INPS

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

(Messaggio 15 settembre 2004 numero 28802)

 

Sgravio contributivo per il personale componente gli equipaggi delle navi iscritte nel “Registro Internazionale” (art. 6, comma 1, della legge n. 30/1998). Navi iscritte nel Registro Internazionale in virtù di quanto disposto dall’art. 39, comma 14-bis, della legge n. 326/2003. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

Premessa.

L’art. 39, c. 14-bis, della legge 24 novembre 2003, n. 326 (1) ha apportato modifiche – con decorrenza “gennaio 2004” - all’art. 1, c. 5, della legge n. 30/1998 (2), ampliando la possibilità di effettuare attività di cabotaggio marittimo nazionale - con viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine - per le navi iscritte nel “Registro Internazionale”.

La disposizione sopra citata, subordinata all’approvazione da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE, è stata dichiarata compatibile con il mercato comune con decisione n. C(2004) 2683 del 14 luglio 2004.

In virtù di quanto sopra premesso, le navi in possesso dell’iscrizione nel Registro Internazionale rilasciata dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 39, c. 14-bis, della legge n. 326/2003 hanno titolo a fruire - a decorrere appunto dalla data di iscrizione – dello sgravio totale previsto dall’art. 6 della legge n. 30/1998 per i marittimi italiani o comunitari componenti l’equipaggio.

Dalla stessa data di iscrizione, che in ogni caso non potrà essere anteriore al gennaio 2004, non risultano più applicabili alle medesime navi i benefici contributivi di cui all’art. 21, c. 10, della legge n. 289/2002 (sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo).

 

1. Modalità di accesso allo sgravio.

Per poter accedere allo sgravio contributivo in trattazione, l’impresa armatoriale dovrà comunicare alla Sede INPS competente per territorio l’avvenuta iscrizione della nave nel Registro Internazionale.

 

2. Codifica aziende.

Per quanto riguarda la codifica delle aziende da parte delle Sedi, si rinvia a quanto reso noto nella circolare n. 162 del 21 luglio 1998 (parte terza, par. 11).

Si precisa, al riguardo, che la procedura provvederà a rendere incompatibili i previsti codici di autorizzazione “9F” e “2S” (quest’ultimo per l’eventuale posizione accessoria per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro aventi diritto allo sgravio L.30/98) con quelli esistenti per le navi che esercitano attività di cabotaggio (“9E” e “9N”).

 

3. Modalità operative.

Per il conguaglio dello sgravio contributivo corrente, le imprese armatoriali opereranno secondo le modalità esposte nella già citata circolare n. 162/1998.

Con riferimento alle operazioni di conguaglio relative a periodi già scaduti, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno l’ammontare dello sgravio relativo ai periodi pregressi e lo indicheranno nel quadro

“D” del mod.DM10/2 con il previsto codice “R901” avente il significato di “ARR. SGRAVIO R.I. L.30/98”.

Le imprese armatoriali che, relativamente al personale avente titolo allo sgravio in questione avessero eventualmente già beneficiato, per lo stesso periodo cui compete lo sgravio totale, dello sgravio ex art. 21, c. 10, della legge n. 289/2002, provvederanno alla restituzione dello stesso con la denuncia con la quale viene operato il conguaglio dello sgravio ex L. 30/98.

A tal fine, lo sgravio da restituire dovrà essere indicato nei quadri “B-C” del mod. DM10/2, con il codice di nuova istituzione “M206” avente il significato di “REST. SGR. CABOT. L.289/02”.

Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.

Le sopra citate operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del presente messaggio.

 

4. Chiarimenti per la regolarizzazione dei periodi pregressi.

Si ricorda che l’eventuale credito maturato potrà essere recuperato dalle imprese interessate con una delle seguenti procedure:

1) Compensazione su modello F24, nel limite massimo di €. 516.456,90, come stabilito dal 1 gennaio 2001 dall’art. 34 della legge n. 388/2000.

2) Richiesta di rimborso del credito (o dell’eccedenza dello stesso) alla competente Sede dell’Istituto.

3) Richiesta di compensazione del credito mediante utilizzo della procedura ordinaria.

Si rammenta, al riguardo, che i crediti risultanti dalle denunce di modello DM10/2 possono essere compensati sul modello F24, entro il sopracitato limite complessivo, a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo ed entro i dodici mesi successivi, a condizione che il soggetto contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa.

 

5. Istruzioni contabili.

Gli sgravi contributivi di che trattasi devono essere imputati ai conti GAW 37/079, se di competenza dell’anno in corso, e al conto GAW 37/039, se di competenza degli anni precedenti, già istituiti con la suddetta circolare n. 162 del 21 luglio 1998.

Per il recupero degli sgravi, eventualmente già usufruiti dagli armatori ai sensi dell’art. 21, comma 10, della legge n. 289/2002, ed indicati nei modelli DM 10/2 con il codice “M206” è stato istituito il conto GAW 24/110 (vedi allegato).

 

IL DIRETTORE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE (Craca)

IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA, CONTABILITA’ E BILANCIO (Angelici)

 

 

(1) Art. 39 Altre disposizioni in materia di entrata

14-bis. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004, all’articolo 1, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole:

«sei viaggi mensili,» sono inserite le seguenti: «o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine».

(2) Per effetto della modifica apportata, il testo attualmente vigente dell’art. 1, c. 5, della legge n. 30/1998 è il seguente:

“Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato , se si osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine, se osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 1 bis”.

 

Allegato

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione I

Codice conto GAW 24/110

Denominazione completa Entrate varie - Recuperi e reintroiti di sgravi contributivi a favore

delle imprese armatoriali di navi che esercitano attività di

cabotaggio marittimo ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge n.

289/2002

Denominazione abbreviata E.V.-REC.SGR.IMPR.CABOTAGGIO ART.21 C.10 L. 289/02

 

 

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