INPS
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
(Messaggio 27 luglio 2004 numero 23767)
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OGGETTO: |
TFR e Crediti di lavoro a carico del Fondo di Garanzia
(art. 2 della Legge n. 297 del 29.05.1982 e Decreto legislativo n. 80
del 27.01.1992) |
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La Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito ha indetto una riunione con i vari
referenti regionali, avente per oggetto l’esame delle molteplici
e complesse problematiche connesse alla liquidazione delle prestazioni di cui
al Fondo di Garanzia, ai sensi dell’art. 2 L. 297/82 e del D.L.vo 80/92. Nel corso dell’incontro sono
stati anche affrontati vari argomenti e quesiti preventivamente fatti
pervenire, aventi per oggetto alcuni problemi riscontrati nell’ambito di ogni
struttura regionale. In particolare ci si è
soffermati sulle seguenti tematiche:
1) Rifiuto
da parte dei curatori fallimentari di compilare il Mod. TFR 3 bis, richiesto
per l’istruttoria delle domande e incompletezza o inesattezza dei dati
trasmessi. La
prassi dell’Istituto, su conforme parere dell’Avvocatura Centrale, è quella
di non respingere le domande in caso di rifiuto da parte del curatore
fallimentare di compilare il modello in questione, ma di cercare di ottenere
le informazioni direttamente dal lavoratore tramite, per esempio,
l’esibizione del modello CUD, delle buste paga, del libretto di lavoro,
domanda di ammissione al passivo o, se possibile, disponendo un accertamento
di reparto. Peraltro una recente giurisprudenza (Cass. Sez. Lav. 12 luglio
1999 n. 7355) ha affermato il seguente principio di diritto «Al fine di
ottenere dall’INPS il pagamento del trattamento di fine rapporto in
sostituzione del datore di lavoro fallito, il lavoratore è tenuto a corredare
la relativa istanza con la documentazione necessaria richiesta dall’ente
previdenziale, cui non incombe l’obbligo di provvedere d’ufficio
all’acquisizione dei dati necessari per la liquidazione del dovuto». Ne
consegue la necessità di sensibilizzare i curatori fallimentari
sull’importanza di fornire i dati richiesti ai fini della corretta tassazione
del TFR, provvedendo a migliorare le istruzioni di compilazione allegate al
modello TFR 3 bis. 2) Come
liquidare le prestazioni quando l’Istituto, obbligato quale sostituto
d’imposta ad operare le trattenute IRPEF, sia invece giudizialmente
condannato al pagamento del TFR per un importo indicato già al netto delle
ritenute fiscali.
In
generale, l’accertamento del credito di lavoro deve avvenire al lordo delle
ritenute fiscali. A tale proposito la recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass. Sez. Lav. 18 aprile 2003, n. 6337) afferma che
«l’accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per
differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto,
debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il
meccanismo della determinazione di questi ultimi inerisce ad un momento
successivo a quello dell’accertamento e della liquidazione delle spettanze
retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d’imposta, sul quale
il giudice chiamato all’accertamento e alla liquidazione predetti non ha il
potere di interferire, rientrando il relativo accertamento nella
giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie». Occorre
a questo proposito distinguere tre diversi casi: a) Procedure
concorsuali. L’importo del TFR ammesso allo stato passivo, indicato
al netto delle ritenute fiscali, è comunque soggetto alla prevista
tassazione. Pertanto l’importo così calcolato verrà liquidato a
titolo di acconto. Successivamente, dopo che l’interessato avrà ottenuto
l’ammissione tardiva allo stato passivo per la differenza dovuta tra
l’importo netto e il lordo, si provvederà al pagamento definitivo di quanto
spettante. b) Esecuzione
individuale nel caso in cui il lavoratore ha tentato infruttuosamente di
escutere il patrimonio del datore di lavoro, sulla base di un decreto
ingiuntivo in cui è indicato l’importo netto da pagare.
