INPS
Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
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Ai |
Dirigenti
centrali e periferici |
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Ai |
Direttori
delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori
generali, centrali e |
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Roma, 3 Febbraio 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
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Dirigenti
Medici |
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Circolare n. 20 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Al |
Vice
Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente
della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Legge 24.12.2003, n.350, art. 3, comma 106. |
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SOMMARIO: |
Abolizione del requisito della decorrenza dei 5 anni
dalla data del riconoscimento di grave handicap da parte dell’apposita Commissione ASL. |
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Con la
legge citata in oggetto e’ stato previsto, all’art.3,
comma 106, che all’art.42, comma 5, del D. Lgs. 151/ 2001
siano soppresse le parole “ da almeno 5 anni”. In sostanza, al fine del conseguimento del congedo
straordinario di due anni, da parte degli aventi
diritto, non è più richiesto il requisito della decorrenza dei 5 anni
dalla data del riconoscimento di grave handicap da parte dell’apposita
Commissione ASL di cui all’art. 4. comma 1 della
legge 104/92, o nel caso di portatori di handicap affetti da sindrome di
down, dalla data della certificazione da parte del curante ( su presentazione
del cariotipo ) o, per i grandi
invalidi dalla data del provvedimento ministeriale attestante tale
stato. Ai fini della concessione del congedo in parola, fermo
restando quanto previsto dal citato art.42, si ribadisce, in particolare, che l’attestazione dello
stato di grave handicap deve essere rilasciata esclusivamente da parte
degli organismi o soggetti suindicati (non sono
valide, ad esempio, le certificazioni attestanti l’invalidità civile, sia
pure al 100% e sia pure con riconoscimento del diritto
all’”accompagnamento”), secondo le modalità finora previste in materia. Qualora, prima dell’entrata in vigore (1.1.2004) della legge in
oggetto, gli interessati avessero presentato la domanda in assenza del
requisito previsto dall’art.42 del D. Lgs.151/01 relativo alla decorrenza dei 5 anni - domanda
che per tale motivo era stata respinta – è
necessario che gli interessati presentino nuova domanda, con l’indicazione
dei periodi di cui ora intendano fruire. In proposito, si chiarisce che eventuali periodi di
congedo, retribuito o meno (previsti dalla contrattazione collettiva di
lavoro di cui all’art. 4, comma 2 della legge n.
53/2001) fruiti prima dell’entrata in vigore della citata legge n.350 in assenza del requisito dei 5 anni di cui trattasi,
non potranno essere trasformati in congedo straordinario ex art. 42 del D.lgs.151/01. Si fa riserva di trasmettere i modelli Hand 4 e Hand 5, aggiornati
conformemente alla normativa vigente in materia.
IL
DIRETTORE GENERALE Crecco
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