INPS

Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

(messaggio 23 giugno 2004 n° 19918)

 

 

 

 

OGGETTO:

Computabilità della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ai fini dell’erogazione dei trattamenti di famiglia

 

Alcune Sedi hanno manifestato perplessità circa la computabilità della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 ai fini della determinazione del reddito familiare da prendere a riferimento per stabilire il diritto e la misura dei trattamenti di famiglia.

 

            In proposito si osserva che l’art. 70 della legge in questione introduce un importo aggiuntivo annuo a favore dei pensionati in possesso di determinati requisiti reddituali e che il comma 10 del medesimo articolo stabilisce espressamente che “l’importo aggiuntivo di cui al comma 7 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali”.

 

Pertanto le somme percepite al predetto titolo sono escluse dal computo del reddito complessivo familiare ai fini della determinazione del diritto e della misura dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 della legge 13 maggio 1988, n. 153.

 

 

Le medesime somme, altresì, non devono essere computate tra i redditi da considerare per l’erogazione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione sia ai fini del carico sia per la determinazione del reddito familiare di cui all’art. 23 della legge 28 febbraio 1986 n. 41.

 

Il Direttore Centrale

     Ziccheddu

 

 

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