INPS
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Direzione Centrale Sistemi Informativi e
Telecomunicazioni
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del
Reddito
(Circolare 2.2.2006 n° 12)
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OGGETTO: |
Art. 13, c. 2, lett. c) del
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80.
Agevolazioni contributive per la ricollocazione di particolari categorie di
lavoratori. |
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SOMMARIO: |
Modalità operative per la fruizione degli incentivi introdotti
dall’art. 13, c. 2, lett. c) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in
legge 14 maggio 2005, n. 80. |
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Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80 (1) - recante “disposizioni
urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale” - ha introdotto tra l’altro, all’art. 13, una
rilevante serie di incentivi diretti a favorire la ricollocazione di
particolari categorie di lavoratori. In sintesi, il comma 2, lett. c) (allegato 1) dispone
l’estensione delle agevolazioni contributive già previste dalla legge n.
223/1991, ovvero dall’art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990 e dall’art. 4, c.
3, della legge n. 236/1993 alle ipotesi di assunzione di soggetti collocati in
mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi di
specifiche disposizioni di legge. Con la presente circolare si illustrano le suddette
ipotesi e si forniscono le modalità operative necessarie per la concreta
applicazione degli incentivi introdotti dalla disposizione in oggetto. 1. Agevolazioni per
l’assunzione dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’art. 1, c.
155, della legge n. 311/2004. In primo luogo, il citato art. 13 prevede agevolazioni
per l’assunzione di lavoratori collocati in mobilità, anche in deroga alla
vigente normativa, ai sensi dell’art. 1, c. 155, della legge n. 311/2004
(allegato 2). Al datore di lavoro che assuma i lavoratori sopra
individuati si applicano i benefici contributivi di cui agli articoli 8,
commi 2 e 4, e 25, c. 9, della legge n. 223/1991. Per espressa previsione di legge, le agevolazioni
competono anche nelle ipotesi di somministrazione di lavoro, nel qual caso,
in considerazione della finalità precipua di favorire il reinserimento del
lavoratore, beneficiario finale dell’agevolazione sarà l’utilizzatore, come
sottolineato dalla norma, seppure a fruire direttamente del beneficio
contributivo sarà l’agenzia di somministrazione, quale destinatario
dell’obbligazione contributiva ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 276/2003,
che avrà l’obbligo di trasferire il beneficio a favore dell’utilizzatore. Nel dettaglio, le agevolazioni previste sono quindi le
seguenti: -
contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli
apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni
nell’ipotesi di assunzione a termine per un periodo non superiore a dodici
mesi (art. 8, c. 2); -
ulteriori dodici mesi di beneficio, come sopra descritto, nel caso in cui il
contratto a termine venga trasformato, nel corso del suo svolgimento, a tempo
indeterminato (art. 8, c. 2); -
contribuzione a carico del datore di lavoro pari, per i primi diciotto mesi,
a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni nell’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato
(art. 25, c. 9); -
contributo mensile, pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità
che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, a favore del datore di lavoro
che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato (anche
attraverso la trasformazione di un contratto a termine - art. 8, c. 4). Le modalità
operative per la fruizione dei benefici sopra illustrati sono descritte al
punto 7) della presente circolare. 2. Agevolazioni per
l’assunzione dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni
straordinaria ai sensi di disposizioni particolari. L’art. 13 in commento prevede, inoltre, agevolazioni per
l’assunzione di lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria
ai sensi delle seguenti previsioni di legge: a) art. 1, c.
155, della legge n. 311/2004 (allegato 2); b) art. 1, c.
1, del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni nella legge
3 dicembre 2004, n. 291 (allegato 3); c) art.
1, c. 5, della legge n. 223/1991 (allegato 4). Ai lavoratori sopra specificati - come afferma
espressamente l’art. 13, c. 2, lett. c) della legge n. 80/2005 - si applicano
le disposizioni di cui all’art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990 e all’art.