Premesso che sarebbe inutile chiedere un ulteriore tentativo di esecuzione in
quanto è già dimostrata l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del
datore di lavoro, l’ufficio, sulla base dell’ulteriore documentazione
presentata dal lavoratore, es. CUD, buste paga etc., individuerà l’importo
lordo su cui applicare le ritenute, in modo che la somma pagata sia pari al
netto individuato dal giudice. Tale procedura va seguita solo nel caso in cui
il giudice abbia precisato che trattasi di importo al netto delle ritenute
IRPEF. c) Sentenze
di condanna nei confronti dell’Istituto, quali ad esempio i
pagamenti da disporre su D.I. non opposto. Se il giudice espressamente
riconosce che si tratta di un importo al netto delle ritenute fiscali, va
posta in pagamento la somma indicata in sentenza, fermo restando che
d’ufficio si provvederà comunque al calcolo dell’Irpef da versare all’Erario. Infine, si precisa che
l’Istituto durante l’esercizio dell’azione surrogatoria richiede gli
importi al lordo delle ritenute fiscali. 3) Esecuzione
individuale. I
maggiori dubbi riguardano le modalità e il numero di azioni che devono essere
esperite dal lavoratore al fine di dimostrare l’insufficienza delle garanzie
patrimoniali del datore di lavoro. In
proposito si conferma che un “mancato pignoramento” mobiliare non deve essere
considerato “pignoramento negativo”, in quanto non è sufficiente a dimostrare
l’incapienza del patrimonio del datore di lavoro o dei suoi eredi e che siano
necessarie ulteriori prove. Si ricorda a questo proposito che la Corte di
Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza del 6.7.1999 n. 13532, ha riconosciuto
che «(..) deve ritenersi non sufficiente, ai fini dell’accoglimento della
domanda proposta verso il fondo, la chiusura dell’azienda di imprenditore non
soggetto a fallimento, constatata dall’ufficiale giudiziario in sede di sia
pur ripetuti accessi effettuati nel tentativo di procedere a pignoramento
mobiliare, ma senza che abbia adottato le misure opportune secondo le
circostanze per aprire le porte (chiedendo, per esempio, l’intervento di un
fabbro, come consentito dall’art.513, comma secondo, c.p.c.) e senza che
risultino effettuati altri tentativi di pignoramento mobiliare presso
l’abitazione dell’imprenditore individuale o ricerche a carico del debitore,
in ordine alla sua eventuale titolarità di diritti reali su immobili,
mediante visure dei registri immobiliari nei luoghi di nascita e di
residenza, seguite, se positive, da esecuzione forzata (rivelatasi in tutto o
in parte infruttuosa) per la realizzazione del credito, come previsto dall’art.2,
comma quarto, legge 297 del 1982 cit.». Tuttavia, come emerso dalla stessa
giurisprudenza della Corte, ai fini della prova dell’incapienza dei beni del
datore di lavoro è sufficiente che il lavoratore esperisca o meglio tenti di
esperire quell’esecuzione forzata che, nel caso specifico appaia possibile ed
utile allo scopo, e che essa venga condotta in modo serio ed adeguato (Cfr.
