INPS
Direzione
Centrale
delle Entrate Contributive
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Ai |
Dirigenti
centrali e periferici |
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Ai |
Direttori
delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori
generali, centrali e |
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Roma, 29 Marzo 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
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Dirigenti
Medici |
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Circolare n. 56 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Al |
Vice
Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente
della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Art. 45
D.L. n. 269/2003 convertito, con modificazioni, nella
legge n. 326/2003. Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla
Gestione separata. Precisazioni. |
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SOMMARIO: |
Aliquota aggiuntiva dell’1%.
Recupero degli importi versati in eccedenza |
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Con circolare n.
27 del 10 febbraio 2004 sono state illustrate le innovazioni introdotte in ordine alla misura del contributo per l’assicurazione I.V.S. degli iscritti alla Gestione separata di cui alla
legge n. 335/1995 dall’art. 45 del D.L. 30 settembre 2003, n.
269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326. In considerazione delle richieste di chiarimenti
pervenute, si forniscono le precisazioni che seguono. 1) Aliquota aggiuntiva dell’1%
di cui all’art.3 ter
della legge 14 novembre 1992, n. 438. Si premette che le determinazioni dell’Istituto in ordine all’obbligo del pagamento dell’aliquota
aggiuntiva in argomento ed alla ripartizione tra committente e
collaboratore di detto onere (rispettivamente 2/3 ed 1/3) sono state
adottate in conformità del parere espresso, sulla questione, dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. Si rammenta a tal riguardo che alla medesima
determinazione il predetto Ministero era già pervenuto
in riferimento all’aliquota dello 0,50 introdotta, ai fini della tutela della
maternità, dell’assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in
caso di ricovero ospedaliero, aliquota posta a carico del committente e del
collaboratore nella misura di 2/3 e di 1/3, contrariamente a quanto previsto
per i lavoratori dipendenti. Per quanto attiene, quindi, alle concrete modalità di applicazione dell’aliquota aggiuntiva, nessun
dubbio può porsi in caso di un unico committente o di più committenti che si
susseguano nel corso dell’anno, stante il previsto obbligo del collaboratore
di comunicare ai committenti il superamento del limite oltre il quale si
rende necessario applicare l’aliquota aggiuntiva ( pari, per il corrente
anno, ad € 37.883,00). Nelle ipotesi nelle quali il superamento di detto
limite avvenga mentre sono in corso una pluralità di
rapporti, ciascun committente dovrà assoggettare all’aliquota aggiuntiva
dell’1% la quota parte del reddito complessivamente eccedente la
fascia esente, determinata in base al rapporto proporzionale tra l’emolumento
dallo stesso erogato nel mese e la somma degli emolumenti erogati, nello
stesso mese, dagli altri committenti (singolo compenso mensile moltiplicato
per 100 e diviso per la somma dei compensi mensili). Così, ad esempio, qualora il collaboratore abbia
percepito a tutto il mese di maggio del corrente anno € 32.500 e
nel mese di giugno riceverà altri 10.000 euro, di cui € 8.000,00 dal
committente A (80% di 10.000,00) e € 2.000,00 (20% di 10.000,00) dal
committente B, l’aliquota maggiorata di un punto sui 4.617,00 euro
(42.500,00 – 37.883,00) eccedenti il limite di 37.883,00 sarà applicata, dal committente A, su € 3.693,60 (80% di €
4.617,00) e dal committente B su € 923,40 (20% di € 4.617,00). 2) Recupero degli importi versati in eccedenza. Taluni contribuenti, avendo applicato sugli emolumenti
erogati nel mese di gennaio u.s. l’aliquota del 17,89% anziché quella del
17,80%, hanno chiesto con quali modalità è possibile
recuperare la maggior somma versata. A tal riguardo si fa presente che le vigenti disposizioni
consentono la compensazione tra crediti e debiti risultanti dalla
dichiarazione. Conseguentemente, allorché il credito risulterà
dalla denuncia annuale, gli interessati potranno dedurre il maggior importo
versato dalle somme risultanti a debito degli stessi. In alternativa è sempre
possibile chiedere alla competente Agenzia dell’Istituto il rimborso della
somma indebitamente corrisposta.
Il Direttore Generale
Crecco |