4, c. 3, della legge n. 236/1993. Il legislatore vuole perciò intendere che ai lavoratori
si riconosce lo status soggettivo che ne può legittimare l’assunzione,
agevolata, ai sensi di entrambe le norme citate. Rimane fermo tuttavia che, in concreto, al momento
dell’assunzione il datore di lavoro sarà tenuto ad optare per l’una o l’altra
normativa di riferimento, chiedendo l’applicazione delle relative
agevolazioni, secondo la particolare situazione giuridica de lavoratore. Di conseguenza, in caso di assunzione a tempo
indeterminato dei lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o
sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione
salariale da un periodo uguale a quello suddetto, sarà possibile fruire, per
un periodo di trentasei mesi, della riduzione dei contributi previdenziali ed
assistenziali nella misura del 50% ovvero all’esenzione totale nel caso si
tratti di impresa artigiana o di impresa operante nel Mezzogiorno (2). Alternativamente, il datore di lavoro (3) avrà diritto a
fruire dei benefici previsti dall’art. 4, comma 3, della legge 19 luglio
1993, n. 236 (allegato 5), vale a dire: -
contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli
apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni,
per un periodo di dodici mesi; -
contributo mensile di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio
1991, n. 223, calcolato nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla
base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. In via generale, la concessione
di tale ultima forma di incentivazione è, tra l’altro (4), subordinata alle
seguenti condizioni: -
il lavoratore deve aver usufruito del trattamento straordinario di
integrazione salariale per almeno tre mesi, anche discontinui, e deve fruirne
al momento dell'assunzione; -
l’azienda di provenienza del lavoratore deve risultare all'atto
dell'assunzione, destinataria dell'intervento straordinario di integrazione
salariale da almeno sei mesi continuativi. Per espressa previsione di legge, nel caso di specie,
per le assunzioni effettuate entro il
31 dicembre 2005 il contributo mensile trova applicazione senza che
rilevino le condizioni sopra elencate e senza la riduzione di tre mesi
prevista dalla norma di riferimento. Per tale specifica misura, è peraltro previsto il
limite, per l’anno 2005, di 10 milioni di euro, a carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’art. 1, c. 7, della legge n. 236/1993. A decorrere dal 1 gennaio 2006, invece, il contributo di
cui sopra tornerà ad essere concesso nel rispetto dei limiti connessi alla
fruizione da parte del lavoratore (almeno tre mesi) e all'ammissione
dell'impresa ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (da
almeno sei mesi) e con l'applicazione della riduzione prevista dal citato
art. 4, c. 3 (9 mesi di beneficio anziché 12). Le modalità
operative per la fruizione dei benefici sopra illustrati sono descritte al
punto 7) della presente circolare. 3. Esclusione dai benefici. Con riferimento a tuttii benefici introdotti con la
disposizione in commento, il legislatore ripropone espressamente la
condizione introdotta all’art. 8, c. 4-bis, dell’art. 223/1991 (5). Di conseguenza, le agevolazioni non si applicano con
riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità o in cassa
integrazione guadagni straordinaria, nei sei mesi precedenti, da parte di
impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento della
sospensione o del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza ovvero risulti con
quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
4.
Adempimenti a carico dei datori di lavoro. Ai fini dell’accesso alle
agevolazioni ex lege 223/1991 ovvero ex art. 4, c. 3, della legge n.
236/1993, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare alla sede competente
ogni necessaria informazione secondo le modalità già previste per
l’ammissione ai benefici di cui alle rispettive norme di riferimento. Al riguardo, potrà ritenersi
utile la modulistica già in uso, dovendosi tuttavia sottolineare che: -
le comunicazioni dovranno contenere l’esplicito riferimento alle specifiche
situazioni di cui all’art. 13 , c. 2, lett. c) della legge n. 80/2005; -
con particolare riferimento alle assunzioni di lavoratori cassintegrati
effettuate entro il 31 dicembre 2005, non occorrerà dichiarare la sussistenza
dei requisiti relativi all’ammissione dell’azienda ai trattamenti CIGS e alla
fruizione del trattamento da parte del lavoratore. Tale dichiarazione tornerà
ad essere necessaria per le assunzioni che interverranno successivamente alla
data sopra indicata. Per quanto riguarda l’accesso
alle agevolazioni ex art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990, si osserva che
non è necessaria alcuna attestazione da parte dei centri per l’impiego, dal
momento che la normativa fa riferimento allo status di cassintegrato e
prescinde, peraltro, dalla permanenza in CIGS da almeno 24 mesi. Per tutte le fattispecie
regolate dall’art. 13, c. 2, lett. c), i datori di lavoro dovranno inoltre
indicare espressamente l’assenza delle situazioni descritte al punto 3 della
presente circolare. 5.
