INPS
Progetto
Interventi
in favore dell’Occupazione
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Roma, 17-2-2004 |
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Messaggio n. 4376 |
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OGGETTO: |
Fondo di Solidarietà Aziende Credito Cooperativo -
assegno straordinario - criteri applicativi |
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MESSAGGIO ALLE SEDI Oggetto: Fondo di Solidarietà
del personale delle Aziende di Credito Cooperativo-D.M.157/2000-Assegno
straordinario e attività lavorativa- Criteri applicativi. L’art.11 del D.M. 28.04.2000,
n. 157- riguardante il Regolamento per l’istituzione del Fondo di Solidarietà
per il sostegno del reddito, dell’ occupazione e
della riconversione e riqualificazione del personale dipendente dalle imprese
di credito cooperativo- contiene una serie di disposizioni in materia di
fruizione, da parte dei lavoratori aventi diritto, dell’assegno straordinario
di cui all’art.5, comma 1, lettera b, dello stesso
D.M. 157 e di contestuale svolgimento di attività lavorativa. In particolare il comma 1 e il comma 3 di
tale articolo, disciplinano rispettivamente i
casi di incompatibilità e di cumulo tra detto assegno straordinario e
il reddito da lavoro prodotto in costanza di fruizione dell’assegno
stesso. L’esatta interpretazione e/o applicazione delle
disposizioni in parola ha determinato una serie di dubbi e problematiche da
parte degli uffici INPS, dei lavoratori interessati e delle imprese di
credito cooperativo destinatarie del D.M. 157/2000. Tali problematiche sono state sottoposte all’esame del
Comitato Amministratore nella seduta tenutasi il 12.02 u.s. affinché assumesse in merito le decisioni di propria
competenza ai sensi dell’art.4 del D.M. 157. Il Comitato – nel riservarsi di approfondire e definire successivamente le ulteriori problematiche connesse con
l’interpretazione della normazione contenuta nell’articolo in parola,
ha approvato i seguenti criteri applicativi: 1-
sia l’art. 11 del D.M. 157/2000,sia il decreto
nel suo complesso sono da considerarsi “ legislazione speciale “,
con conseguenti possibilità di deroghe alle disposizioni che si
applicano alla generalità dei lavoratori e delle aziende; 2-
“ per attività determinante redditi da lavoro da
considerarsi incompatibili con la fruizione dell’ assegno straordinario
ex art. 5 deve intendesi soltanto quella in concorrenza con l’attività svolta
dal datore di lavoro presso cui prestava servizio il lavoratore”; da
ciò consegue,ad avviso del Comitato, la possibilità per i lavoratori di
operare nell’ambito creditizio e/o finanziario a favore di società
controllate o collegate con l’ ex datore di lavoro oltrechè
direttamente con lo stesso ex datore di lavoro; 3-
la violazione del divieto di svolgere un’attività concorrenziale con il
proprio ex datore di lavoro – violazione che determina la incompatibilità
tra attività lavorativa e fruibilità dell’assegno straordinario –
comporta la sospensione, a far tempo dall’inizio di questa attività,
dell’assegno straordinario ( sospensione si sottolinea, e non decadenza
) per tutto il periodo di svolgimento di tale attività lavorativa, cessata la
quale dovrà essere rimesso in pagamento detto assegno straordinario per
un arco temporale complessivo (mensilità di assegno straordinario
percepite e da percepire + mesi di sospensione dell’assegno straordinario
) pari alla durata di detto assegno straordinario inizialmente
determinata ( pari cioè al numero di mesi mancanti alla data di maturazione
del diritto alla pensione diretta determinati al momento dell’accesso al
Fondo ). Nel far riserva di comunicare successivamente
le ulteriori decisioni interpretative e/o applicative che il Comitato
Amministratore dovesse prendere in ordine alle disposizioni contenute
nell’art.11, si invitano le Sedi ad uniformarsi ai
criteri di cui sopra sia per le situazioni non ancora definite, sia per
quelle definite in modo difforme.
IL DIRETTORE DEL PROGETTO
Piero Righetti |