|
PREMESSA
L’articolo 13-bis, comma
1, lett. a), della legge 14 maggio 2005, n.80 (allegato 1) ha aggiunto tre
nuovi comma all’articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, con i quali ha
dettato una disciplina intesa a consentire ai pensionati la stipula di
contratti di prestito estinguibili con cessione fino ad un quinto della
pensione.
In particolare, il comma
2-bis del predetto articolo 1 ha stabilito che “I pensionati pubblici e
privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui
all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, prestiti da
estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa,
valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a
dieci anni”.
Il successivo comma 2-ter
ha disposto che “Possono essere cedute le pensioni o le indennità che
tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli
assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e
gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Istituto Nazionale
di previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di
istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro”.
Il comma 2-quater ha
previsto che “I prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla
vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del
mutuatario”.
Il secondo comma
dell’articolo 13-bis ha, in ultimo, demandato ad un decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze il compito di dettare le disposizioni per
l’attuazione della normativa sui prestiti in parola.
L’articolo 1, comma 346,
lettera a), della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (allegato 2), ha aggiunto
il comma 3 all’articolo 1 del D.P.R. n.180 del 1950 con cui è stato
stabilito che le cessioni aventi ad oggetto le pensioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165 (tra cui l’Inps), in deroga alle
disposizioni generali in materia di cessione del credito, non hanno effetto
dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti ma secondo
modalità che si è riservato al decreto definire. E’ stata, inoltre sancita
la salvaguardia del trattamento minimo.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.32
dell’8 febbraio 2007 è stato, da ultimo, pubblicato il decreto ministeriale
27 dicembre 2006, n.313 (allegato 3) con il quale il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, sentite le organizzazioni di categoria degli
operatori professionali interessati ha dettato, come prescritto dal secondo
comma dell’articolo 13-bis, le disposizioni attuative della norma in esame.
Con i messaggi n.9086 del
6 aprile 2007 e n.10537 del 26 aprile 2007 sono state date alle Sedi le
prime indicazioni per la gestione dei contratti di prestito notificati
prima dell’entrata in vigore del predetto decreto n.313 del 2006 (23
febbraio 2007).
Con la presente circolare
si forniscono le istruzioni cui le Sedi dovranno attenersi per la
definizione delle richieste di cessione del quinto della pensione
notificate successivamente all’entrata in vigore del citato decreto n.313
del 2006.
Al riguardo, si premette
che tenuto conto dell’estrema frammentarietà che caratterizza la normativa
in materia, snodatasi, come sopra brevemente illustrato, attraverso diverse
disposizioni, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha approvato
con la deliberazione n.46 del 9 maggio 2007 le disposizioni per la cessione
del quinto (di seguito “Disposizioni” – allegato 4), che rappresentano una
sintesi delle modalità di applicazione delle operazioni di finanziamento in
questione.
1. AMBITO DI
APPLICAZIONE
1.1. Pensioni cedibili
e pensioni non cedibili (Art. 5 delle “Disposizioni”)
L’ articolo 1, comma 2 ter,
del D.P.R. n.180 del 1950 , nell’individuare i trattamenti pensionistici
che possono essere oggetto di cessione, fa esplicito riferimento a
“pensioni e assegni di invalidità e pensioni di vecchiaia”.
Con la predetta indicazione
il legislatore non ha voluto fornire un’elencazione esaustiva delle
prestazioni cedibili ma ha, piuttosto, voluto indicare come cedibili i
trattamenti di natura previdenziale.
Sono, pertanto, da
considerarsi cedibili, oltre a quelle esplicitamente individuate, anche le
pensioni di anzianità, le pensioni di inabilità, nonché i trattamenti
privilegiati di invalidità e inabilità.
Non possono, invece,
formare oggetto della cessione i seguenti trattamenti erogati dall’Istituto
di natura prettamente assistenziale:
·
pensioni e assegni sociali;
·
trattamenti di invalidità
civile;
·
assegno mensile per
l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità di cui
all’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n.222.
Non possono, altresì,
essere oggetto di “cessione del quinto” le seguenti prestazioni perché
erogate per conto di soggetti diversi dall’Istituto:
·
assegni di sostegno al reddito (cat. VOCRED-VOCOOP-VOESO);
·
pensioni a carico degli Enti
creditizi (cat.
VOBANC-IOBANC-SOBANC).
Inoltre:
·
assegni al nucleo familiare, in quanto il soggetto creditore non è il
pensionato, ma il nucleo familiare di appartenenza;
·
pensioni ai superstiti, soltanto allorché siano in pagamento delle
quote di contitolarità. Pertanto, nel caso di pensione ai superstiti
corrisposta ad un solo titolare, il calcolo della quota cedibile deve
essere effettuata anche su tale prestazione sia nel caso in cui sia la sola
pensione di riferimento sia nel caso in cui sia abbinata ad uno o più
trattamenti cedibili.
I trattamenti pensionistici
integrati al minimo, ovvero di importo inferiore a tale limite, non possono
formare oggetto di cessione in quanto la quota cedibile è pari zero.
In accordo con quanto
previsto dall’articolo 52 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, nel caso in cui
oggetto del contratto di cessione sia un assegno ordinario di invalidità
non definitivo, il contratto di cessione non può avere una durata
superiore al periodo rimanente di validità dell’assegno.
In caso di conferma
dell’assegno ordinario di invalidità, ove le parti contraenti intendano
addivenire ad un nuovo accordo, dovrà essere notificato alla Sede
competente un nuovo contratto di cessione con l’adempimento di tutte le formalità
prescritte per i prestiti in parola.
Possono essere oggetto di
cessione le pensioni liquidate in via provvisoria.
1.2. Quota di pensione
cedibile (Art. 6 delle “Disposizioni”)
Al di fuori delle ipotesi di
assoluta incedibilità illustrate al precedente paragrafo, il trattamento
pensionistico è cedibile fino ad un quinto del suo importo, fatto salvo il
trattamento minimo.
L’articolo 5, comma 2, del
D.M. n.313 del 2007 ha, peraltro, specificato che, nel caso in cui il contraente
il prestito goda di più trattamenti pensionistici, il calcolo della quota
cedibile, che fa salvo il trattamento minimo, va effettuato tenendo conto
della somma dei trattamenti medesimi.
Nel calcolo complessivo
non rientrano i trattamenti non cedibili, nonché l’assegno ordinario di
invalidità non ancora definitivo.
Nella determinazione della
quota cedibile sono, invece, computate le quote di maggiorazione della
pensione corrisposte ai pensionati a carico delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, nonché le maggiorazioni sociali e altre somme
aggiuntive della pensione, ancorché le predette concorrano a formare la
quota di pensione eccedente il trattamento minimo per la sua totalità.
