|
a) Legge n. 326/2003: indennità di mobilità in favore dei lavoratori
licenziati da enti operanti
nel
settore della SANITA’ PRIVATA.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITA’
Con
circolare n. 194
del 16 dicembre 2003 sono state fornite le istruzioni per
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 41, comma 7, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative ai lavoratori licenziati da enti non
commerciali del settore della SANITA’ PRIVATA: nel caso in esame
trattasi dei lavoratori della
CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA, Ente Ecclesiastico, Istituti Ospedalieri – Centri di Riabilitazione di
Bisceglie (matricola aziendale 0900186673 c.s.c.7.07.04) (v. scheda All.6).
L’articolo
44, comma 9-bis, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha sostituito il
comma 7 dell’articolo 41 sopracitato,
ha stabilito che le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 7 e 8, del
decreto legge n. 108/2002, convertito dalla legge n. 172/2002 - le cui
istruzioni sono contenute nella circolare n. 149
del 6 settembre 2002 - trovano applicazione anche in favore dei
lavoratori licenziati da enti non commerciali del settore della sanità
privata, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, operanti
nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n.
1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 ed in situazione di crisi aziendale in
seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite
massimo di 350 unità (e non più 700).
Al
riguardo si fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ha precisato, sulla base di indicazioni della
predetta Congregazione, che 448 sono complessivamente i lavoratori
interessati al beneficio, 97 dei quali usufruiranno del trattamento di
mobilità per 48 mesi, così come previsto dall’articolo 44, comma 9-bis in
esame, e 351 per un periodo inferiore in quanto raggiungeranno il diritto
alla pensione durante tale periodo.
Poiché il
numero dei beneficiari ha un andamento decrescente nel tempo, il Ministero
del lavoro ha autorizzato il riconoscimento del diritto alla mobilità a tutti
i 448 interessati, ritenendo che siano soddisfatte le disposizioni
legislative in parola in quanto, anche se nel primo
periodo viene superata la quantificazione di 350 lavoratori, mediamente
nell’arco di 4 anni di vigenza del beneficio, il numero degli interessati
risulta essere inferiore alle predette 350 unità.
Il
trattamento di mobilità, pertanto, potrà essere riconosciuto a tutti i
lavoratori che saranno licenziati e collocati in mobilità dal predetto ente,
i cui nominativi saranno portati a conoscenza con un
messaggio a parte.
Lo stesso
articolo 44, comma 9-bis, ha stabilito inoltre che ai lavoratori interessati
spetta un trattamento pari all’importo massimo dell’indennità di mobilità
prevista dalle leggi vigenti per ciascuno degli anni 2004-2007, e non più
l’ottanta per cento dell’importo stesso. Pertanto a coloro
che sono o che saranno licenziati nell’anno 2004 dovrà essere
corrisposta l’indennità nell’importo di euro 915,94, per tutto il periodo di
durata del beneficio; per coloro che
saranno licenziati negli anni successivi, il trattamento mensile è pari a
quello massimo stabilito per l’anno di licenziamento al netto della riduzione
di cui all’articolo 26 dellalegge 28 febbraio 1986,
n. 41.
Per i
periodi di fruizione del trattamento di mobilità
spetta la contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti,
l’assegno per il nucleo familiare.
I
lavoratori che fruiranno del trattamento in parola
sono tenuti, così come disposto dall’articolo 1, comma 6, del decreto legge
n. 108/2002, a frequentare i corsi di formazione professionale, indetti dalla
regione o dai competenti enti locali, finalizzati all’aggiornamento, alla
riqualificazione professionale e alla ricollocazione
degli stessi.
La mancata
ingiustificata partecipazione ai corsi di formazione comporta la perdita del
diritto al trattamento di mobilità; sono esentati dalla partecipazione alla
frequenza dei corsi i lavoratori che raggiungono il diritto a pensione
nell’arco dei ventiquattro mesi di fruizione del
trattamento in parola.
I
lavoratori che intendano intraprendere un’attività autonoma o associarsi in
cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata del trattamento di
mobilità di cui all’articolo 7, comma 5, della legge
23 luglio 1991, n. 223, secondo le istruzioni contenute nelle circolari n. 124
del 31 maggio 1993, n. 74
del 4 marzo 1994, n. 70
del 30 marzo 1996, n. 32
del 14 febbraio 2000 e n. 174
del 28 novembre 2002.
Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con apposita
nota, ha precisato che i destinatari del beneficio in parola devono
presentare all’INPS apposita domanda entro 68 giorni dal licenziamento, pena
la perdita del diritto.
L’onere
finanziario stabilito per la copertura della spesa relativa
agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, con esclusione del 2003, è stato
quantificato dall’articolo 44, comma 9-ter, della legge n. 326/2003 in euro
6.400.000 per ciascun anno; tale onere è a carico del Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 148/1993, convertito
dalla legge n. 236/1993.
Le Sedi,
pertanto, nel liquidare il suddetto trattamento di mobilità per la durata
massima di 48 mesi, devono utilizzare il “CODICE INTERVENTO” 036.
Qualora,
in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 41, comma 7, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano state presentate domande a seguito di licenziamenti intervenuti nel corso
dell’anno 2003, e sia stato concesso il
trattamento di mobilità con le istruzioni contenute nella circolare n.
194/2003, si invitano le Sedi a sospendere il pagamento della prestazione e a
comunicare alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
l’elenco dei nominativi degli interessati, l’importo corrisposto e il termine
calcolato del trattamento stesso.