Cass. 29.1.2002, n. 1136, 9.3.2001, n. 3511). In
generale non devono essere tentate tutte le esecuzioni in astratto esperibili,
in particolare l’esecuzione presso terzi, purché il lavoratore abbia tentato
di realizzare il proprio credito nei confronti del datore di lavoro in modo
“serio ed adeguato”, ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore
di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona del debitore (ad esempio di
nascita e di residenza). Va
rilevata la difficoltà e onerosità per effettuare le visure catastali
che, peraltro, si limitano ad individuare le proprietà distribuite sul
territorio in cui si richiede la visura. Si conferma in proposito che
non è di competenza dell’Istituto dimostrare l’insufficienza del patrimonio
del datore di lavoro al fine della liquidazione delle domande, anche con
riferimento a problemi legati alla tutela della privacy. Il ricorso al
data base New-Siat, che consente di visualizzare eventuali
proprietà del datore di lavoro esistenti su tutto il territorio italiano,
sembra giustificato solo una volta che l’Istituto, pagato il lavoratore, si
trova nella condizione di esercitare l’azione surrogatoria. 4) Sentenza
della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2004, concernente le modalità di
liquidazione dei crediti di lavoro diversi dal TFR, nel caso in cui al
lavoratore siano stati corrisposti acconti di retribuzione durante gli
ultimi tre mesi coperti dalla garanzia del Fondo. Anteriormente
a questa sentenza l’Istituto, nel liquidare i crediti di lavoro di cui
all’art.2 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 80, ha seguito la prassi di detrarre
gli acconti di retribuzione, percepiti dai lavoratori negli ultimi tre mesi
del rapporto di lavoro, dal massimale pari a tre volte la misura massima del
trattamento straordinario di integrazione salariale. La Corte di
Cassazione (cfr. sentenze 13841/00, 13900/00, 13939/00 e 15921/00),
ha ritenuto corretta la prassi dell’Istituto, in quanto conforme al “fine
sociale” della Direttiva 80/987/CEE volta a tutelare lo stato di bisogno dei
lavoratori entro limiti compatibili con le risorse finanziarie prefissate. Con la
sentenza del 4 marzo 2004, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a
pronunciarsi in merito agli artt. 3, n. 1 e 4, n. 3 primo comma della
Direttiva CEE 80/987, ha affermato che detti articoli «devono essere
interpretati nel senso di non autorizzare uno Stato membro a limitare l’obbligo
di pagamento degli organismi di garanzia a una somma che copre i bisogni
primari dei lavoratori interessati e da cui sarebbero sottratti i pagamenti
versati dal datore di lavoro durante il periodo coperto dalla garanzia».
Partendo dalla considerazione che il fine sociale imposto dalla direttiva è
raggiunto assicurando a tutti i lavoratori subordinati, in caso di insolvenza
del datore di lavoro, una tutela comunitaria minima, consistente nella
garanzia della liquidazione dei crediti retributivi non pagati e maturati in
un determinato periodo di tempo, i giudici hanno osservato che, sebbene la
direttiva consenta di fissare un massimale per tale garanzia, gli Stati
membri, nei limiti di tale massimale, sono tenuti ad assicurare la totalità
dei crediti maturati, sottraendo da essi eventuali anticipi ricevuti. Per
conseguenza «(…) un divieto di cumulo secondo cui le retribuzioni versate ai
detti lavoratori durante il periodo coperto dalla garanzia devono essere
sottratte dal massimale fissato dallo Stato membro per la garanzia dei
diritti non pagati pregiudica direttamente la tutela minima garantita dalla
Direttiva». Poiché il D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 80 è la norma nazionale che
dà attuazione alla direttiva 80/987/CEE, allo stesso deve essere data un’interpretazione
conforme a quella fornita dalla Corte di Giustizia (cfr.Cass., Sez. lav. n.
1106 del 9 febbraio 1999). Per
quanto attiene alle istruzioni operative, per l’evasione delle domande
pervenute e per il riesame delle domande di prestazioni respinte o
parzialmente accolte, si procederà solo su richiesta degli interessati, nei
limiti della prescrizione annuale, secondo le disposizioni contenute nella
relativa Circolare di prossima pubblicazione. 5) Liquidazione
del TFR nei casi in cui i datori di lavoro non abbiano versato contributi per
il relativo periodo. A
questo proposito secondo l’art. 5 della Direttiva 80/987/CEE, con riferimento
al principio dell’automaticità delle prestazioni, sussiste l’obbligo di
pagare il TFR, una volta accertata l’esistenza del rapporto di lavoro e
