INAIL
DIREZIONE
CENTRALE RISCHI
Ufficio Entrate e Vigilanza
Roma, 26
gennaio 2004
ALLE
STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: Denuncia Nominativa
Assicurati: lavoratori parasubordinati.
Alcune Strutture territoriali hanno chiesto
di conoscere se la modifica dei termini previsti dall’art. 12 del Testo Unico
approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (1), hanno efficacia anche per
la denuncia nominativa dei lavoratori parasubordinati.
In proposito, - in
attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art 7, comma 2-bis
del Decreto legislativo n. 297/2002 – si ritiene che i termini per la Denuncia
nominativa dei lavoratori parasubordinati debbano essere uniformati alla nuova
disciplina.
Pertanto, la Denuncia Nominativa
dei lavoratori parasubordinati deve essere fatta contestualmente all’instaurazione del rapporto di
lavoro in caso di nuova denuncia di esercizio con accensione di
un’apposita posizione assicurativa.
Mentre nelle ipotesi di variazione o
cessazione la comunicazione deve essere effettuata non oltre il
trentesimo giorno dal verificarsi dell’evento.
IL
DIRETTORE CENTRALE
f.to (dott. Ennio Di Luca)