INPS

Progetto Interventi

in favore dell’Occupazione

 

 

 

 

 

 

Roma, 17-2-2004

 

 

 

Messaggio n.  4376

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Fondo di Solidarietà Aziende Credito Cooperativo - assegno straordinario - criteri applicativi

 

 

                                                                                                          MESSAGGIO ALLE SEDI

 

 

 

 

Oggetto: Fondo di Solidarietà del personale delle Aziende di  Credito Cooperativo-D.M.157/2000-Assegno straordinario e attività lavorativa- Criteri applicativi.

 

 

L’art.11 del D.M. 28.04.2000, n. 157- riguardante il Regolamento per l’istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’ occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo- contiene una serie di disposizioni in materia di fruizione, da parte dei lavoratori aventi diritto, dell’assegno straordinario di cui all’art.5, comma 1, lettera b, dello stesso D.M. 157 e di contestuale svolgimento di attività lavorativa.

In particolare  il comma  1 e il comma 3 di tale articolo,  disciplinano rispettivamente i casi di incompatibilità  e di cumulo tra detto assegno straordinario e il reddito da lavoro prodotto in costanza  di fruizione dell’assegno stesso.

L’esatta interpretazione e/o applicazione delle disposizioni in parola ha determinato una serie di dubbi e problematiche da parte degli uffici INPS, dei lavoratori interessati e delle imprese di credito cooperativo destinatarie del D.M. 157/2000.

Tali problematiche sono state sottoposte all’esame del Comitato Amministratore nella seduta tenutasi il  12.02 u.s. affinché assumesse in merito le decisioni di propria competenza ai sensi dell’art.4 del D.M. 157.

Il Comitato – nel riservarsi di approfondire e definire successivamente le ulteriori problematiche connesse con l’interpretazione  della normazione contenuta nell’articolo in parola, ha approvato i seguenti criteri  applicativi:

1-     sia l’art. 11 del D.M. 157/2000,sia il decreto nel  suo complesso sono da considerarsi  “ legislazione speciale “, con conseguenti possibilità  di deroghe alle disposizioni che si applicano alla generalità dei lavoratori e delle aziende;

2-     “ per attività determinante redditi da lavoro da considerarsi  incompatibili con la fruizione dell’ assegno straordinario ex art. 5 deve intendesi soltanto quella in concorrenza con l’attività svolta dal datore di lavoro  presso cui prestava servizio il lavoratore”; da ciò consegue,ad avviso del Comitato, la possibilità  per i lavoratori di operare nell’ambito creditizio e/o finanziario a favore di società controllate o collegate con l’ ex datore di lavoro oltrechè direttamente con lo stesso  ex datore di lavoro;

3-     la violazione del divieto di svolgere un’attività concorrenziale con  il proprio ex datore di lavoro – violazione che determina la incompatibilità tra attività  lavorativa e fruibilità dell’assegno straordinario – comporta la sospensione, a far tempo dall’inizio di questa attività, dell’assegno straordinario ( sospensione si sottolinea, e non decadenza ) per tutto il periodo di svolgimento di tale attività lavorativa, cessata la quale  dovrà essere rimesso in pagamento detto assegno straordinario per un arco  temporale complessivo (mensilità di assegno straordinario percepite e da percepire + mesi di sospensione dell’assegno straordinario )  pari alla durata di detto assegno straordinario inizialmente determinata ( pari cioè al numero di mesi mancanti alla data di maturazione del diritto alla pensione diretta determinati al momento dell’accesso al Fondo ).

 

Nel far riserva di comunicare successivamente le ulteriori decisioni interpretative e/o applicative che il  Comitato Amministratore dovesse prendere in ordine alle disposizioni contenute nell’art.11, si invitano le Sedi ad uniformarsi ai criteri di cui sopra sia per le situazioni non ancora definite, sia per quelle definite in modo difforme.

 

 

 

                                                                                             

                                                                                  IL DIRETTORE DEL PROGETTO

                                                                                                  Piero Righetti

 

 

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