La quota di pensione
cedibile, individuata con le predette modalità, va valutata al netto delle
ritenute sia fiscali che previdenziali che insistono sulla pensione al
momento del rilascio della comunicazione di cedibilità di cui al successivo
paragrafo 4 della presente circolare.
Peraltro, incidono sulla
quota cedibile, riducendone il relativo importo, anche le ritenute fiscali
e previdenziali che eventualmente sopravvengano al rilascio della
sopraddetta comunicazione e che l’Istituto è tenuto ad applicare per
disposizione di legge.
Per il calcolo della quota
cedibile si richiamano le istruzioni fornite con il messaggio n.9086 del 6
aprile 2007.
1.3. Intermediari finanziari autorizzati a
concedere il finanziamento (Art. 1 delle “Disposizioni”)
Sono autorizzati alla
concessione dei prestiti in parola le Banche e gli Intermediari Finanziari
iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.385 ed il cui “oggetto sociale preveda,
anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio
dell'attività di concessione di finanziamenti”.
2. ADEMPIMENTI
PRELIMINARI ALLA NOTIFICA DEL CONTRATTO DI
CESSIONE
2.1. Adempimenti
preliminari a carico del pensionato: richiesta della comunicazione
di cedibilità
Ai sensi dell’articolo 3
delle “Disposizioni”, il pensionato, prima della stipula del contratto di
cessione, deve richiedere alla Sede Inps che ha in carico la sua
pensione il rilascio della “comunicazione di cedibilità”.
La predetta richiesta deve
essere effettuata personalmente dal pensionato, non potendo, in
nessun caso, essere presentata da un soggetto diverso.
Sulla “comunicazione di
cedibilità” viene indicato l’importo cedibile della/e pensione/i di cui è
beneficiario il richiedente.
L’espletamento della
formalità appena descritta è essenziale affinché la Sede possa dare
esecuzione al contratto di finanziamento notificato.
Gli intermediari
finanziari, pertanto, prima di notificare i contratti, dovranno assicurarsi
che, all’atto della stipula, il pensionato abbia esibito la predetta
comunicazione.
Si precisa, inoltre, che
se è già in corso una cessione del quinto della pensione, la Sede non può
rilasciare al pensionato ulteriori comunicazioni di cedibilità.
2.2. Adempimenti a carico delle
Banche/Intermediari Finanziari: richiesta di accreditamento
Tutte le Banche e gli
Intermediari finanziari interessati alla concessione dei prestiti contro
cessione del quinto e che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla
legge devono, preliminarmente alla stipula dei contratti, richiedere
un ACCREDITAMENTO presso l’INPS con le modalità che saranno esposte nel
paragrafo seguente.
Si precisa che la predetta
formalità deve essere assolta anche dalle Banche e Intermediari Finanziari
che hanno notificato contratti di prestito estinguibili con cessione di
quote di pensione prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo n.313
del 2006 e che, in seguito agli accertamenti effettuati in base alle
istruzioni fornite con messaggi n.9086 del 6 aprile 2007 e 10537 del 26
aprile 2007, siano risultate autorizzate ai sensi di legge.
2.3. Modalità di
accreditamento
Al fine di ottenere
l’accreditamento presso l’Istituto, le Banche e gli Intermediari finanziari
devono compilare l’apposito modulo (allegato 5), reperibile sul sito
INTERNET dell’Istituto, indicando obbligatoriamente i seguenti dati:
1.
ragione sociale ed indirizzo della
sede legale;
2.
numero di iscrizione UIC o codice
ABI;
3.
partita IVA o Codice Fiscale;
4.
nominativo del rappresentante
legale;
5.
nominativo del funzionario preposto
ai rapporti con l’Istituto, con relativo riferimento telefonico, fax ed
e-mail;
6.
coordinate bancarie dell’UNIVOCO
conto corrente scelto per l’effettuazione del versamento mensile delle
quote di pensione oggetto di cessione.
Il modulo deve essere
sottoscritto dal legale rappresentante della Banca o dell’Intermediario
Finanziario con firma autenticata.
In alternativa a tale
modalità, la Banca/Intermediario Finanziario può presentare la richiesta di
accreditamento, tramite il suo legale rappresentante, anche ad una
qualsiasi struttura Inps dislocata sul territorio.
In tale ipotesi,
l’impiegato che riceve la richiesta di accreditamento, procederà, in
qualità di pubblico ufficiale, ad autenticare la firma del legale
rappresentante dell’Intermediario finanziario istante ed a trasmettere
tempestivamente la richiesta alla Direzione Centrale Prestazioni.
Si precisa che la
sottoscrizione del modulo per la richiesta di accreditamento, rappresenta formale
accettazione, da parte della Banca/Intermediario Finanziario delle
“Disposizioni” approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con
deliberazione n.46 del 9 maggio 2007, di cui si può prendere visione sul
sito internet dell’Istituto.
Il modulo dovrà essere poi
inviato, tramite POSTA PRIORITARIA, al seguente indirizzo:
Direzione Generale
I.N.P.S. – Direzione Centrale Prestazioni –
Area Procedure e Gestione
banche dati
Via Ciro il Grande, 21 –
00144 ROMA (RM)
La Direzione Centrale
Prestazioni, accertata con visura presso la Camera di Commercio la
rispondenza del legale rappresentante, procederà ad accreditare la
Banca/Intermediario Finanziario nell’archivio centrale delle persone
giuridiche di nuova costituzione (“Data-Base delle persone giuridiche”).
Tutte le Sedi Inps
potranno consultare l’archivio delle Banche/Intermediari Finanziari
accreditati tramite INTRANET, cliccando su – Assicurato Pensionato –
Gestione Data-Base delle persone giuridiche.
I soggetti accreditati,
salvo modifiche dei requisiti posseduti (di cui hanno peraltro obbligo di
fornire notizia), non dovranno essere sottoposti ad ulteriori accertamenti.
3. NOTIFICA DEI
CONTRATTI DI CESSIONE
3.1. Forma della notifica e Sedi competenti a
riceverla (Art. 4 delle “Disposizioni”)
Ai sensi degli articoli 2
e 3 del D.M. n.313 del 2006 la notifica della cessione può essere effettuata
in qualsiasi forma, purché recante data certa, e con modalità che
consentano all’amministrazione che deve operare la ritenuta di identificare
la provenienza della notifica stessa.
La notifica deve essere
inviata alla Sede Inps che ha la gestione dei trattamenti pensionistici del
cedente.
