INPS
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e
Telecomunicazioni
Progetto per la Gestione,
lo Sviluppo
e il Coordinamento dell’Area Agricola
(Circolare 1 luglio 2004 n°
99)
|
OGGETTO: |
Stampa laser dei cedolini paga. Modalità
applicative nel settore della contribuzione agricola unificata . |
|
1. Premessa. Il Decreto del Ministero del
Lavoro del 30 ottobre 2002 (pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre
2002) chiude una ulteriore fase di semplificazione
delle procedure in materia di tenuta di libri paga e matricola, introducendo
all’art.2, comma 2, nel caso di stampa laser dei
dati retributivi, l’esonero per i datori di lavoro dalla preventiva
vidimazione e numerazione, alle condizioni prefissate dall’Istituto
assicuratore. Com’è noto, le aziende agricole assuntrici di
manodopera sono soggette all’obbligo della tenuta dei libri matricola e paga
mediante l’utilizzo del Registro d’impresa rilasciato dall’Istituto secondo
le modalità e le prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 375/1993 e nella Legge
n. 608/1996 e successive modifiche. A seguito dell’emanazione della circolare del
Ministero del Lavoro del 28 novembre 1994, n.109
applicativa delle disposizioni contenute nel D.P.R. 20 aprile 1994, n. 350 “
Regolamento recante semplificazione della tenuta del libro di
paga e di matricola”, l’Istituto con circolare 21 novembre 1996 n. 231
ha esteso alle aziende agricole la possibilità di gestire la tenuta del
registro d’impresa attraverso l’utilizzo di “sistemi equipollenti”. In risposta alle esigenze di
liberalizzazione e di semplificazione della tenuta e della conservazione
degli atti aziendali, conformemente ai principi contenuti nel D.M. 30 ottobre
2002 , la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 33
del 20 ottobre 2003 ha adeguato ulteriormente la normativa in tema di
utilizzazione, in sostituzione del cartaceo, di strumenti informatici. Con la presente circolare vengono
fornite alle aziende del settore le direttive per accedere al sistema della
“stampa laser” dei cedolini paga, che quindi, non
sono più soggetti, per la circostanza a preventiva vidimazione. 2. Soggetti abilitati. Si rammenta al riguardo che il titolare
dell’azienda può avvalersi della facoltà di conservare direttamente i dati
previsti dalla normativa sul lavoro, ovvero di scegliere che tutti o parte di
essi siano conservati presso l’Associazione datoriale alla quale aderisce o conferisce mandato ovvero
presso i soggetti abilitati di cui all’art.1
legge n. 12/1979. 2.1. Adempimenti delle aziende L’azienda che intende utilizzare il sistema della
stampa laser del libro paga è tenuta a richiedere
l’autorizzazione alla Sede INPS competente per territorio ovvero alla Sede
accentrante nell’ipotesi di preventiva abilitazione concessa dalla Direzione
Provinciale del Lavoro in tema di accentramento degli adempimenti
contributivi, utilizzando il modello di domanda SL/Agr.1. Alla richiesta devono essere allegati: q Il fac-simile del
libro paga recante il logo dell’Istituto; q Il fac-simile del
prospetto riepilogativo dei fogli elaborati per ogni periodo di paga. L’azienda deve dichiarare
il numero presumibile delle pagine del libro paga utilizzate
mensilmente. Inoltre, il titolare dell’azienda è tenuto al
rispetto delle seguenti disposizioni: q la stampa deve
essere conforme al fac-simile autorizzato; q il tracciato di
stampa dovrà riportare su ciascun foglio mobile: - il
codice della Sede INPS che ha rilasciato l’autorizzazione (l’elenco dei
codici è disponibile sul sito www.INPS.it); -
il numero di vidimazione attribuito, -
la data di autorizzazione, -
il numero progressivo di pagina, -
la data e l’ora di stampa. q i dati personali,
contrattuali e retributivi della manodopera occupata dovranno essere conformi
a quanto riportato dall’azienda nelle dichiarazioni trimestrali (Mod. DMAG-UNICO); q il programma di
elaborazione dovrà consentire ai funzionari addetti al controllo
l’acquisizione immediata, in qualsiasi momento, della riproduzione e stampa
dei dati. 2.2. Adempimenti delle
Associazioni datoriali e
altri soggetti abilitati di cui alla Legge n. 12/1979. La semplificazione nella tenuta dei registri
obbligatori in materia di lavoro nei casi di stampa laser dei dati
retributivi è estesa anche nell’ipotesi della vidimazione e numerazione unica
dei fogli da parte delle Associazioni datoriali
e dei soggetti abilitati di cui alla Legge n.12/1979.
