INPS

Progetto Interventi

in favore dell’Occupazione

 

 

 

 

 

 

Roma, 17-2-2004

 

 

 

Messaggio n.  4377

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Pagamento assegno ASU febbraio 2004 - incentivi di cui all’art. 7 del d.l.vo n. 81/2000 - chiarimenti

 

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI DI AREA

AI DIRETTORI DI AGENZIA

 

 

1 - PAGAMENTO ASSEGNO ASU FEBBRAIO 2004

 


Con msg. n.1201 del 15 gennaio u.s. sono state fornite le istruzioni riguardanti il proseguimento nel corrente anno delle attività socialmente utili già a carico diretto del Fondo per l’occupazione e si è provveduto ad autorizzare le Sedi delle Regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Sardegna, Sicilia, Basilicata, Puglia e Calabria a mettere in pagamento – nelle more della stipula delle nuove convenzioni REGIONE-MINISTERO DEL LAVORO e REGIONE-INPS -  l’assegno ASU relativo al mese di gennaio 2004 al fine di consentire la continuità dei pagamenti nei confronti dei lavoratori interessati.

Considerato che tali convenzioni non sono state ancora stipulate, con il presente messaggio si autorizza il pagamento degli assegni relativi al mese di febbraio.

 

 

2 - INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2000.

 

Con nota n. 300 del 9 febbraio u.s. il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che "i lavoratori socialmente utili facenti parte del bacino di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 81/2000" (e cioè i transitoristi) presenti sul territorio delle Regioni Liguria, Marche, Piemonte, Toscana ed Umbria - per le quali il Ministero non ha concesso la prosecuzione delle attività socialmente utili a carico del Fondo per l'Occupazione dal 1° gennaio 2004 - che non siano fuoriusciti dal bacino e che risultino ancora attivi a seguito di proroga da parte degli enti utilizzatori, mantengono lo status di LSU transitoristi.

 

Di conseguenza nei confronti degli stessi, e sempre che proseguano le attività per l'anno 2004 anche se a carico dell'Ente utilizzatore, continuano a trovare applicazione gli incentivi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 81/2000  e le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 468/97, come modificato dall'art. 21 della legge n. 306/2003.

 

 

 

IL DIRETTORE DEL PROGETTO

RIGHETTI

 

 

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