L’Istituto non sarà
responsabile per ritardi nell’esecuzione dei contratti dovuti a notifiche
erroneamente indirizzate a strutture Inps non competenti in base al
criterio sopra individuato.
I contratti notificati
alle Sedi Inps dovranno risultare stipulati nel rispetto delle norme in
materia di trasparenza e di pubblicità delle condizioni contrattuali, come
previsto dall’articolo 1, comma 346, della legge n.266 del 2005, nonché
dall’articolo 7 del Decreto ministeriale.
3.2. Notifiche
successive:criterio di prevalenza
Si chiarisce,
preliminarmente, che, quando è ancora in corso di estinzione un prestito
rimborsabile con quote di pensione, non è possibile stipulare con una
diversa Banca/Intermediario Finanziario, un altro contratto della stessa
specie, ancorché residui in capo al pensionato una quota di pensione
cedibile (articolo 11, comma 4, delle “Disposizioni”).
Pertanto, ove pervengano
in tempi successivi notifiche di contratti stipulati dallo stesso
pensionato con Banche/Intermediari Finanziari diversi, le Sedi
dovranno dare seguito (ai sensi dell’art. 1265 c.c.) ai contratti
notificati in DATA PIU’ REMOTA e che risultino eseguibili al termine
dell’istruttoria, dandone contestuale comunicazione alle altre
Banche/Intermediari Finanziari che hanno notificato contratti (allegato 6).
Si fa presente, altresì,
che ai sensi dell’articolo 1231 cod. civ. “il rilascio di un documento o la
sua rinnovazione, l’apposizione o eliminazione di un termine e ogni altra
modificazione accessoria all’obbligazione non producono novazione.”
Pertanto, ove pervengano
da parte della stessa Banca/Intermediario Finanziario che ha erogato
il prestito al pensionato notifiche successive del medesimo contratto
con l’intento di comunicare una modificazione accessoria del contratto che
non comporta, ai sensi di legge, una novazione dello stesso, il contratto
dovrà sempre considerarsi notificato alla data in cui è arrivata
all’Istituto la prima notificae non dovrà essere sottoposto ad ulteriore
istruttoria.
3.3. Cessione del
credito ad altra Banca/Intermediario Finanziario
Può verificarsi il caso
che la Banca/Intermediario Finanziario che ha erogato il prestito, prima
ancora che lo stesso sia completamente ammortizzato, ceda ad altro soggetto
il credito residuo vantato nei confronti del pensionato.
In tal caso, la
Banca/Intermediario Finanziario che acquisisce il credito non deve
notificare all’Inps un nuovo contratto, ma è sufficiente una lettera con la
quale comunichi l’avvenuta cessione, in proprio favore, del credito già
vantato nei confronti del pensionato dalla società cedente e per il quale è
in corso il piano di ammortamento. Contestualmente alla suddetta
comunicazione, qualora non sia già accreditato, deve presentare la domanda di
accreditamento.
A fronte della
comunicazione di acquisizione del credito, presupponendo non modificati
tutti gli altri elementi contrattuali non accessori, la Sede dovrà
procedere all’istruttoria del contratto secondo il procedimento previsto
nel successivo punto 4.
Se l’istruttoria ha esito positivo,
la Sede proseguirà le trattenute in favore del nuovo cessionario.
In tale ipotesi, la data
di notifica cui la Sede dovrà far riferimento nel caso in cui pervengano
altri contratti prima della comunicazione della Banca cessionaria, permane
quella del contratto stipulato tra il pensionato e la Banca/Intermediario
Finanziario che, in origine, ha erogato il finanziamento.
Può verificarsi anche il
caso in cui la Banca/Intermediario Finanziario, anziché acquisire il
credito dal soggetto che ha erogato il finanziamento in corso di estinzione,
stipuli con il pensionato un contratto avente ad oggetto un prestito di importo corrispondente al debito
residuo del precedente finanziamento finalizzato alla sua estinzione.
In tal caso, si è di
fronte non ad una cessione del credito da un ente finanziario ad un altro,
ma ad un nuovo contratto di prestito avente una nuova data di notifica e
che, pertanto, concorre con eventuali altri contratti di finanziamento che
dovessero essere stati sottoscritti dal pensionato secondo i criteri di
prevalenza illustrati al paragrafo 3.2.
La Sede Inps procederà a
dare esecuzione al nuovo contratto solo dopo aver ricevuto, da parte del
primo cessionario, la comunicazione dell’avvenuta estinzione del prestito
per il quale è in corso il piano di recupero. (cfr. punto 6.1).
4. ISTRUTTORIA DEL
CONTRATTO
4.1 Verifica del rilascio della comunicazione
di cedibilità della pensione
All’atto della notifica
del contratto la Sede deve verificare che il pensionato abbia
preventivamente richiesto la “comunicazione di cedibilità”. In caso
negativo, non dovrà essere data esecuzione al contratto di finanziamento,
informando le parti interessate della ragione ostativa (allegato 7).
4.2. Accertamento su
Banche/Società finanziarie eroganti il prestito
Al punto 2.2 è stato esplicitato
che le Banche/Intermediari Finanziari interessati alla concessione dei
prestiti in parola, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge,devono
preliminarmente alla stipula dei contratti richiedere l’ ACCREDITAMENTO
presso l’Inps.
L’esecuzione del
contratto è, quindi, subordinato alla verifica del:
·
possesso da parte del soggetto
finanziatore dei requisiti richiesti dalla legge;
·
avvenuto accreditamento presso
l’Istituto.
Per quanto riguarda il
primo accertamento, si fa presente che nel “Data Base delle persone giuridiche”
rinvenibile sul sito dell’Istituto vi è l’elenco delle Banche/Intermediari
Finanziari aventi i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dei
prestiti in parola.
La Sede, pertanto,
all’atto della notifica del contratto deve consultare il predetto Data Base
e qualora il soggetto finanziatore non risulti nell’elenco dovrà inviare la
lettera di cui all’allegato 7 con la quale si comunica al pensionatoe, per
conoscenza, all’intermediario finanziario, l’impossibilità di procedere
alle trattenute del quinto della pensione in quanto la società stessa non
rientra tra quelle autorizzate dalla legge a stipulare i contratti di
finanziamento in oggetto.
Qualora, invece, la
Banca/Intermediario Finanziario sia presente nel “Data Base delle persone giuridiche”
e risulti già accreditato presso l’Istituto, la Sede dopo aver effettuato
tutti gli adempimenti connessi all’istruttoria potrà, in caso di esito
positivo, procedere all’avvio del piano di recupero.
Se la
Banca/Intermediario Finanziario, pur presente nel citato Data Base, non
risulti ancora accreditato presso l’Istituto dovrà essergli inviata la
lettera (allegato 8) con la quale si comunica l’impossibilità di procedere
all’esecuzione del contratto per il difetto di accreditamento e si invita
il cessionario a provvedere a tale formalità.
