INPS
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
(messaggio 23 giugno 2004 n° 19918)
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OGGETTO: |
Computabilità della maggiorazione sociale dei
trattamenti pensionistici di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ai fini
dell’erogazione dei trattamenti di famiglia |
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Alcune Sedi hanno manifestato
perplessità circa la computabilità della maggiorazione sociale dei
trattamenti pensionistici di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 ai fini
della determinazione del reddito familiare da prendere a riferimento per
stabilire il diritto e la misura dei trattamenti di famiglia.
In proposito si osserva che l’art. 70 della legge in questione introduce un
importo aggiuntivo annuo a favore dei pensionati in possesso di determinati
requisiti reddituali e che il comma 10 del medesimo articolo stabilisce
espressamente che “l’importo aggiuntivo di cui al comma 7 non costituisce
reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni
previdenziali ed assistenziali”. Pertanto le somme percepite al
predetto titolo sono escluse dal computo del reddito complessivo familiare ai
fini della determinazione del diritto e della misura dell’assegno per il
nucleo familiare di cui all’art. 2 della legge 13 maggio 1988, n. 153. Le medesime somme, altresì,
non devono essere computate tra i redditi da considerare per l’erogazione
degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione sia ai
fini del carico sia per la determinazione del reddito familiare di cui
all’art. 23 della legge 28 febbraio 1986 n. 41. Il Direttore Centrale
Ziccheddu |