INAIL
DIREZIONE
CENTRALE RISCHI
Ufficio Tariffe
Roma, 16 settembre 2004
OGGETTO: - D.P.R. 14 maggio n. 314. Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi avverso l’applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi. Applicazione dell’art. 45 del T.U. 1124/65.
Nel confermare che il ricorso proposto ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 314/01 comporta per il datore di lavoro l’applicazione dei benefici previsti dall’art. 45 del T.U. 30 giugno 1965, n° 1124, qualora presentato entro trenta giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati, si fa presente che tali benefici sono applicabili solamente ai ricorsi in materia di classificazione tariffaria e di oscillazione del tasso ai sensi degli artt. 22 e 24 del D.M. 12/12/2000 con l’esclusione di tutte le restanti tipologie non di competenza del C.d.A. (obbligo assicurativo, imponibile retributivo, inquadramento gestionale INPS, premi speciali).
f.to IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ennio Di Luca )