I.N.P.D.A.P.
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Direzione Centrale
Trattamenti Pensionistici - Ufficio I – Normativa
(Circolare 11 giugno
2004 numero 38)
Termini per
la presentazione di domanda di riscatto del personale statale
Gli iscritti alla
gestione separata dei trattamenti pensionistici del personale delle
Amministrazioni statali, cessati per motivi diversi dai limiti di età, possono,
come è noto, esercitare la facoltà di riscatto e/o computo di periodi o servizi
in costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90
giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora detto
personale cessi per limiti di età, per contro, ai sensi dell’articolo 147 del
D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, la domanda di computo o di riscatto deve
essere presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di
lavoro per raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal
servizio.
Al riguardo si
precisa che il predetto termine di decadenza è stato fissato dal legislatore
per consentire all’Amministrazione statale di determinare l’importo della
pensione comprensiva di tutti i periodi e servizi computabili a domanda, con o
senza riscatto, già all’atto del collocamento in quiescenza dei propri
dipendenti.
Si precisa,
inoltre, che lo stesso DPR individua espressamente le tipologie di servizi o
titoli di studio ammessi al computo (articoli 11 e 12) ovvero al riscatto
mediante pagamento di un onere (articoli 13 e 14).
Oltre a tali casistiche
disciplinate dal DPR 1092/73, altre norme hanno previsto fattispecie diverse di
riscatto come, ad esempio, i decreti legislativi n. 564/1996 e n. 184/1997.
Tali decreti,
emanati in attuazione di apposita delega conferita dalla legge n. 335/1995 nell’ottica
di un’armonizzazione di diversi istituti giuridici, hanno disciplinato, fra
l’altro, la valorizzazione ai fini pensionistici, mediante l’istituto del
riscatto, di ulteriori periodi o servizi non coperti da contribuzione.
Va ricordato che,
per queste tipologie di riscatto, gli stessi decreti hanno espressamente
previsto nuovi criteri di calcolo per la determinazione del relativo onere
(art. 13 legge n. 1338/1962), mentre non hanno indicato alcun iter procedurale
per la presentazione delle relative istanze, né hanno rinviato a quanto già
previsto in merito dal citato articolo 147 del richiamato Testo unico n.
1092/1973.
Si tratta,
pertanto, di tipologie di riscatto innovative dell’ordinamento pensionistico
dei pubblici dipendenti, rispondenti alla logica di ridurre la disparità e la
frammentazione delle discipline esistenti tra i diversi regimi previdenziali,
nonché di uniformare le regole che disciplinano le varie forme di
contribuzione.
Alla luce di quanto
sopra esposto, a decorrere dalla data di emanazione della presente circolare,
tutte le istanze volte alla valorizzazione dei periodi o servizi riscattabili
ai sensi dei citati decreti legislativi o di altre norme diverse dal citato DPR
n. 1092/73, dovranno essere considerate utilmente prodotte, indipendentemente
dalla causa di cessazione, purché presentate in attività di servizio e,
comunque, entro novanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro
o dalla morte dell’iscritto.
In particolare, le
nuove tipologie di riscatto ammesse a valutazione sono:
- i periodi di
aspettativa di cui alla legge n.26/1980, come integrata dalla legge n.
333/1985, chiesti per seguire il coniuge che svolge attività lavorativa
all’estero;
- i periodi successivi al 31 dicembre 1996, nella misura massima di 3
anni, in cui il rapporto di lavoro si interrompa o sospenda in base a norme di
legge o di contratto;
- i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro in
caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei per periodi successivi al
31 dicembre 1996;
- i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa,
successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, nei
casi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico;
- i periodi
lavorativi prestati all’estero presso Paesi non legati all’Italia da
convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale;
- il diploma universitario, conseguibile con corso non inferiore a
due anni e non superiore a tre;
- il diploma di laurea;
- il diploma di specializzazione;
- il dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche
disposizioni di legge;
- i periodi corrispondenti all’astensione facoltativa per maternità
collocata temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro (ora congedo
parentale previsto dall’articolo 35 del Dlgs n. 151/2001)..I predetti termini
per la presentazione di domande di riscatto valgono, anche, per il diploma di
laurea e per quello di specializzazione, ancorché titoli già previsti dal DPR
n. 1092/1973, in quanto il Dlgs n. 184/1997 ha sostanzialmente innovato i
requisiti per l’ammissibilità al riscatto prevedendo, per le domande presentate
dal 12 luglio 1997, che i titoli di studio sopra indicati possono essere
valorizzati indipendentemente dalla circostanza che siano prescritti per il
posto ricoperto, limitatamente al loro periodo di durata legale e sempreché sia
stato conseguito il relativo titolo.
Restano fermi, per
contro, i termini decadenziali previsti dall’articolo 147 del citato DPR n.
1092/1973 per le tipologie di computo e di riscatto già disciplinate dal
medesimo Testo unico.
Si invitano tutte
le Amministrazioni statali a conformarsi alle istruzioni impartite con la
presente circolare.
IL DIRETTORE
GENERALE
Dr. Luigi Marchione