In quest’ultima
ipotesi la Sede dovrà contestualmente inviare una e-mail alla casella di
posta elettronica “CessioneQuinto@inps.it” per informare l’Ufficio
competente alle operazioni di accredito che è stata contattata la
Banca/Intermediario Finanziario per invitarla ad eseguire l’accreditamento
presso l’Istituto.
Ricevuta l’e-mail il
suddetto Ufficio segnala la circostanza nel campo “ATTESA ACCREDITAMENTO”. In
presenza di questa segnalazione, le Sedi cui dovessero essere notificati
dei contratti da parte del medesimo soggetto finanziatore non dovranno
inviare alcuna comunicazione allo stesso, ma limitarsi a tenere i contratti
notificati in evidenza in attesa dell’accreditamento.
4.3. Compatibilità quota di pensione cedibile e
piano di ammortamento del prestito
All’atto della notifica
del contratto, le Sedi, pur in presenza della comunicazione di cedibilità
già rilasciata al pensionato, devono effettuare la verifica della
congruenza tra la rata di ammortamento del prestito e la quota di
cedibilità della pensione.
Infatti, nel lasso di
tempo intercorso tra il rilascio della “comunicazione di cedibilità” e la
notifica del contratto può essersi verificata una modifica della quota
cedibile.
In tal caso, qualora la
quota cedibile dovesse risultare inferiore sia all’importo segnalato nella
comunicazione di cedibilità sia alla rata di ammortamento, ne dovrà essere
data immediata notizia al pensionato e al cessionario (allegato 9),
avviando contestualmente il piano di recupero nei limiti della nuova quota
cedibile.
Si precisa, in merito, che
nella valutazione della compatibilità tra rata del prestito e quota
cedibile non è previsto alcun margine di tolleranza. Pertanto, anche
nell’ipotesi in cui la rata di ammortamento dovesse eccedere in misura
molto ridotta la quota di cedibilità, quest’ultima non potrà essere
adattata, per nessuna ragione, all’importo della rata di ammortamento
stessa.
4.4. Accertamento dei tassi di interesse
applicati al finanziamento (Art. 7 delle
“Disposizioni”)
Le Sedi devono
verificare che il tasso d’interesse applicato al prestito non superi il
cosiddetto “tasso soglia” anti-usura che si calcola aumentando del 50% il
tasso effettivo globale medio (TEGM) relativo alla categoria di operazioni
alla quale appartiene il finanziamento effettuato.
Tutti i TEGM sono
indicati nell’apposita “tabella di rilevazione”, aggiornata e pubblicata
ogni trimestre sulla Gazzetta Ufficiale con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e reperibile sul sito dell’UIC con le
modalità indicate nel messaggio n.9086 del 6.04.2007.
Ai fini
dell’istruttoria, la Sede dovrà prendere a parametro di riferimento il
tasso rilevato nel trimestre di stipula del contratto, per la categoria
“prestiti contro cessione del quinto dello stipendio”, corrispondente alla
classe di importo del finanziamento concesso.
In merito al predetto
accertamento si forniscono alcuni chiarimenti.
Si osserva,
preliminarmente, che il tasso applicato al finanziamento deve necessariamente
essere indicato nel contratto di prestito. In mancanza di tale dato, il
contratto sarebbe ineseguibile per violazione delle norme sulla trasparenza
e dovrà essere inviata la lettera di cui all’allegato 7.
Qualora nel contratto di prestito siano, al contrario, indicati due TAEG: uno al netto ed uno comprensivo del
premio assicurativo, ai fini della valutazione in esame deve essere
considerato il tasso al netto del premio assicurativo.
Nei contratti in cui, invece, dovesse essere riportato
il TAEG ed il TEG applicati al finanziamento è quest’ultimo valore che deve
essere utilizzato in quanto corrispondente al TAEG al netto del costo del
premio assicurativo.
Si precisa, altresì,
che ai fini dell’individuazione della classe di importo cui appartiene il
prestito stipulato, bisogna far riferimento, sul contratto notificato, non
alla somma indicata nel riquadro “Retribuzione/pensione globale ceduta” ma
a quella rilevata sotto il termine “Netto Ricavo” o “Saldo al cedente”, che
individua, in concreto l’importo del finanziamento erogato al pensionato al
netto di tutte le spese.
Qualora il TAEG, come
sopra determinato, ovvero il TEG eccedano il “tasso soglia” anti-usura
(indipendentemente dall’entità di tale eccedenza)
dovrà essere inviata al pensionato la lettera di cui all’allegato 7.
Considerato, altresì, che
il reato di usura è perseguibile d’ufficio (art. 644 c.p.), la Sede è
tenuta a segnalare, ai sensi dell’articolo 331 c.p., il fatto all’autorità
giudiziaria per le necessarie verifiche.
5. DECORRENZA
TRATTENUTE (Art. 8 delle “Disposizioni”)
Al termine
dell’istruttoria, conformemente alle disposizioni contenute nell’articolo 4
del decreto ministeriale, la Sede avvia il piano di recupero, secondo le
istruzioni che saranno rese note con specifico messaggio, non oltre il
terzo mese successivo alla data di notifica.
Ai sensi del comma 3 del
predetto articolo 4 “le eventuali rate già scadute vengono recuperate” , a
partire dal primo rateo di pensione sul quale viene effettuata la trattenuta
corrente, “mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile, nei
limiti di cui all'articolo 2 del testo unico, per il tempo necessario al
recupero dei mesi arretrati”.
Il richiamo operato
dall’articolo 4 è da intendersi soltanto all’ultimo capoverso dell’articolo
2 e, pertanto, i limiti di ricuperabilità delle rate di pensione già
scadute, sono gli stessi previsti, nel titolo V, per gli stipendi in caso
di concorso di cessioni e pignoramenti (cfr. art. 68 Titolo V del D.P.R. n.180
del 1950).
Ne consegue che, nel caso
in cui sia necessario procedere, ai sensi dell’art. 4 del decreto, al
recupero di rate di cessione già scadute, la ritenuta aggiuntiva mensile
sulla pensione non potrà essere fatta se non limitatamente alla differenza
tra i due quinti della pensione, valutati al netto delle ritenute, e la
rata di cessione di competenza del mese.
6. MODIFICHE CHE POSSONO INTERVENIRE IN
CORSO DI ESECUZIONE
DEL CONTRATTO
Si chiarisce, in premessa,
che l’Istituto si impegna a comunicare agli interessati (pensionato-cedente
ed istituto cessionario) ogni evento che possa incidere sulla normale
prosecuzione dell’ammortamento del prestito.
