INPS
Direzione Centrale
delle Prestazioni
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
(Messaggio 9 febbraio 2005 numero 4687)
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OGGETTO: |
Certificazione del diritto a pensione e bonus.
Chiarimenti. |
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Il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con nota. N. 24/0000444 dell’8 febbraio 2005
ha fornito risposta al parere richiesto dall’Istituto, in merito ad alcuni
aspetti applicativi della disciplina sul “bonus”. Con l’occasione si
forniscono anche alcuni chiarimenti relativi a quesiti posti dalle Sedi su
specifici aspetti normativi e procedurali in materia di certificazione del
diritto e di “bonus”. 1. IRREVOCABILITA’
DELL’OPZIONE Il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota citata ha chiarito che “la
possibilità di revocare l’opzione per il “bonus”, con conseguente ripristino
dell’obbligo contributivo anche prima del 31 dicembre 2007, in assenza di
un’espressa dizione normativa in tal senso non è ammissibile”. Pertanto, al
lavoratore che abbia optato per la rinuncia al versamento dei contributi IVS
all’INPS non è consentito ripristinare il versamento dei contributi stessi
fino alla data di cessazione del diritto al "bonus”. 2. DIPENDENTI DELLE
FERROVIE DELLO STATO Per ciò che attiene
ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, si conferma che la circolare del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 ottobre 2004 include i
citati dipendenti tra i destinatari dell’incentivo. 3. LAVORATORI CHE HANNO STIPULATO CONTRATTI AI SENSI
DELL’ARTICOLO 75 DELLA LEGGE N. 388 DEL 2000. Lo stesso Dicastero
ha chiarito che ai lavoratori che hanno stipulato contratti ai sensi
dell’art. 75 della legge n. 388 del 2000 possono accedere al “bonus” ai sensi
dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 243/2004 anche in data antecedente
alla scadenza del contratto qualora intervenga la rescissione dello stesso
contratto. In tal senso devono,
pertanto, intendersi modificate le istruzioni contenute al punto 3 della
parte II della circolare n. 149 del 2004. Si confermano, in
ogni caso, le istruzioni fornite al citato punto 3 della Parte II della
circolare n. 149 del 2004, secondo le quali il lavoratore potrà esercitare
l’opzione solo se, successivamente al recesso, il reimpiego con lo stesso, o
con altro datore di lavoro, si compia senza soluzione di continuità. 4.
MODELLO LC/ANZ. Adempimenti a carattere istruttorio. Alcune Sedi hanno
chiesto chiarimenti in merito alla competenza alla firma del modulo LC/Anz,
previsto dal messaggio n. 41265 del 17 dicembre 2004, per la parte relativa
all’area Aziende, nell’ipotesi che il richiedente sia dipendente di azienda
in carico ad una Sede diversa da quella che effettua l’istruttoria della
domanda. Si precisa al
riguardo che la competenza allo svolgimento degli atti istruttori e all’apposizione
della firma nel riquadro "DATI AZIENDA PER BONUS" appartiene al
responsabile dell'UdP Aziende della Sede - o del Direttore di Agenzia - che
accerta il diritto al bonus. Quanto sopra anche nell’ipotesi in cui
sia necessario contattare un’altra Sede per la effettuazione di
ulteriori atti istruttori. 5. AZIENDE AMMESSE AL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
STRAORDINARIA. Sulla Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 2004 è stata pubblicata la legge 3 dicembre
2004, n. 291 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5
ottobre 2004, n.249, recante norme urgenti in materia di politiche del lavoro
e sociali”. Il provvedimento
legislativo, entrato in vigore il 5 dicembre 2004, all’articolo 1 bis, comma
5, dispone che “I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di
cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza
esercitato la facoltà' di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi
dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono,
limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di
integrazione, esercitare la predetta facoltà', fatte salve le istanze
presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto”. Al riguardo si
precisa che è in corso di emanazione un messaggio esplicativo della
situazione normativa e delle linee procedurali da seguire per la trattazione
di tali fattispecie anche in attesa di interpretazioni e valutazioni che sono
in corso da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le Sedi, nel
frattempo, dovranno continuare a tenere in evidenza le domande di bonus
presentate successivamente al 4 dicembre 2004 da parte di lavoratori
dipendenti di aziende già destinatarie del Decreto Ministeriale di
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ovvero
(in via cautelativa)che hanno presentato domanda di cassa integrazione
straordinaria. Con l’occasione si
informa che la procedura in corso di implementazione prevede che le aziende
che hanno in corso di esame da parte del Ministero la domanda di CIGS, ovvero
già ammesse con decreto al trattamento di CIGS dovranno, all’atto della
ricezione della domanda di bonus, inviare all’INPS una dichiarazione dalla
quale risulti la situazione aziendale in relazione alla cassa integrazioni
guadagni straordinaria (data della domanda, periodo richiesto o periodo
accordato ecc.). Si precisa, inoltre,
che, qualora il modello LC8 risulti emesso, le aziende che si trovano in una
delle suddette condizioni dovranno segnalare tale situazione alla Sede INPS
competente, astenendosi dal dare corso al bonus. 6. LAVORATORE IN
BONUS CHE CAMBIA AZIENDA Nel caso in cui un
lavoratore in bonus, presti successivamente attività presso un’altra azienda
è necessario acquisire una nuova richiesta di bonus al fine di permettere
l’invio del modello LC8 indirizzato al nuovo datore di lavoro. Al riguardo si
precisa che, come già riportato nel messaggio n. 40307 del
10/12/2004 essendo stata inibita centralmente la possibilità di inviare
più certificazioni relative ad uno stesso soggetto ed in attesa di una nuova
versione della procedura, per la gestione di tali tipologie, è necessario che
le Sedi si rivolgano preliminarmente via e-mail a callpensioni@inps.it Nel caricare la
domanda relativa alla nuova azienda, al fine di evitare interruzioni nel
periodo di fruizione del bonus, deve essere comunque indicata come data
di presentazione domanda una data ricadente nel mese precedente all’inizio
del nuovo rapporto di lavoro. 7. FONDI SPECIALI
(DATI DA INSERIRE NEL CAMPO 36) Le domande
presentate da iscritti a Fondi Speciali, ancorché trasferiti nell’AGO, devono
comunque essere acquisite con il codice “ABM” al campo 36 e quindi definite con
la procedura manuale. 8. DOMANDE
PRESENTATE DA PATRONATO OPERANTE PRESSO ALTRA SEDE. Nei casi in cui le
domande siano presentate da un Patronato appartenente ad altra Sede non è
possibile, per la procedura pensioni, gestire il codice del campo “zona”
relativo a patronati non presenti sull’AS400 della sede. In questi casi sarà
pertanto necessario avvertire il patronato ed acquisire come “zona” uno dei
codici presenti nell’AS400. 9. INDENNITÀ
SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO Per il lavoratore
che esercita l’opzione alla rinuncia all’accredito contributivo prima di aver
perfezionato il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, il “bonus”
avrà ad oggetto anche la contribuzione relativa alla medesima indennità. In
questo caso, qualora l’interessato si rioccupi, il “bonus” si estenderà
automaticamente alla contribuzione dovuta per il nuovo rapporto di lavoro,
sempre che sussistano i requisiti di cui al punto 1 (“Destinatari”), della
Parte Seconda della citata circolare n. 149. Peraltro, l’opzione alla rinuncia
dell’accredito contributivo resta irrevocabile anche in presenza di un nuovo
rapporto di lavoro subordinato. Qualora, dopo aver
perfezionato il diritto all’indennità sostitutiva di preavviso, il lavoratore
eserciti l’opzione alla rinuncia all’accredito contributivo in costanza di un
nuovo rapporto di lavoro per il quale sussistano i requisiti di cui al citato
punto 1, Parte Seconda, della circolare n. 149, il bonus avrà ad oggetto
