INAIL

DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Ufficio Entrate e Vigilanza

 

 

Roma, 26 gennaio 2004

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

 


Oggetto: Denuncia Nominativa Assicurati: lavoratori parasubordinati.

 

Alcune Strutture territoriali hanno chiesto di conoscere se la modifica dei termini previsti dall’art. 12 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (1), hanno efficacia anche per la denuncia nominativa dei lavoratori parasubordinati.

In proposito, - in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art 7, comma 2-bis del Decreto legislativo n. 297/2002 – si ritiene che i termini per la Denuncia nominativa dei lavoratori parasubordinati debbano essere uniformati alla nuova disciplina.

Pertanto, la Denuncia Nominativa dei lavoratori parasubordinati deve essere fatta contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro in caso di nuova denuncia di esercizio con accensione di un’apposita posizione assicurativa.

Mentre nelle ipotesi di variazione o cessazione la comunicazione deve essere effettuata non oltre il trentesimo giorno dal verificarsi dell’evento.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
f.to (dott. Ennio Di Luca)

 

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