Pari impegno è richiesto
anche alle Banche/Intermediati Finanziari con cui il pensionato ha stipulato
il contratto.
6.1. Modifica della
quota di pensione cedibile (art. 9 delle “Disposizioni”)
La quota cedibile è
determinata sulla base delle prestazioni erogate al cedente all’atto della
comunicazione di cedibilità.
La quota cedibile può
variare in relazione a successive modifiche delle prestazioni.
L’Inps è esonerato da
responsabilità conseguenti a variazioni della predetta quota cedibile.
Fatto salvo quanto
contenuto nel precedente punto 4.3, qualora si verifichi una riduzione
della quota cedibile nel corso dell’ammortamento del prestito, il nuovo
importo deve essere comunicato al pensionato-cedente e all’ente cessionario
attraverso l’emissione di una nuova comunicazione di cedibilità.
La quota rideterminata
continua, comunque, ad essere trattenuta sulle mensilità successive, fino a
diversa comunicazione da parte del cedente e/o del cessionario.
6.2. Eliminazione della
pensione (art. 10 delle “Disposizioni”)
In caso di eliminazione
della pensione l’Istituto ne dà tempestiva comunicazione alla
Banca/Intermediario finanziario erogante il prestito.
L’Istituto provvederà
d’ufficio, per compensazione, al recupero, nei confronti del cessionario,
delle quote di pensione corrisposte, e non dovute, successivamente alla
decorrenza dell’eliminazione.
6.3. Estinzione
anticipata (art. 11 delle “Disposizioni”)
Il cessionario deve
comunicare tempestivamente alla Sede Inps competente l’eventuale estinzione
anticipata del prestito da parte del cedente.
L’Inps provvede
all’interruzione delle trattenute sulla pensione entro i 60 giorni
successivi alla predetta comunicazione.
Il cessionario sarà tenuto
al rimborso diretto al cedente di eventuali quote di pensione che siano
state ad esso corrisposte dall’Istituto a partire dal mese successivo alla
comunicazione dell’estinzione del prestito.
Qualora l’estinzione del
prestito in essere sia avvenuta per consentire la stipula di un’ulteriore
contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, per
l’esecuzione del nuovo contratto, i contraenti dovranno nuovamente
adempiere a tutte le formalità illustrate con la presente circolare.
Il Direttore generale
Crecco
ALLEGATO 1
Legge 14 maggio 2005, n.80
"Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la
modifica del codice di procedura civile in materia di processo di
cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina
delle procedure concorsuali"
Art. 13-bis.
(Modifiche
al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180)
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al primo comma,
dopo le parole: "salve le eccezioni stabilite nei seguenti
articoli" sono inserite le seguenti: "ed in altre disposizioni di
legge";
2) sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
"I pensionati
pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari
di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della
pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute
fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.
Possono essere
cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono
luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni
equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli
assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti
e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
I prestiti devono
avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero
del residuo credito in caso di decesso del mutuatario";
b) all'articolo 52:
1) al primo comma,
le parole: "per il periodo di cinque o di dieci anni" sono
sostituite dalle seguenti: "per un periodo non superiore ai dieci
anni"; e sono soppresse le parole: "ed abbiano compiuto, nel caso
di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale,
almeno dieci anni di servizio utile per l'indennità di anzianita";
2) dopo il primo
comma, sono aggiunti i seguenti:
"Nei confronti
dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato,
la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il
periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere
per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di
fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si
applica il limite del quinto.
I titolari dei
rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di
procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1,
primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici
mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle
ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La
cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento
dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in
essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e
pignorabili nei limiti di cui all'articolo 545 del codice di procedura
civile";
c) all'articolo 55:
1) al primo comma,
la parola: "13," e' soppressa;
2) al quarto comma,
nel primo periodo, e' soppressa la parola: "Non" e le parole:
"Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli enti
locali" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica"; nel
secondo periodo le parole: "Lo stesso divieto vale per" sono
sostituite dalle seguenti: "Non si possono perseguire".
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori
professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per
l'attuazione del presente articolo.
ALLEGATO 2
Legge 23 dicembre 2005,
n. 266
"Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge
finanziaria per il 2006 )"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29
dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211
346. Al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al
presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei
confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può
essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa.
Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma
è fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo»;
b) all’articolo 5, primo comma, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di prestito concesse
ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto
dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza
delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed
assicurativi»;
c) all’articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora il debitore
ceduto sia una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli
atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi,
salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13-bis,
comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro
dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80
del 2005»;
d) all’articolo 28, secondo comma, le
parole: «a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto
luogo la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini di cui
all’articolo 1, sesto comma»;
e) all’articolo 52, secondo comma, le
parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al precedente e al presente comma»;
f) all’articolo 55, primo comma, sono
soppresse le parole: «38, primo e secondo comma,».
ALLEGATO 3
DECRETO 27 dicembre
2006, n. 313.
