ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER
I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
UFFICIO I – Prestazioni di Fine Servizio
INFORMATIVA N. 15
Roma, 1/12/2003
Ai Dirigenti degli
Uffici Provinciali
Ai Dirigenti
Generali
Alla Direzione
Entrate Contributive
Ai Coordinatori
delle Consulenze
Professionali
Ai Dirigenti degli
Uffici Autonomi
LORO SEDI
A.G.E.A.
Agenzia per le
erogazioni in agricoltura
Direzione
amministrativa
Via Palestro, 81
00185
ROMA
Oggetto: soppressione
dell’AIMA ed istituzione dell’AGEA
Con D.Lgs
27/05/1999, n. 165 – integrato e modificato con successivo
Decreto 15/06/2000, n. 188 – è stata soppressa l’Azienda di Stato per
gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ed è stata contestualmente istituita
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ente di diritto pubblico non
economico.
Il personale dell’AIMA
in servizio al 16/10/2000 ha diritto ad essere inquadrato, a decorrere dalla
stessa data, nei ruoli dell’AGEA, fatta salva la facoltà di essere trasferito,
a domanda, presso altre pubbliche Amministrazioni.
Secondo quanto
espressamente stabilito dall’art. 7 – comma 6 – del citato Decreto n. 188/2000,
al suddetto personale si applica il regime pensionistico
e di fine servizio previsto per i dipendenti degli enti pubblici non economici
ma è garantita la possibilità di opzione, ai soli fini pensionistici, per il
mantenimento delle posizioni assicurative già costituite presso l’Ente di provenienza,
nonché degli eventuali fondi integrativi esistenti.
Tale opzione
deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di inquadramento nei ruoli dell’AGEA.
Poiché ad oggi detto
inquadramento non è stato ancora formalizzato, ai dipendenti interessati ha
continuato ad essere corrisposto il trattamento economico previsto per il
Comparto Amministrazioni Autonome dello Stato mentre l’AGEA ha seguitato a
versare all’INPDAP i contributi pensionistici ed ai
fini TFS (indennità di buonuscita) previsti per il personale statale.
Tanto premesso, si
precisa che in attesa che venga definita la disciplina
di raccordo per regolare il trattamento normativo ed economico nel passaggio
dal CCNL di provenienza a quello degli Enti pubblici non economici (cfr. art. 14 – comma 4 – del CCNQ
del 18/12/2002) al personale che nel frattempo dovesse risolvere il rapporto di
lavoro dovrà continuare ad essere corrisposta l’indennità di buonuscita fino
alla data di effettiva cessazione dal servizio.
Solo dopo l’avvenuto
inquadramento nei ruoli dell’AGEA, si potrà provvedere a
quantificare e a versare alla suddetta Agenzia l’importo lordo maturato a
titolo di indennità di buonuscita dal personale ancora in servizio nonché ad
effettuare, con le modalità che saranno successivamente precisate, i conguagli
attivi o passivi relativamente al personale già collocato a riposo.
IL DIRIGENTE
GENERALE
(Dott. Luigi Marchione)
f.to L. Marchione