In tale ipotesi i soggetti possono chiedere
direttamente l’autorizzazione, provvedendo a: q presentare richiesta
di autorizzazione alla Sede competente per territorio ovvero alla Sede
accentrante utilizzando il modello di domanda SL/Agr.2; q allegare alla
richiesta l’elenco delle aziende gestite, nonché le relative deleghe all’uopo
rilasciate dai titolari dell’azienda; q presentare
fac-simile : - del foglio paga con il logo
INPS - del prospetto riepilogativo
dei fogli paga elaborati mensilmente q inviare alla Sede
INPS competente l’elenco di tutte le ditte che si avvalgono di tale sistema
indicando per ognuna il relativo numero di posizione INPS (cod.ISTAT Provincia - Comune – Cod
Fiscale o P.IVA – Progressivo azienda). I soggetti, di cui al presente punto, sono
altresì obbligati a: q segnalare
tempestivamente alla Sede competente le ditte che richiedono l’adozione di
questo sistema di tenuta dei libri obbligatori e di quelle che cessano di
avvalersene; q inviare alla Sede
competente, entro il 31 marzo successivo a quello di riferimento, ed in
qualsiasi momento su richiesta della Sede stessa ovvero della Direzione
Provinciale del Lavoro un tabulato contenente: a)
l’elenco delle aziende recante in ordine progressivo il
numero di posizione assicurativa e con l’indicazione distinta a fianco di
ciascuna del numero dei fogli paga e matricola utilizzati, annullati o
deteriorati secondo le prescrizioni dell’art.4,
punto d) del Decreto del Ministero del Lavoro 30 ottobre 2002, b) l’indicazione
del periodo di paga; q trasmettere alle
singole aziende, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello del
periodo di paga, un tabulato contenente le indicazioni di cui al punto
1 e 2 del già citato art. 4 del Decreto ministeriale 30 ottobre 2002. 2.3 Logo INPS. Al riguardo si fa presente che il “logo”
dell’Istituto è disponibile nel sito web dell’Istituto www.inps.it. Selezionando “Servizi on line”, accedere
alla sezione “per le aziende, in consulenti e i professionisti”, oppure alla
sezione “per le associazioni di categoria”. Selezionare “trasmissione
telematica modelli DMAG”. Dopo aver introdotto codicefiscale
e PIN per l’autenticazione (cfr. circ. n153 del 27.9.2002) , cliccare
su “Scarica logo Inps”. E’ possibile, dunque,
salvare sul proprio personal computer il logo. Si fa presente che le utenze attive per la
trasmissione telematica dei modelli DMAG vengono in
automatico abilitate allo scarico del logo Inps.
I soggetti interessati allo scarico del LOGO, non
ancora in possesso del PIN, potranno fare richiesta del PIN presso la
sede INPS territorialmente competente (cfr. circ. n.153 del 27.9.2002). 2.4 Revoca dell’autorizzazione. L’autorizzazione rilasciata è soggetta a
revoca in tutte le ipotesi di inosservanza della
normativa di riferimento ed in particolare nei seguenti casi : q stampa non conforme
al fac-simile autorizzato; q mancata indicazione
dei dati richiesti; q non conformità con
quanto riportato nel modello DMAG-UNICO; q consegna non
immediata ai funzionari addetti alla vigilanza della stampa dei dati relativi
al mese in corso. 3. Adempimenti per le Sedi Le Sedi, ricevuta la richiesta dovranno
provvedere: q alla verifica
dell’iscrizione dell’azienda quale assuntrice di manodopera agricola
attraverso il controllo della regolare dichiarazione aziendale (mod.D.A.); q alla verifica
dell’abilitazione del soggetto eventualmente delegato dall’azienda; q al controllo delle
deleghe in caso di vidimazione unica richiesta dall’Associazione datoriale e dai soggetti abilitati di cui alla Legge n.12/1979; q alla notifica del
provvedimento di autorizzazione redatto sul modello SL/Agr.3 con l’indicazione: - codice Sede - numero di vidimazione (n° protocollo informatico) - data di autorizzazione (data protocollo informatico) q alla conservazione
della copia dell’autorizzazione sul fascicolo personale ai fini di eventuali
controlli. Ad ogni buon fine, si osserva,
che nell’ipotesi di autorizzazione rilasciata
all’Associazione e/o ad uno dei soggetti abilitati ex art. 1 legge n.
12/1979, con riferimento a richieste plurime, copia della autorizzazione e
della delega dovranno essere inserite nei singoli fascicoli aziendali.
IL
DIRETTORE GENERALE
Crecco |
Allegato
N.1
Allegato
N.2
Allegato
N.3