Regolamento di attuazione
dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,
n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro,
il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare gli articoli
1, 5, 28, 52 e 55, come modificati dall'articolo 13-bis del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e dal comma 346 dell'articolo unico della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
Visto l'articolo 13-bis, comma 2, del predetto decreto-legge n. 35
del 2005, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'Economia e
delle Finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori
professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per
l'attuazione del medesimo articolo;
Visto il comma 346, lettera c), dell'articolo unico della legge 23
dicembre 2005, n. 266, che aggiunge all'articolo 5 del testo unico un ulteriore
comma in base al quale qualora il debitore ceduto sia una delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale, per gli atti relativi ai prestiti e alle
operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni ed altri
emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del
citato decreto-legge n. 35 del 2005, da emanare entro dieci mesi dalla data
di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005;
Ritenuta l'opportunità di sentire preventivamente il Ministero
delle comunicazioni e di procedere quindi con separato decreto
all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto comma 346
dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005;
Visto il comma 347 dell'articolo unico della legge 23 dicembre
2005, n. 266, in base al quale con il medesimo decreto di cui al citato
articolo 13-bis, comma 2, sono altresì stabilite le modalità di accesso
alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a
carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti
pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni
pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione
unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai
fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse
dall'INPDAP;
Ritenuta l'opportunità di procedere con separato decreto
all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto comma 347
dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005, dopo aver sentito
l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione
Pubblica;
Ritenuto opportuno tenere conto dei tempi tecnici necessari alle
Amministrazioni debitrici per effettuare il pagamento;
Visto il combinato disposto dell'articolo 28, comma 2 e
dell'articolo 1, comma 6 del testo unico, come modificati dall'articolo
unico, comma 346 della legge n. 266 del 2005, in base al quale le cessioni
degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti hanno effetto dal
momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad
esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuto opportuno applicare all'efficacia delle cessioni di
pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine previsto
dall'articolo 28, comma 2 del testo unico nel testo anteriore alle
modifiche apportate dalla legge n. 266 del 2005, ovvero il primo giorno del
mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica; ciò al fine di
evitare disparità di trattamento rispetto alle cessioni effettuate dal
personale in servizio;
Considerato che le modifiche all'articolo 52 del testo unico
apportate dall'articolo 13-bis, comma 1, del predetto decreto-legge n. 35
del 2005, hanno fatto venir meno la distinzione tra cessioni quinquennali e
decennali, e pertanto hanno riflesso sulla disciplina del rinnovo della
cessione, di cui all'articolo 39 del testo unico;
Visto l'articolo 106, comma 1 e 2, del decreto legislativo l°
settembre 1993, n. 385, in base ai quali l'esercizio nei confronti del
pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma e' riservato a intermediari iscritti in un apposito elenco tenuto
dall'Ufficio italiano dei cambi, i quali, tra l'altro, devono avere un
oggetto sociale che preveda l'esclusivo svolgimento di attività
finanziarie;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994 che,
tra l'altro, definisce il contenuto dell'attività di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma;
Sentite le organizzazioni di categoria degli operatori
professionali interessati, che hanno fornito pareri con lettera del 31
ottobre 2005, dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) d'intesa con
l'Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (ASSOFIN),
l'Unione Finanziarie Italiane (UFI) e l'Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici (ANIA), e con lettera del 28 ottobre 2005
dell'Associazione Finanziarie Italiane (AFIN);
Sentite altresì la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi,
che hanno fornito osservazioni con note del 16 novembre 2005 della Banca
d'Italia e del 30 novembre 2005 dell'Ufficio Italiano dei Cambi;
Sentiti altresì l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS),
l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP), l'Ispettorato generale di finanza
del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Dipartimento
dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro e la
Direzione V del Dipartimento del tesoro che hanno fornito osservazioni con
note rispettivamente del 20 dicembre 2005, del 27 dicembre 2005, del 3
febbraio 2006, del 7 febbraio 2006 e del 16 febbraio 2006;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi in data 5 ottobre 2006;
Vista la nota n. 110060 in data 8 novembre 2006 con la quale, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo
schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Intermediari finanziari autorizzati
1. I prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione
ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico
delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
(di seguito testo unico), possono essere concessi da intermediari
finanziari, iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che il loro
oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività
finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.
Art. 2.
Notifica della cessione
1. Le cessioni di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti
di cui al testo unico sono notificate all'ufficio competente ad ordinare il
pagamento. Per le pensioni erogate dalle Direzioni provinciali dei servizi
vari del Ministero dell'economia e delle finanze, la notifica e' effettuata
alla Direzione provinciale dei servizi vari competente.
Art. 3.
Modalità di notifica
1. La notifica della cessione alle Amministrazioni terze cedute
può essere effettuata in qualsiasi forma, purché recante data certa con
modalità che consentano all'Amministrazione che deve operare la ritenuta di
identificare la provenienza della notifica stessa.
Art. 4.
Efficacia della cessione
1. La cessione ha effetto immediato a decorrere dalla data di
notifica della stessa, salvo per quelle relative a pensioni erogate dalle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per le quali l'effetto decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica.
2. L'Amministrazione debitrice effettua le ritenute entro il terzo
mese successivo alla notifica.
3. Le eventuali rate già scadute vengono recuperate mediante
l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile, nei limiti di cui
all'articolo 2 del testo unico, per il tempo necessario al recupero dei
mesi arretrati.
Art. 5.
Quota cedibile
1. Ai fini del calcolo della quota cedibile si tiene conto del
trattamento pensionistico comprensivo del trattamento minimo di cui
all'articolo 1, ultimo comma, ultimo periodo del testo unico.
2. Nel caso in cui il contraente il prestito goda di più
trattamenti pensionistici, il calcolo della quota cedibile che fa salvo il
trattamento minimo di cui all'articolo 1, ultimo comma, ultimo periodo del
testo unico, va effettuato tenendo conto della somma dei medesimi
trattamenti".
Art. 6.
Rinnovo
1. Con riferimento ai dipendenti di cui all'articolo 52 del testo
unico, il rinnovo della cessione e' consentito dopo che siano decorsi i due
quinti della durata della cessione medesima.
Art. 7.
Trasparenza delle condizioni contrattuali
1. Alle operazioni di prestito concesse ai sensi del testo unico,
si applicano le disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I e II del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di
trasparenza e pubblicità delle condizioni contrattuali, e le relative
disposizioni di attuazione, e le disposizioni di cui all'articolo 2 della
legge 7 marzo 1996, n. 108.
Art. 8.
Convenzioni
1. Gli enti previdenziali stipulano apposite
convenzioni con gli istituti finanziatori, con l'obiettivo di assicurare ai
pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie
di mercato.
ALLEGATO 4
DISPOSIZIONI PER
LA CESSIONE DEL QUINTO.
(Approvate dal Consiglio di Amministrazione
dell’Inps con delibera n.46 del 9 maggio 2007)
Articolo 1
Ambito di applicazione
Con le presenti disposizioni si definiscono le modalità
applicative delle disposizioni in materia di prestiti ai pensionati
estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione contenute
nell’articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, come modificato e
integrato dall’articolo 13 bis, comma 1, lett. a), della legge 14 maggio
2005, n. 80 e dall’articolo 1, comma 346, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, ed attuate dal D.M. 27 dicembre 2006, n. 313 (di seguito “Decreto”).
Le succitate disposizioni vengono integralmente richiamate nelle seguenti
Disposizioni.
Articolo 2
Intermediari
finanziari autorizzati
L’Istituto procede a dare esecuzione alla
cessione del quinto per i prestiti concessi esclusivamente dagli
intermediari individuati dall’articolo 1 del Decreto.
L’esecuzione dei contratti di cessione è
altresì subordinata all’accettazione delle presenti Disposizioni da
parte dei predetti intermediari finanziari.
Con lo stesso modulo di accettazione devono
essere comunicati all’’Istituto i seguenti dati:
· Codice ABI e CAB
· numero e data di iscrizione UIC;
· ragione sociale e indirizzo della Sede Legale;
· partita IVA;
· coordinate bancarie di un unico conto corrente
scelto per l’effettuazione del versamento mensile delle quote di pensione
oggetto di cessione.