Adempimenti a carico delle sedi. In relazione al beneficio
previsto dall’art. 8, c. 4, della legge n. 223/1991 ovvero dall’art. 4, c. 3,
della legge n. 236/1993, le sedi concretizzeranno al proprio interno le più
ampie ed opportune sinergie (6), al fine di accertare e comunicare al datore
di lavoro i dati di cui necessita (diritto, misura e durata del contributo
mensile). 6.
Modalità operative. Codifica aziende. Le posizioni contributive
relative ai datori di lavoro di cui al punto 1) saranno contrassegnate dal
già previsto codice di autorizzazione “5Q”;quelle relative ai datori di
lavoro di cui al punto 2) saranno contrassegnate dai già previsti codici di
autorizzazione “5N” o “5Q”. 7.
Modalità di compilazione del mod. DM10/2. Ai fini della corretta
esposizione dei lavoratori in parola nel modello DM10/2, le aziende si
atterranno alle istruzioni che seguono. 7.1.
Lavoratori di cui al punto 1) . I lavoratori andranno esposti
nel quadro B-C utilizzando i nuovi codici tipo contribuzione in tabella,
preceduti dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):
I datori di lavoro riporteranno: -
nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati; -
nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore
retribuite; -
nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive
spettanti, -
nella casella “somme a debito del datore di lavoro” esporranno i contributi
calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente (7). Per il versamento del contributo
in misura fissa a carico del datore di lavoro i codici precedenti devono
essere utilizzati in abbinamento con il codice di nuova istituzione: S127 Per esporre il versamento del
contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti (senza
INAIL). Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del
contributo. Ai fini poi del recupero del
contributo mensile, di cui all’ art. 8, c. 4, legge 223/1991, dovrà essere
utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice importo di nuova
istituzione “L612” avente il
significato di” rec. beneficio 50% indennità mobilità”. Per il recupero di eventuali
arretrati dovrà essere utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice “L613 ” avente il significato di ”
rec. arretrati 50% indennità mobilità”. I datori di lavoro cui spetta il
beneficio saranno contraddistinti dal già previsto codice di autorizzazione “5T”. 7.2.
Lavoratori di cui al punto 2) . §
I lavoratori, in relazione ai quali trova applicazione il beneficio ex art.
8, c. 9, L.407/1990, andranno esposti nel quadro B-C utilizzando i nuovi
codici tipo contribuzione che seguono preceduti dall’apposito codice
qualifica (1,2,O,Y):
I datori di lavoro riporteranno: -
nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati; -
nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore
retribuite; -
nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive
spettanti, -
nella casella “somme a debito del datore di lavoro” esporranno in
corrispondenza del codice “Z8” i contributi dovuti per i lavoratori
interessati calcolati al netto della
quota di agevolazione spettante (50% dei contributi a carico del datore di
lavoro) e dell’eventuale riduzione del contributo CUAF (ex art. 120,
L. 388/2000) e in corrispondenza del codice “Z9” i contributi calcolati con
la sola aliquota a carico del dipendente (8). §
In relazione ai lavoratori di cui al punto 2), qualora i datori di lavoro
optino per l’agevolazione di cui all’art. 4, comma 3, della legge 19 luglio
1993, n. 236, andrà utilizzato nel quadro B-C il nuovo codice tipo
contribuzione che segue preceduto dall’apposito codice qualifica (1,2):
I datori di lavoro riporteranno: -
nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati; -
nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ; -
nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive
spettanti, -
nella casella “somme a debito del datore di lavoro” esporranno i contributi
calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente (8). Per il versamento del contributo
in misura fissa a carico del datore di lavoro il codice precedente deve
essere utilizzato in abbinamento con il codice di nuova istituzione: S127 Per esporre il versamento del
contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti (senza
INAIL). Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del
contributo. Ai fini del recupero del
contributo mensile, di cui all’ art. 8, c. 4, legge 223/1991, dovrà essere
utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice importo di nuova
istituzione “L614” avente il
significato di” rec. beneficio 50% indennità mobilità”. Per il recupero di eventuali
arretrati dovrà essere utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice “L615” avente il significato di ”
rec. arretrati 50% indennità mobilità”. I datori di lavoro cui spetta il
beneficio saranno contraddistinti dal già previsto codice di autorizzazione “8T”.
