NORMATIVA - ISTRUZIONI OPERATIVE

INAIL
Direzione Centrale Rischi
Ufficio Tariffe

Roma, 15 gennaio 2004

A tutte le Strutture Centrali e Territoriali


Oggetto:
Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226
Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228

Facendo seguito alle prime istruzioni impartite in materia e a scioglimento della riserva espressa con le medesime, si ritiene utile, anche sulla scorta della recente circolare 1 dicembre 2003, n. 186 dell’INPS, procedere ad un completo riesame della materia in oggetto, per una puntuale gestione degli aspetti assicurativi.

A tale fine si comunica che, per effetto dei Decreti in parola (1), in vigore dal 30 giugno 2001, si è dato maggior risalto all’esercizio delle attività connesse a quella agricola in senso stretto, sia per quanto si riferisce al numero di attività riconducibili alla figura dell'imprenditore agricolo, sia al campo di applicazione della specifica disciplina dettata dal Tit. II del Testo Unico n. 1124/1965 ai fini dell'assicurazione antinfortunistica.


In proposito, si ricorda che, in base alla nuova formulazione dell’art. 2135 del C.c. che ha ridefinito la figura dell’imprenditore agricolo, è stata riconosciuta la natura agricola alle cooperative di imprenditori e loro consorzi, sia di produzione che di prestazione di servizi, quando per lo svolgimento della loro attività, utilizzano “prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”. Rientrano in tale fattispecie, le cantine sociali, le latterie, nonché le cooperative che trasformano prodotti dei soci.

Tale disposizione prevede che le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prevalentemente prodotti dei soci, sono inquadrate nel settore agricolo anche nel caso in cui svolgono soltanto una delle attività menzionate (si cita, ad esempio, quella più ricorrente di commercializzazione, nella quale, peraltro, è da ritenersi compresa l’attività di conservazione dei prodotti agricoli). A questo riguardo, va, altresì, precisato che, nonostante le intervenute modifiche normative, continua a trovare applicazione la previgente disposizione, in base alla quale per gli operai dipendenti di tali organismi associativi, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 1 e 4 del T.U. 1124/1965, va applica la tutela assicurativa industriale (2).

Per quanto concerne la nuova figura di “imprenditore agricolo”, che la norma riconosce a colui che esercita l’attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse - intendendo per tali lavorazioni quelle volte alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso di carattere vegetale o animale che utilizzano o possono utilizzare il fondo il bosco o le acque dolci, salmastre o marine - il possesso del fondo non costituisce più elemento indispensabile all’attività dell’imprenditore medesimo.

In effetti, con il nuovo termine di allevamento di animali, il Legislatore, sostituendo il tradizionale termine di “bestiame” con quello nuovo di “animali”, ha inteso riconoscere la natura agricola alle attività imprenditoriali di allevamenti, indipendentemente dalla presenza o meno di un fondo.

Ne consegue che oltre ai tradizionali allevamenti connessi ad un fondo (allevamenti da carne, da lavoro, da latte e da lana), sono ora da ricomprendere nell’attività imprenditoriale agricola tutta una serie di allevamenti (avicoltura, apicoltura, ecc.), pur in mancanza di una correlazione alla titolarità di un fondo da parte dell’imprenditore.

Dal momento che il possesso del fondo, come sopra evidenziato, non è più elemento indispensabile per l’attività dell’imprenditore agricolo, la norma consente di ricondurre all’impresa agricola sia l’attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase, di carattere vegetale (es. florovivaismo) o animale (quale la fase di ingrassamento degli animali di carne), sia le attività connesse con quelle primarie.

Sempre in base alla riformulazione dell’art. 2135 del C.c., particolare rilievo assume, nell’ambito del rapporto tra attività principale e attività connessa, l’introduzione del criterio della “prevalenza” non riscontrabile nel previgente dispositivo che così recitava: “si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura”.

In effetti, in virtù delle nuove disposizioni che qualificano “connesse” (3) le attività - purchè esercitate dallo stesso imprenditore agricolo - dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il Legislatore ha inteso riconoscere la natura agricola anche a quelle “dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione “prevalente” di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Una attenta lettura del nuovo art. 2135 del C.c. pone in chiara evidenza che ai fini di una puntuale applicazione della norma che tenga conto del variato rapporto tra attività principale e attività connessa, riveste particolare rilevanza la corretta valutazione dell’incidenza, nonché la misurazione del requisito della prevalenza.

In sostanza, il concetto della “prevalenza” come fissato dalla normativa in esame e definito dall’INPS anche nella precedente circolare (4), va inteso nel senso che la attività di trasformazione, commercializzazione, ecc. deve avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali e pertanto la percentuale del prodotto acquisito sul mercato dovrà risultare in misura inferiore al 50% del totale.

