I.N.P.D.A.P.
Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici Ufficio I - Normativa
INFORMATIVA N. 33
Roma, 02/07/2003
Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali e per il loro tramite:
- Alle Amministrazioni dello Stato
- Agli Enti con personale iscritto
alle Casse
CPDEL, CPS, CPI;
- Alle Corti d’Appello
Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati
Agli Enti di Patronato
E p.c. Alla Direzione Centrale
per la
Segreteria del
Consiglio
di Amministrazione
Organi Collegiali e Affari Generali
Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali
Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali
OGGETTO: Precisazioni in merito alla
trasformazione dell’attività lavorativa in part-time ai sensi del DM 29 luglio
1997, n. 331.
Come è noto la
normativa sul tempo parziale di cui all’oggetto riconosce la facoltà di
cumulare il trattamento di quiescenza con il reddito derivante dalla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, nei confronti di coloro
che all’atto della trasformazione siano in possesso dei requisiti d’età
anagrafica e/o di contribuzione richiesti dalla normativa vigente, per
l’accesso al pensionamento di anzianità.
La facoltà di trasformare il rapporto di lavoro a tempo
parziale ai sensi del DM 331/1997 è riconosciuta, pertanto, anche nelle
seguenti fattispecie:
· lavoratrici del settore pubblico con limite di età fissato a 65 anni che intendano trasformare il
rapporto di lavoro in part-time dopo il compimento del 60° anno di età, purché
siano in possesso dei requisiti di contribuzione richiesti dalla normativa
vigente per l’accesso al pensionamento di anzianità (35 anni). Infatti, anche se l’articolo 2, comma 21 della legge n.
335/1995 prevede l’accesso alla pensione di vecchiaia a domanda dopo il
compimento del 60° anno età, tale fattispecie è subordinata ad esplicita
manifestazione di volontà in tal senso da parte delle interessate.
· Lavoratori pubblici che abbiano già raggiunto il 40° anno di anzianità contributiva, qualora il regolamento dell’ente
e/o amministrazione di appartenenza non preveda espressamente il collocamento a
riposo d’ufficio al raggiungimento di tale requisito contributivo.
Per contro, la facoltà di cui sopra non può essere
esercitata da coloro i quali siano già in possesso dei requisiti contributivi
e/o anagrafici previsti per il collocamento a riposo di ufficio.
Si precisa, infine, che gli interessati, qualora nel corso della prestazione di
lavoro a part-time maturino i requisiti per il collocamento a riposo d’ufficio
e richiedano, in virtù di esplicite disposizioni
normative, di essere trattenuti in servizio, possono continuare a svolgere
attività lavorativa in part-time cumulando la pensione, così come determinata
all’atto della trasformazione del rapporto di lavoro, fino al periodo massimo
previsto per il trattenimento.
Sull’argomento sono state emanate dall’Inpdap
le seguenti disposizioni:
- Circolare
n. 61 del 27 novembre 1997;
- Informativa
n. 68 del 22 luglio 2002.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo
Gala
F.to Dr. Gala