Articolo 3
Richiesta e
rilascio della comunicazione di cedibilità
Il pensionato, prima della stipula del
contratto di cessione, richiede alla Sede INPS che ha in carico la propria
pensione, attraverso le modalità stabilite dall’Istituto, la comunicazione
di cedibilità.
La Sede rilascia la predetta comunicazione di
cedibilità in accordo con quanto stabilito agli articoli 5, 6, 7, 8, 9.
Articolo 4
Notifica della
cessione
La notifica della cessione può essere effettuata
in qualsiasi forma, purché avente data certa alla Sede dell’Istituto che ha
la gestione dei trattamenti pensionistici del cedente.
L’istituto non sarà responsabile per ritardi,
nell’esecuzione dei contratti, dovuti a notifiche erroneamente indirizzate
a strutture Inps non competenti in base al criterio individuato al
precedente comma, ovvero con modalità diverse da quelle stabilite
dall’Istituto nel rispetto delle disposizioni vigenti.
I contratti notificati alle Sedi Inps dovranno risultare
stipulati nel rispetto delle norme in materia di trasparenza e di
pubblicità delle condizioni contrattuali, come previsto dall’articolo 1,
comma 346, della legge n. 266 del 2005, nonché dall’articolo 7 del Decreto.
Il piano di ammortamento del finanziamento deve
avvenire a rate mensili costanti, fatte salve le variazioni intervenute ai
sensi del successivo articolo 8.
Articolo 5
Trattamenti non
cedibili
Non possono formare oggetto della cessione di
cui alle presenti disposizioni i seguenti trattamenti erogati
dall’Istituto:
· pensioni e assegni sociali;
· trattamenti di invalidità civile;
· assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa
ai pensionati per inabilità di cui all’articolo 5 della legge 12 giugno
1984, n. 222;
· assegni straordinari di sostegno al reddito;
· pensioni a carico degli Enti creditizi;
· assegni al nucleo familiare.
In accordo con quanto previsto dall’articolo 52
del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nel caso in cui oggetto del contratto di
cessione sia un assegno ordinario di invalidità non definitivo il contratto
di cessione non può avere una durata superiore al periodo rimanente di
validità dell’assegno.
In caso di conferma dell’assegno dovrà essere
notificato alla Sede competente un nuovo contratto di cessione.
Sono cedibili le pensioni liquidate in via
provvisoria.
Articolo 6
Quota cedibile
Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo
e quelle richiamate dagli articoli, 8 e 9, la quota cedibile è pari ad un
quinto della pensione, calcolato al netto delle ritenute fiscali e
previdenziali anche sopravvenute.
L’importo così determinato deve essere tale che
se sottratto al valore della pensione al netto delle ritenute fiscali e
previdenziali garantisca la salvaguardia del trattamento minimo.
Qualora l’importo di cui al comma 1 ecceda la
differenza tra il netto e la misura del trattamento minimo la quota
cedibile deve essere ridotta fino a concorrenza delle predetta differenza.
Relativamente ai soggetti titolari di più
trattamenti pensionistici la quota di cui al comma 1 e la salvaguardia del
trattamento minimo va determinata sul complesso dei trattamenti stessi.
I trattamenti pensionistici di cui all’articolo
5, comma 1, delle presenti disposizioni non sono computabili neppure ai
fini della determinazione della quota cedibile ai sensi del precedente
comma 4.
Nella determinazione della quota cedibile sono
computate le quote di maggiorazione della pensione corrisposti ai
pensionati a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Nella determinazione della quota cedibile vanno
ricomprese anche le maggiorazioni sociali e altre somme aggiuntive
della pensione soggette a verifica reddituale, ancorché concorrano a
formare la quota di pensione eccedente il trattamento minimo per la
sua totalità.
Articolo 7
T.E.G. applicato
al finanziamento
Il T.E.G. applicato ai contratti di
finanziamento non può superare la soglia di usura rilevata trimestralmente
ai sensi della legge n. 108 del 1996.
Per l’applicazione
del comma precedente viene preso a riferimento il “tasso soglia” del
trimestre di sottoscrizione del contratto di finanziamento.
Articolo 8
Trattenute sulla
pensione
L’Istituto avvia le trattenute sulla pensione e
la conseguente erogazione della quota ceduta al cessionario non oltre il
terzo rateo successivo alla notifica del contratto di cessione.
Le rate già scadute verranno recuperate a
partire dal primo rateo di pensione sul quale viene effettuata la
trattenuta corrente, per il tempo necessario al recupero delle rate
arretrate.
Articolo 9
Modifiche della
quota cedibile
La quota cedibile è determinata sulla base
delle prestazioni erogate al cedente all’atto della comunicazione di
cedibilità.
La quota cedibile può variare in relazione a
successive modifiche delle prestazioni. L’INPS è esonerata da
responsabilità conseguenti a variazioni della predetta quota cedibile.
Il nuovo importo della quota cedibile è
comunicato al cedente e al cessionario attraverso l’emissione di una nuova
comunicazione di cedibilità e la quota così rideterminata continua ad
essere trattenuta sulle mensilità successive, fino a diverse comunicazioni
da parte del cedente e/o del cessionario.
Articolo 10
Eliminazione della pensione
In caso di eliminazione della pensione
l’Istituto ne dà tempestiva comunicazione al cessionario.
Il cessionario si impegna a restituire
all’Istituto entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione eventuali
quote di pensione corrisposte dopo l’avvenuta eliminazione.
Il mancato rispetto di quanto stabilito al
comma precedente comporta la revoca dell’accettazione all’esecuzione dei
contratti di cessione da parte dell’Istituto concessa ai sensi di quanto
stabilito all’articolo 2.
Articolo 11
Estinzione anticipata di prestiti
Il cessionario dovrà comunicare tempestivamente
alla Sede INPS competente l’eventuale estinzione anticipata del prestito da
parte del cedente.
L’INPS provvede all’interruzione delle
trattenute sulla pensione entro i 60 giorni successivi alla comunicazione
di cui al comma precedente.
Il cessionario sarà tenuto al rimborso diretto
al cedente di eventuali quote di pensione ad esso corrisposte dall’Istituto
a partire dal mese successivo alla notifica dell’estinzione del prestito.
Qualora l’estinzione del prestito in essere sia
avvenuta per consentire la stipula di un’ulteriore contratto di
finanziamento con cessione del quinto della pensione si applicano gli
articoli 3 e 4 delle presenti Disposizioni.
Articolo 12
Rimborso oneri
Il
cessionario si impegna a corrispondere all’Istituto un onere annuo per
l’attività prestata.
