|
1.
Premessa.
Con
circolare n.102
dell’11 aprile 1995 sono state emanate le norme in materia di assicurazione
e contribuzione, relative agli agenti ausiliari optanti per l’iscrizione al
regime obbligatorio di sicurezza sociale italiano, ai sensi dell’art. 70
dello Statuto applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità
Europee (1).
In proposito, il citato art. 70, comma 1, dispone che
“per la copertura dei rischi malattia, infortunio, invalidità e decesso e
per consentire all’interessato di costituirsi una pensione di anzianità,
l’agente ausiliario viene iscritto ad un regime obbligatorio di
sicurezza sociale, preferibilmente a quello del paese della sua ultima
affiliazione o a quello del suo paese d’origine”.
Successivamente, l’art. 16 del Regolamento n. 1408/71
del Consiglio delle Comunità Europee, ha disposto che gli agenti ausiliari
possono optare fra l’applicazione della legislazione dello Stato membro nel
cui territorio sono occupati, ovvero per l’applicazione della legislazione
dello Stato membro cui sono soggetti da ultimo o, ancora, dello Stato
membro del quale sono cittadini.
In base a quanto espressamente disposto dall’art. 70
dello Statuto, si è precisato che per gli agenti ausiliari optanti per il
regime di sicurezza sociale italiano sono dovuti i soli contributi relativi
all’assicurazione IVS, ex ENAOLI, e per il finanziamento delle prestazioni
del servizio sanitario nazionale.
2. Regolamento n. 723/2004 del Consiglio dell’Unione
Europea. Obbligo contributivo per l’assicurazione contro la disoccupazione
involontaria e sua decorrenza.
In data 22 marzo 2004, il Consiglio dell’Unione Europea
ha adottato il Regolamento n. 723 pubblicato in G.U. dell’Unione Europea,
Serie L 124/1, del 27 aprile 2004, con il quale è stato modificato lo
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli
altri agenti di dette Comunità.
In particolare, il p. 41 dell’Allegato II al predetto
Regolamento, nel modificare l’art. 70, ha disposto che gli agenti ausiliari
debbano essere assicurati anche contro il rischio della disoccupazione.
Alla luce della suddetta disposizione, si precisa che
per gli agenti ausiliari, oltre alle contribuzioni già individuate in circ.
n. 102/1995, è dovuto anche il contributo DS. Tale obbligo decorre da maggio
2004.
3. Codifica Aziende – Modalità operative.
Le Sedi competenti provvederanno ad eliminare dalle
posizioni contributive relative agli Organismi comunitari che abbiano alle
proprie dipendenze agenti ausiliari soggetti al regime obbligatorio
di sicurezza sociale italiano, il codice di autorizzazione “1B” ,avente il
significato di “esonero dal versamento dei contributi DS”.
Tale operazione è da effettuarsi a far tempo dal
05.2004 .
Dalla predetta data non dovrà più essere utilizzato il
codice tipo contribuzione “10” avente significato di “lavoratori non
soggetti al contributo per l’assicurazione contro la disoccupazione” in alternativa
al codice autorizzazione “1B”.
3. Regolarizzazione periodi pregressi.
Per il versamento delle somme dovute a titolo di
contributo DS, relative ai periodi pregressi, i datori di lavoro si
atterranno alle modalità che seguono:
- Esporranno l’importo dovuto in uno dei
righi in bianco dei quadri “B-C” del modello DM10/2, preceduto dalla
dicitura “ VERS. CONTR. DS “ e dal codice “ M216”.
Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle
“numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.
Le regolarizzazioni dovranno essere effettuate entro
il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della presente
circolare, senza aggravio di somme aggiuntive (2).
Le regolarizzazioni successive a tale data saranno
gravate dalle somme aggiuntive.
|
|
Il Direttore Generale
Crecco
|
|
Note:
(1) In G.U. CEE n. 1442/1962.
(2)
Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo
1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
|