esclusivamente la contribuzione dovuta per il nuovo rapporto di lavoro. In
tal caso la contribuzione dovuta per l’indennità sostitutiva di preavviso,
riferita a periodi contestuali al godimento del bonus, darà luogo alla
liquidazione di un supplemento di pensione secondo le modalità di cui al
punto 4, della Parte Seconda della circolare n. 149. 10. RICONGIUNZIONE
DEI PERIODI ASSICURATIVI I lavoratori che
hanno esercitato l’opzione alla rinuncia all’accredito contributivo possono
comunque esercitare la facoltà di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai
sensi dell’articolo 4 della legge n. 29/79 all’atto del pensionamento. Per contro, la
circostanza secondo cui la ricongiunzione sarebbe finalizzata al
perfezionamento dei requisiti richiesti per l’accesso al bonus non rileva ai
fini del riconoscimento della possibilità di presentare una nuova domanda di
ricongiunzione in tempi diversi da quelli indicati al citato articolo 4 della
legge n. 29/79, poiché l’accesso al “bonus”, seppur comportando la
cristallizzazione del trattamento pensionistico, non coincide con il momento
del pensionamento. 11. CONCESSIONE DEL
“BONUS” AI DIPENDENTI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI Come noto, a seguito
della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, i
dipendenti in servizio alla data in cui è avvenuta la trasformazione
mantengono il regime pensionistico secondo le regole vigenti per il personale
delle pubbliche amministrazioni. Ai medesimi
dipendenti è data facoltà, entro sei mesi dalla data di trasformazione, di
optare per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data
successiva alla trasformazione, iscritti all’Assicurazione generale
obbligatoria presso l’INPS. Con messaggio n.
19221 del 17 giugno 2004 sono state date disposizioni alle Strutture
periferiche di liquidare una pensione provvisoria ai richiedenti che abbiano
esercitato l’opzione, in attesa del trasferimento d’ufficio dei loro
contributi dall’INPDAP all’INPS, secondo un iter procedurale descritto nel
medesimo messaggio. Alcuni dipendenti
che hanno esercitato la suddetta facoltà i trasferimento della propria
posizione all’INPS, hanno manifestato la volontà di ottenere l’incentivo per
il posticipo al pensionamento di cui all’art. 1, comma 12 e seguenti, della
legge n. 243 del 2004. Anche in questo
caso, nella fase di trasferimento dei contributi, non è possibile procedere
al riconoscimento dei requisiti richiesti per l’ottenimento del “bonus” per
l’assenza dei contributi accreditati presso l’INPDAP. Per garantire ai
lavoratori interessati il riconoscimento del diritto al “bonus”, la Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A., una volta ricevuta la domanda con modello LC7 da
parte del proprio dipendente dovrà fornire direttamente alla Sede, in accordo
con quanto già descritto nel citato messaggio n. 19221 del 17 giugno 2004, le
seguenti informazioni: · copia della domanda di opzione; · un prospetto da
cui risultino la data di inizio del rapporto di lavoro con lo Stato, i
periodi di contribuzione utili, comprensivi di periodi ricongiunti,
riscattati, accreditabili figurativamente, nonché periodi riconoscibili in
base a maggiorazioni convenzionali; · un prospetto contenente le retribuzioni
degli ultimi 10 anni necessarie per il calcolo teorico della pensione al
momento della decorrenza del “bonus”. Sono stati, inoltre,
richiesti chiarimenti in ordine al requisito anagrafico per il pensionamento
di vecchiaia che deve ritenersi in vigore per le lavoratrici della Cassa
Depositi e Prestiti che richiedono l’incentivo e che rappresenta, come noto,
un limite all’esercizio del diritto al “bonus”, ovvero il momento di
cessazione del diritto stesso. Per le lavoratrici
in servizio alla data di trasformazione della Cassa in Società per Azioni,
che hanno optato per l’iscrizione
all’Assicurazione generale obbligatoria vigono i medesimi requisiti
anagrafici di 60 anni per l’accesso al pensionamento di vecchiaia previsto
per la generalità delle lavoratrici iscritte alla predetta assicurazione. IL DIRETTORE GENERALE Crecco |