Nei
confronti degli intermediari finanziari che hanno sottoscritto la
convenzione di cui all’articolo 8 del D.M. n. 313 del 2006 l’onere, da
corrispondersi annualmente in via anticipata per dodici mensilità, per ciascun
contratto di cessione, è pari a 1,5 volte l’importo applicato dalle Poste
Italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente
€ 1,00X12 mensilitàX1,5), oltre gli oneri di legge.
Nei
confronti degli intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la
citata convenzione l’onere, da corrispondersi annualmente in via anticipata
per dodici mensilità, sarà pari a euro 65 (sessantacinque) per ciascun
contratto di cessione.
Articolo 13
Pubblicazione
Alle
presenti Disposizioni e alle eventuali successive modificazioni verrà data
pubblicazione, sul sito internet dell’Istituto e nelle altre forme che
verranno decise dagli Organi dell’Istituto.
ALLEGATO 5
All’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione Centrale Prestazioni
Area Procedure e Gestione Banche Dati
Via Ciro il Grande, 21
00144 R O M A
Oggetto: accreditamento ai
fini dell’erogazione di prestiti con cessione del quinto della
pensione (D.P.R. n.180/50). Trasmissione dei dati attestanti il possesso
dei
requisiti di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze
n.313/2006.
Al
fine di consentire all’Inps di dar corso ai prestiti estinguibili con
cessione del quinto della pensione stipulati da titolari di prestazioni di questo
Istituto, si forniscono le seguenti informazioni relative alla posizione
anagrafica:
Ragione Sociale _____________________________________________________
Indirizzo sede legale _________________________________________________
Codice U.I.C. _______________________________________________________
Codice ABI (Banca d’Italia) ____________________________________________
partita IVA/Codice Fiscale
_____________________________________________
Legale Rappresentante _______________________________________________
Funzionario informatico _______________________________________________
Telefono _____________ Fax ______________ e-mail ______________________
Si
chiede l’accreditamento da parte dell’INPS delle quote trattenute ai
pensionati tramite utilizzazione delle seguenti coordinate:
ABI
___________ CAB _____________ C/C ________________________________
Codice
IBAN __________________________________________________________
La
sottoscrizione del presente modulo rappresenta formale accettazione
del regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS in
data 9 maggio 2007, di cui si può prendere visione sul sito internet
dell’Istituto
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
SPAZIO
PER L’AUTENTICA DELLA FIRMA
Il presente modulo, debitamente compilato, deve essere
inviato tramite posta prioritaria.
ALLEGATO 6
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione provinciale
RACC
A.R.
Alla Società Finanziaria
……………………………………….………
Via ………….………………………….…
C.a.p.
città
Oggetto: Contratto di
prestito estinguibile con cessione fino ad un quinto di quote di pensione
sottoscritto dal Sig. ……………………………………..……
Si comunica che la
scrivente Sede non potrà dare esecuzione al contratto di prestito in
oggetto notificato in data …………… poiché il Sig. ……….……….…………………………………. ha
sottoscritto un altro contratto di prestito della medesima specie
notificato precedentemente alla data sopra indicata per il quale è in corso
il piano di recupero sulla pensione delle rate di ammortamento.
Cordiali saluti.
Il direttore
ALLEGATO 7
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione provinciale
RACC
A.R.
Roma,
Al signor/a…………………………..
Via……………………………………….
C.a.p.
città
e,
p.c. Alla Società
Finanziaria
…………………..……………….………
Via
……………………………………..
C.a.p.
città
Gentile Signore/a,
in
merito all’esecuzione del contratto di finanziamento da lei stipulato con
la Società Finanziaria …………………………………….…………………………………………… e notificato
all’Istituto in data ……………………… si comunica quanto segue.
In
base agli accertamenti effettuati l’Inps non può dare seguito al contratto
notificato per i motivi indicati al sottostante punto ……
- Lei
non ha richiesto alla scrivente Sede la “comunicazione di cedibilità”;
- La
banca/intermediario finanziario con la quale lei ha stipulato il
contratto di finanziamento non risulta tra quelle autorizzate dalla
legge a concedere prestiti da estinguere con cessione di quote di
pensione;
- Il
contratto viola le norme sulla trasparenza non essendo riportato il
TEG/TAEG applicato;
- Il
tasso applicato al finanziamento è superiore al “tasso soglia” di usura.
Cordiali saluti.
Il direttore
ALLEGATO 8
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione provinciale
RACC
A.R.
Alla Società Finanziaria
………………………………………………
Via
…………..……………..……………
C.a.p. città
Oggetto:
contratti di prestito estinguibile con cessione fino ad un quinto di quote di
pensione. Richiesta accreditamento.
In
relazione ai contratti di prestito estinguibili con cessione fino ad un
quinto della pensione notificati alla scrivente Sede si segnala che dagli
accertamenti effettuati, risulta checodesta società non ha ancora
provveduto all’accreditamento” presso l’Istituto.
Si fa
presente, al riguardo, che l’espletamento di tale formalità è necessario
affinché l’Inps possa dare esecuzione ai contratti pervenuti, con il
versamento, a favore di codesto Società finanziaria delle quote di pensione
cedute dai pensionati contraenti.
Pertanto,
si invita codesta Società a provvedere tempestivamente all’accreditamento
secondo le modalità illustrate al punto 2.2 della circolare n.91 del 31
maggio 2007 consultabile sul sito INTERNET dell’Istituto sotto la voce
“INPS comunica”.
Cordiali saluti.
Il direttore
ALLEGATO 9
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione provinciale
RACC
A.R.
Al
Signor/a
…………………………….…………….
Via………………..………..……….
C.a.p.
città
Alla Società Finanziaria
……………….……………………..…
Via ……….………………….………
C.a.p. città
Oggetto:
Contratti di prestito estinguibile con cessione fino ad un quinto di quote di
pensione. Incapienza della quota cedibile.
In
base agli accertamenti effettuati la misura della quota cedibile, alla data
della notifica del prestito, è pari a € …………………………………….. ed è inferiore
all’importo indicato nella comunicazione di cedibilitàn. prot
..……………..……………………………………………….. rilasciata al Sig …………..……………………………………. in
data ………………..……..
Ai
sensi dell’articolo 9 delle “Disposizioni sulla cessione del quinto”
approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con deliberazione
n.46 del 9 maggio 2007, vi comunico che l’Istituto inizierà le trattenute
sulla sua pensione non oltre il terzo mese successivo alla data di
notifica, nei limiti dell’importo cedibile sopra indicato.
Qualora intendiate rinegoziare il piano di ammortamento
del prestito vi invito a
comunicare tempestivamente il nuovo importo da
trattenere sulla pensione.
Cordiali saluti.
Il direttore
|