purché il credito (non il contributo) non sia prescritto, indipendentemente
dal versamento o meno del contributo. In caso di omissione contributiva sarà
cura del lavoratore provvedere alla relativa segnalazione all’area aziende,
mentre l’ufficio preposto al Fondo di Garanzia si renderà disponibile
alla trasmissione della documentazione in suo possesso. 6) Determinazione
importo da pagare in caso di insinuazione non congruente ai dati riportati
nel mod. O1/M oppure CUD. Esiste al riguardo la massima della sentenza
15.05.2003, n. 7604: «Il Fondo di garanzia istituito presso l’INPS e dal
medesimo gestito, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 297 del 1982 e
dell’art.2 del D.L.vo n.80 del 1992, si sostituisce al datore di lavoro
inadempiente per insolvenza nel pagamento del TFR e dei crediti di lavoro e
relativi accessori inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro,
realizzando un accollo cumulativo ex lege in forza del quale il Fondo di
garanzia assume in via solidale, e al tempo stesso sussidiaria (dovendosi
preventivamente agire nei confronti del debitore principale) la medesima
obbligazione retributiva del datore di lavoro, rimasta inadempiuta per
insolvenza del medesimo, previo accertamento del credito del lavoratore e dei
relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo del fallimento
divenuto definitivo, e nella misura in cui esso risulta in quella sede
accertato». Pertanto, in linea generale, si deve pagare quanto indicato nello
stato passivo poiché l’accertamento viene fatto dal giudice, tuttavia, se si
riscontrano evidenti differenze tra il mod. O1/M oppure il CUD e quanto
richiesto, è bene segnalare l’incongruenza al curatore. 7) Richiesta
di pagamento di un credito non ammesso allo stato passivo nel caso di
fallimento chiuso per mancanza di attivo. Al
riguardo si chiarisce che «in caso di fallimento del datore di lavoro, il
pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del fondo di garanzia
istituito presso l’INPS richiede, secondo la disciplina di cui all’art. 2 L.
n. 297 del 1982, che il lavoratore assolva all’onere di dimostrare che è
stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che il suo credito è
stato ammesso nello stato passivo, senza che questo ultimo requisito possa
essere escluso a seguito della dimostrazione da parte del lavoratore che la
mancata insinuazione nel passivo fallimentare del suo credito è addebitabile
alla mancata e incolpevole non conoscenza da parte sua dell’apertura della
procedura fallimentare, poiché la legge fallimentare contiene una serie di
disposizioni che, in relazione ai diversi atti del procedimento concorsuale,
assicurano ai terzi la possibilità della loro conoscenza e svolgono, quindi,
la funzione di una vera e propria pubblicità dichiarativa.» (Cass., sez. lav., 16.06.98, n. 6004). Pertanto
in questi casi non si deve procedere al pagamento del credito. 8) Chiarimenti
sulla liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro ai dirigenti di aziende industriali Come è
noto la previdenza dei dirigenti di aziende industriali è
confluita nell’INPS in seguito alla soppressione
dell’INPDAI (Legge 27.12.2002, n. 289 - Legge Finanziaria 2003 - art. 42). Nella
circolare n. 106 del 16 giugno 2003 sono state impartite le istruzioni operative
in materia di intervento del Fondo di garanzia; inoltre si è precisato che
l’aliquota del contributo dovuto al Fondo stesso rimane fissata nella misura
dello 0,40% della retribuzione lorda imponibile. Si
confermano alcune specificità della categoria, quali: a) l’indennità
sostitutiva del preavviso, la cui durata minima è di otto mesi e quella
massima di dodici mesi. L’importo relativo a tale “indennità”,
pur essendo inserito nel calcolo del TFR, in quanto la stessa è riconosciuta
ai dirigenti di azienda industriale dall’art. 23 del contratto collettivo
nazionale in ogni caso di “licenziamento” o “dimissioni per giusta causa”,
anche se ammesso nello stato passivo, non rientra tra le prestazioni
da liquidare a carico del Fondo di garanzia. Si precisa
che il periodo di preavviso può essere lavorato, in tal
caso è da considerare come “anzianità effettiva” del lavoratore e come
tale deve essere inserito nel calcolo del TFR (cfr. messaggio n. 607 del
30.06.2003), oppure non lavorato e quindi va inserito come periodo di
anzianità convenzionale. b) l’indennità
supplementare, prevista dall’articolo 19 del contratto,
riconosciuta da un Collegio arbitrale in caso di licenziamento
ingiustificato, non rientra nel calcolo del TFR in nessun modo e pertanto
non è a carico del Fondo di Garanzia. IL
DIRETTORE CENTRALE Ziccheddu |