Lo stesso può riferirsi per quanto concerne le attività dirette alla fornitura di beni e servizi a favore di terzi (non necessariamente ad altre imprese agricole) nel senso che le medesime devono essere effettuate attraverso l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. In proposito, è di tutta evidenza, che l’esercizio di macchine agricole per conto terzi, in presenza delle condizioni sopra indicate, sia da ritenere attività connessa e, pertanto, riconducibile all’attività agricola.

A questo riguardo, risulta di particolare rilievo procedere alla verifica della condizione di “normale impiego”, sia attraverso la conformità e compatibilità funzionale delle attrezzature o risorse rispetto alla tipologia di attività agricola svolta dall’imprenditore, sia in base all’utilizzo sistematico delle medesime nell’attività agricola propria dell’agricoltore in parola.

Per chiarezza d’informazione, si cita il caso dell’imprenditore che coltiva fondi adibiti a frutteti e fornisce servizi a terzi con l’utilizzo di una trebbiatrice.

Tale prestazione, essendo eseguita con un’attrezzatura sicuramente non necessaria alla coltivazione del proprio frutteto, non potrà essere considerata agricola. Parimenti non potrà essere considerata agricola la fornitura di beni e servizi da parte dell’imprenditore menzionato, il quale, in possesso di un parco di macchine agricole, sovradimensionato rispetto al fabbisogno della sua attività, utilizza il medesimo per fornire beni e servizi ad altri.

Per quanto concerne, inoltre, le attività connesse, si ritiene utile puntualizzare che le medesime, in presenza, ovviamente, dei requisiti previsti dalla normativa in esame, sono riconducibili alla unitaria gestione dell’Agricoltura, laddove in precedenza - se non direttamente collegate al fondo dell’azienda, o comunque eseguite nell’interesse e per conto della medesima - andavano, invece, assicurate separatamente nella gestione Industria.

Ai fini della puntuale applicazione della nuova normativa, analogo criterio comparativo deve essere adottato anche per quanto concerne le attività dirette alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero alla ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. In effetti, tali lavorazioni per poter essere qualificate agricole, dovranno risultare effettuate mediante l’utilizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione o dall’allevamento e/o con l’impiego di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.

E’ di tutta evidenza che l’insussistenza o il venir meno delle condizioni poste dalla norma e sopra riferite, comporta la riconduzione delle attività connesse in un settore diverso da quello dell’agricoltura, tenuto altresì conto della tipologia di attività in concreto svolta.

Sempre nell’ambito delle lavorazioni connesse, il legislatore ha ampliato l’attività riconducibile al comparto agrituristico. In questo senso, affinchè detta attività possa essere qualificata agricola, occorre che sia svolta dall’imprenditore con l’utilizzazione dei prodotti della propria azienda e sia caratterizzata da un rapporto di connessione con l’attività principale agricola, nonché finalizzata all’incremento della redditività dell’azienda agricola.

In tale ottica, l’imprenditore agricolo potrà organizzare e gestire, anche all’esterno dei propri fondi, sempre mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell’azienda, tutta una serie di attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche, ippoturistiche, di degustazioni aziendali, compresa la mescita del vino. Ne consegue che, ai fini previdenziali, gli addetti alle attività menzionate (familiari collaboratori dell’impresa familiare e lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale), assunti a tale scopo, saranno equiparati ai lavoratori agricoli.

Nel merito delle innovazioni apportate dalle nuove norme, in tema di ”orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura” (5), sicuramente determinante, sotto il profilo previdenziale, risulta l’equiparazione dell’imprenditore ittico a quello agricolo. In proposito il Legislatore ha inteso riconoscere la natura agricola a “ chi esercita un’attività diretta alla cattura o raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonché attività a queste connesse, ivi compresa l’attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.”

Ne consegue che sono riconducibili alla categoria agricola i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, i quali, nello svolgimento della loro attività - esercitata anche in acque marine - utilizzano a fini economico-produttivi gli ecosistemi acquatici, ampliando, in tal modo, l’attività di acquacoltura, precedentemente regolamentata (6) limitatamente alle acque dolci e salmastre, ovvero ad acque che contenevano una concentrazione di sale inferiore a quella del mare.

In relazione poi alle attività connesse a quelle della pesca, affinchè le medesime possano essere classificate agricole ai fini previdenziali ed assistenziali, è necessario, invece, che l’attività di pesca risulti prevalente nei confronti delle attività connesse, sia per quanto riguarda l’utilizzazione dei prodotti, sia per quanto concerne le attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impegnate nell’attività ittica esercitata. Al riguardo, si ritiene utile evidenziare che le attività connesse in argomento sono riconducibili all’imprenditore agricolo solo se praticate da soggetti che utilizzano gli ecosistemi acquatici; diversamente, sono classificabili nel settore Industria.