(1)
Il decreto-legge è stato pubblicato in G.U. n. 62 del 16 marzo 2005, mentre
la legge di conversione è in G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 - Suppl. Ord. n.
91. (2)
L’assunzione, obbligatoriamente a tempo indeterminato, può essere anche
part-time e non deve essere effettuata in sostituzione di lavoratori per
qualsiasi causa licenziati o sospesi. (3)
Sono senz’altro comprese anche le società cooperative di produzione e lavoro,
atteso che l’art. 4, c. 3, della legge n. 236/1993 le ammette espressamente
ai benefici anche per l’ammissione di socio lavoratore. (4)
Le altre condizioni previste per la fruizione dei benefici ex art. 4, c. 3,
della legge n. 236/1993 - il rispetto delle quali rimane fermo anche
nell’ipotesi in trattazione - riguardano: -
il contratto di assunzione, che deve essere a tempo pieno e indeterminato; -
il datore di lavoro che assume, il quale non deve avere sospensioni dal
lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
né aver proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo
che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente
diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o
sospensioni di personale. (5)
La previsione citata è stata introdotta dall’art. 2 della legge n. 451/1994. (6)
Sinergie già previste e descritte, pur con riferimento alla struttura
organizzativa allora esistente, nella circolare n. 252 del 30 ottobre 1992
e nella circolare n. 172 del 2 giugno 1994. (7)
Si veda circolare n. 115 del 10 novembre 2005. Allegato 1 Decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35
(G. U. n. 62 del 16 marzo 2005), coordinato con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, (G.
U. n. 111 del 14 maggio 2005 - Suppl. Ord. n. 91), recante: «Disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura
civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la
riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.». Stralcio Art.
13, comma 2 2. In attesa della riforma
organica degli ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi
all'occupazione, per gli anni 2005 e 2006, con decorrenza, in ogni
caso, non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
adottati i seguenti interventi: omissis c) gli articoli 8, commi 2 e 4,
e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche al
datore di lavoro, in caso di assunzione, o all'utilizzatore in caso di
somministrazione, di lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo
1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai lavoratori posti in
cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del predetto articolo 1,
comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291, ovvero, in caso di cessazione di attività,
dell'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 223 del 1991, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.
407, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Fino al 31
dicembre 2005 e con riferimento ai predetti lavoratori l'applicazione del
citato art. 4, comma 3, è effettuata indipendentemente dai limiti connessi
alla fruizione per il lavoratore e all'ammissione per l'impresa ai
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e senza
l'applicazione ivi prevista delle riduzioni connesse con l'entità dei
benefici, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano con riferimento
ai lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni
straordinaria o siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti, da
parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al
momento della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al
momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza, ovvero risulti con
quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo; omissis Allegato 2 Legge
30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005). Stralcio Art. 1 155. In attesa della riforma
degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni
di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può
disporre entro il 31 dicembre 2005 e per gli accordi di settore entro il 31
dicembre 2006, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche
senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di
programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al
reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici
accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005 che
recepiscono le intese intervenute in sede istituzionale territoriale.
Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono essere prorogati
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle
eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano
comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei
destinatali dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei
trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di
prima proroga e del 30 per cento per le proroghe successive. Allegato 3 Decreto-legge
5 ottobre 2004, n. 249
(Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004), coordinato con la legge di conversione 3 dicembre 2004, n. 291 (Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 2004). Stralcio Art.
1. 1. Nel limite di spesa di 43
milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di cessazione
dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più
stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale può essere prorogato per un periodo fino a
dodici mesi nel caso di programmi, che comprendono la formazione ove
necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi
il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. A tale
finalità il Fondo per l'occupazione è integrato di 43 milioni di euro per
l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. Allegato 4 Legge
23 luglio 1991, n. 223 Stralcio Art. 1 (Norme in materia di intervento
straordinario di integrazione salariale) omissis 5. La durata del programma per
crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione
per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un
periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione. Allegato 5 Decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 Stralcio Art. 4 3. Ai datori di lavoro, comprese
le società cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano nell'azienda
sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio
1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei
dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire
professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati
alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo
pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano
fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre
mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno
sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8,
comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi
prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento
dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici mesi la quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli
apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma
restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per
la generalità dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio
1991, n. 223, sono soppresse le parole da "nonché quelli" a
"d'integrazione salariale". |