributiva stabilite dal citato decreto legislativo n. 146/97. Tale
adeguamento prevede che l'aliquota medesima sia elevata, annualmente,
nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di
0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, sino al raggiungimento
dell'aliquota complessiva del 32 per cento (cui si deve aggiungere lo 0,70 %
ex GESCAL) di cui all'art.3 coma 23 della legge n. 335/1995, come previsto per gli altri settori produttivi. Per effetto della norma sopra citata, poiché la quota a
carico del lavoratore ha già raggiunto, al 1.01.2002 l’aliquota piena (in
questo caso 8,89%), l’incremento opera limitatamente alla quota di 0,20 punti
percentuali a carico del datore di lavoro (4). Pertanto,
dal 1 gennaio 2004, le aliquote afferenti tale
settore sono fissate nella misura appresso indicata:
1.2.3 Aziende di trasformazione o manipolazione di
prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con
processi produttivi di tipo industriale. Lo stesso articolo 3 del citato decreto legislativo
n. 146/97, al comma 2, stabilisce che "Per le aziende singole o
associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e
di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo
industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti
percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a
carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° luglio 1997". Per effetto della norma sopra citata, poiché la quota a
carico del lavoratore ha già raggiunto, al 1.7.2001 l’aliquota piena (8,54%),
l’incremento opera limitatamente alla quota di 0,60 punti percentuali a
carico del datore di lavoro (5). Pertanto,
dal 1 gennaio 2004 e dal 1 luglio 2004, le aliquote afferenti
tale settore sono fissate nella misura appresso indicata:
2 Contributo CUAF In
merito alla contribuzione in parola, si ricorda che la legge 23 dicembre
2000, n. 388 ha introdotto, all'art. 120, un esonero dall’aliquota
contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta
dai datori di lavoro pari a 0,80 punti percentuali. Le modalità operative sono state illustrate con la circolare
n. 52
del 6 marzo 2001, cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti. 3 Contributi CUAF e MATERNITÀ dovuti dalle aziende ex
municipalizzate e aziende speciali per i lavoratori iscritti all’INPDAP. Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
recentemente reso noto il parere del Consiglio di Stato che ha confermato
l’obbligo delle contribuzioni in questione nella misura in essere
anteriormente al decreto ministeriale 21/2/1996 (armonizzazione delle
aliquote contributive).
4 Cooperative di cui al DPR 30/4/1970, n. 602 che
versano la contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva. Come è noto, per gli organismi
cooperativi che, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del DPR 602/1970, hanno
optato per il versamento della contribuzione IVS sulla retribuzione
effettiva, la contribuzione previdenziale per i soci viene versata applicando
le aliquote previste per i settori di appartenenza su due basi imponibili:
sulla retribuzione effettiva si applica l'aliquota dovuta al FPLD e sulla retribuzione
convenzionale si applicano le restanti aliquote di finanziamento delle
prestazioni cosiddette "minori" (6). Per i predetti organismi cooperativi trovano
applicazione le disposizioni di cui all'art. 27 comma 2-bis della legge n.
30/1997 (vedi precedente punto 1.1), le quali prevedono che l'incremento
dell'onere contributivo scaturente dal trasferimento di aliquota
di 4,43 punti percentuali trova graduale applicazione con la cadenza biennale
fissata da tale disposizione. Al riguardo si rammenta che, per l’anno 2003, le
cooperative di cui sopra hanno incrementeranno l’aliquota di finanziamento
del FPLD da calcolare sulla retribuzioni effettive
nella misura di 0,50 punti percentuali. Pertanto anche per l’anno 2004,
la quota residua da calcolare sulla differenza tra la retribuzione effettiva
e la retribuzione convenzionale di cui al decreto legislativo 423/2001 (già
ex art. 4 del DPR 620/70) è pari a 2,43 punti percentuali (codice
"R250" quadro "D" modello DM10/2) (7). L’incremento biennale di 0,50 punti percentuali,
richiamato al precedente punto 1.1, si applicherà dal 1.1.2005 e comporterà
la riduzione all’1,93 % dell’importo da indicare con
il codice R250.
Note: 1) Art.27 comma 2-bis della legge 28 febbraio 1997 n.30 2) Art.3 comma 23 della legge 8 agosto 1995, n.335 3) Vedi la circolare n. 194 del 22/9/1997, la circolare 45 del 25/2/1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del 20/01/2000, la circolare 35 del 15/2/2001, la circolare 47 del 5/3/2002 e la circolare 23 del 3/2/2003 . Da ultimo vedi circolare n. 53 del 19/3/2004.4) Vedi la circolare n. 196
del 23/9/1997, la circolare 45 del 25/2/1998, la circolare n. 23 del
9/2/1999, la circolare 12 del 20/01/2000, la circolare 35 del 15/2/2001, la
circolare 47 del 5/3/2002 e la circolare 23 del 3/2/2003.
Da ultimo vedi circolare n. 53 del 19/3/2004. 5) Vedi la circolare n. 194 del
22/9/1997, la circolare 45 del 25/2/1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la
circolare 12 del 20/01/2000, la circolare 35 del 15/2/2001, la circolare 47
del 5/3/2002 e la circolare 23 del 3/2/2003. Da
ultimo vedi circolare n. 53 del 19/3/2004. 6) Vedi la
circolare n. 77
del 25/03/1997(punto 1.2 e
seguenti). 7) Vedi
la circolare n. 21
del 3/02/2004 (punto 2.1.2).
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