INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
(Messaggio 6 ottobre 2004 numero 31319)
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OGGETTO: |
Decreto legislativo correttivo del D.lgs n. 276/2003.
Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro. Prime
indicazioni. |
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Pervengono alla
scrivente richieste di chiarimenti riguardanti la disciplina transitoria dei
contratti di formazione e lavoro. In merito, si fa
presente quanto segue. L’articolo 14 del
Decreto legislativo correttivo del D.lgs. n. 276 del 2003 in materia di
occupazione e di mercato del lavoro, in attesa di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, prevede un apposito regime transitorio per i contratti di
formazione e lavoro i cui progetti siano stati autorizzati alla data
del 23 ottobre 2003 (giorno antecedente all'entrata in vigore del D.lgs. n.
276/2003). Con la citata
disposizione, è prevista, tra l’altro, una procedura di autorizzazione
esplicita per l’accesso ai benefici contributivi di cui alla disciplina
previgente al decreto n. 276/2003. In pratica, sarà
possibile per tutte le aziende che hanno ottenuto l’autorizzazione al
progetto formativo entro la data del 23 ottobre 2003, assumere lavoratori con
CFL fino al 31 ottobre 2004. Per quanto attiene
invece alle agevolazioni contributive, é fissato nel limite massimo
complessivo di 16.000 il numero dei contratti che potranno ottenere i
benefici di legge. Per l’accesso alle
agevolazioni la norma stabilisce il termine di 30 giorni per la presentazione
della richiesta. Tale termine
decorre: §
dalla data di stipula del contratto, per le aziende che non hanno ancora
provveduto all’assunzione; §
dalla data di entrata in vigore del D.lgs correttivo, per le assunzioni già
intervenute. Entro il 30
novembre 2004, l’Istituto, nei limiti numerici sopra decritti, dovrà
ammettere le aziende alla fruizione dei benefici contributivi tenendo in
considerazione due criteri: §
la priorità della data della stipula del contratto di formazione e lavoro; §
la precedenza, comunque, ai contratti di formazione e lavoro stipulati
nell’ambito di contratti d’area o patti territoriali. Al riguardo si fa
presente che, per la semplificazione degli adempimenti connessi alla gestione
delle richieste aziendali ed ai fini dell’identificazione dei soggetti ammessi
ai benefici, è in corso di definizione apposita modulistica che sarà messa a
disposizione sul sito Internet dell’Istituto. Con apposito
messaggio saranno anche fornite istruzioni per la compilazione e la
presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni contributive. Per quanto
riguarda gli aspetti connessi all’assolvimento della contribuzione
concernente i lavoratori rientranti nella disciplina transitoria, si fa
presente che, stante l’impianto legislativo, non sarà possibile per i datori
di lavoro operare alcuna forma di riduzione contributiva fino a quando non
sarà intervenuta la prevista autorizzazione dell’Istituto. La contribuzione
riferita ai suddetti lavoratori va quindi assolta in misura intera. Le modalità
operative per il recupero dei maggiori contributi versati dai datori di
lavoro verranno illustrate successivamente. per Il direttore centrale Pizzi |