Ai fini dell’accertamento del principio della “prevalenza” nell’ambito del rapporto tra l’attività principale della pesca e quella connessa, per una corretta valutazione del requisito suddetto, occorre far riferimento a specifici elementi individuatori - evidenziati, peraltro, nella circolare dell’INPS citata in premessa - complessivamente considerati e relativi all’intero anno solare, quali: il numero dei dipendenti utilizzati, il periodo impiegato, le attrezzature impegnate, nonché la ripartizione quantitativa percentuale del prodotto commercializzato.

Sempre in tema di attività connesse, va altresì precisato che per l’esercizio della “pescaturismo” (ossia l’imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo) nonché delle attività relative alla prima lavorazione dei prodotti del mare, la norma in esame non richiede all’imprenditore una specifica ragione sociale, contrariamente a quanto previsto per le attività di “ittiturismo” (ossia quelle di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative, culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca) per la cui pratica occorre la qualifica di “pescatore professionista singolo o associato”.

Per quel che concerne, infine, l’orientamento e modernizzazione del settore forestale (7), in relazione alla individuazione delle attività selvicolturali e di quelle connesse, ai fini della conseguente classificazione nel settore agricoltura si richiama, per le parti di specifico interesse, quanto già evidenziato con la presente nota, non ravvisandosi situazioni peculiari da illustrare.

Pur tuttavia, per completezza d’informazione, si ritiene utile precisare che tali attività, ivi comprese quelle idraulico forestali, possono essere svolte sia da coltivatori diretti iscritti in appositi elenchi o albi regionali, sia da cooperative e loro consorzi, ai quali viene riconosciuta l’equiparazione alla nuova figura di imprenditore agricolo nel caso in cui forniscano in via principale - anche nell’interesse di terzi - i relativi servizi.

Sulle attività in argomento si richiamano, altresì, le istruzioni già impartite con apposita circolare (8), in base alle quali, atteso che la norma in essa richiamata (9) attribuisce la qualifica di lavoratori agricoli agli operai assunti a tempo determinato e indeterminato sia dalle Amministrazioni pubbliche per lavori di forestazione, sia dalle imprese singole o associate per lavori e servizi nell’ambito agrario forestale (ivi compreso l’abbattimento e taglio di piante), i titolari artigiani che svolgono tali lavorazioni dovranno continuare ad essere assicurati nel Titolo I “Industria” (10) .

Sotto l’aspetto operativo, si raccomanda, pertanto, la puntuale applicazione della normativa in esame da parte delle Unità dipendenti, tenuto altresì conto della competenza primaria in materia di classificazione aziendale riservata all’INPS.

**************

Si ritiene, infine, utile fornire i necessari chiarimenti in ordine alla gestione delle casistiche sopra illustrate.

In tal senso, quindi, nell’ipotesi di riconduzione alla unitaria gestione agricola di un’azienda svolgente attività connesse, assicurate separatamente nella gestione Industria, le Sedi, accertata la sussistenza delle condizioni precedentemente richiamate, provvederanno a cessare le posizioni assicurative accese ai sensi del Titolo I “Industria”, con effetto dal 30 giugno 2001 - data, si ripete, di entrata in vigore del decreto legislativo n. 228/2001 - trattandosi, altrimenti, di una duplicazione di imposizione assicurativa non più consentita.

Il provvedimento di passaggio al settore agricolo delle attività connesse come sopra specificate dovrà essere contestualmente notificato sia alle Imprese interessate alla riclassificazione, sia alla Sede INPS territorialmente competente, affinchè venga confermata l’esistenza di una posizione previdenziale - assicurativa gestita da quell’Istituto anche ai fini INAIL.

Si ricorda, infine che le posizioni interessate alle presenti disposizioni, da cessare al 30 giugno 2001, non dovranno, in ogni caso, essere prese in considerazione ai fini dell’autoliquidazione 2003/2004.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Ennio Di Luca


Note
1
. Pubblicati su G.U. n. 137/15.6.2001-Suppl.ord. n. 149
2. Legge n. 240/15.6.1984 e circ. Inail n. 85/1984
3. Decreto Lgs. n. 228/2001
4. Circ. n. 53/14.3.2003
5. Decreto Lgs. n. 226/2001
6. Legge n. 102/92
7. Decreto legislativo n. 227/2001
8. Circolare n. 80 del 16/12/1998
9. Legge n. 92 del 31/3/1979, art. 6 – D.Lgs. n. 173 del 30/4/1998, art. 4
10. Testo Unico n. 1124/1965

Inizio_pagina