Nel caso
in cui, sempre in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 41,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano state presentate domande
a seguito di licenziamenti
intervenuti successivamente alla data del 31
dicembre 2003, e sia stato concesso il trattamento di mobilità con le
istruzioni contenute nella circolare n. 194/2003,
utilizzando il “CODICE INTERVENTO” 025, saranno emanate apposite
istruzioni con messaggio a parte.
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PENSIONI
I lavoratori destinatari del
trattamento di mobilità di cui al comma 9-bis, perfezionano i requisiti per
il diritto alla pensione di anzianità secondo le
norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti dall'articolo 59,
comma 6 (tabella C allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 449), salvo che
non si tratti di operai o lavoratori precoci, per i quali continua ad
applicarsi la tabella B della legge n. 335/1995 (allegati 1 e 2).
Per quanto riguarda la
decorrenza della pensione, i lavoratori che risultino
in possesso dei relativi requisiti entro il primo trimestre dell'anno possono
accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dello stesso anno, se
compiono i 57 anni entro giugno; entro il secondo trimestre, possono accedere
al pensionamento di anzianità dal 1° ottobre dello stesso anno, se compiono i
57 anni entro settembre; i lavoratori che perfezionino i requisiti entro il
terzo trimestre possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° gennaio
dell'anno successivo; entro il quarto trimestre possono accedere al
pensionamento di anzianità dal 1° aprile dell'anno successivo (allegato 3 e
4).
I lavoratori in questione
possono conseguire la pensione di anzianità a carico
delle gestioni dei lavoratori autonomi con il cumulo di contribuzione
pregressa in tali gestioni secondo le norme previste per le gestioni
stesse ai fini del perfezionamento dei requisiti: 58 anni di età e 35 anni di
contributi oppure 40 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica
(allegato 5).
Per i predetti lavoratori il requisito di età pensionabile, ai fini del
pensionamento di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria è fissato
al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le
donne (articolo 11, tabella A, della legge 23 dicembre 1994, n. 724).
Aggiornamento procedure
Al fine di individuare le
prestazioni pensionistiche liquidate ai destinatari del trattamento di
mobilità di cui al comma 9-bis dell'articolo 44
della legge n. 326/2003, le Sedi dovranno indicare in procedura IVS 74
pannello MNLAN 30 nel campo CODICE MOBILITA' il valore 8.
b) Legge n.
350/2003: indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati da
aziende del settore petrolifero e petrolchimico
L’articolo 1, comma 1, del D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, ha disposto che i
lavoratori dipendenti da aziende, appaltatrici di lavori presso unità
produttive di imprese del settore petrolifero e
petrolchimico con un organico di almeno 300 unità, hanno diritto ad una
proroga dell’indennità di mobilità per un massimo di trentasei mesi, al
termine della durata dell’indennità di mobilità, stabilita in quarantotto
mesi dall’articolo 7, comma 2, della legge n. 223/1991.
Le istruzioni per l’applicazione di tale norma sono state
fornite con circolare n. 149
del 6 settembre 2002, punto A.
Il comma 138 dell’articolo 3 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, ha modificato in parte le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 1, della legge n. 172/2002, stabilendo che la proroga
di trentasei mesi deve essere riconosciuta anche ai lavoratori che saranno
licenziati entro il 31 dicembre 2004.
Lo stesso comma ha disposto inoltre che i requisiti per
il riconoscimento del diritto e della durata dell’indennità di mobilità (
articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge n. 223/1991), si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato
con passaggio diretto, in discordanza con le istruzioni contenute nella
circolare n. 230
del 14 ottobre 1993, punto B-1.3, ovvero anche
con interruzione del rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilità,
purché tale interruzione non sia superiore ad un periodo di 360 giorni,
presso imprese dello stesso settore di attività o che operano all’interno
dello stesso stabilimento.
C ISTRUZIONI
CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile delle prestazioni di
cui al precedente punto A si rinvia alle disposizioni richiamate alla lettera C della circolare n. 194
del 16 dicembre 2003.
|
|
Il Direttore Generale
Crecco
|
|
Allegato 1
REQUISITI
PER LA PENSIONE DI ANZIANITA’ PER LA GENERALITA’ DEI LAVORATORI DIPENDENTI
Tabella C allegata alla
legge 27 dicembre 1997, n.449
(articolo 59, comma 6)
|
Anno
|
Età e anzianità
|
Anzianità
|
|
1998
|
54 e 35
|
36
|
|
1999
|
55 e 35
|
37
|
|
2000
|
55 e 35
|
37
|
|
2001
|
56 e 35
|
37
|
|
2002
|
57 e 35
|
37
|
|
2003
|
57 e 35
|
37
|
|
2004
|
57 e 35
|
38
|
|
2005
|
57 e 35
|
38
|
|
2006
|
57 e 35
|
39
|
|
2007
|
57 e 35
|
39
|
|
2008
|
57 e 35
|
40
|
Allegato 2
REQUISITI
PER LA PENSIONE DI ANZIANITA’ PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI
DIPENDENTI
Tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n.335
(articolo 59, comma 7)
|
Anno
|
Età
e anzianità
|
Anzianità
|
|
1997
|
52 e
35
|
36
|
|
1998
|
53 e
35
|
36
|
|
1999
|
53 e
35
|
37
|
|
2000
|
54 e
35
|
37
|
|
2001
|
54 e
35
|
37
|
|
2002
|
55 e
35
|
37
|
|
2003
|
55 e
35
|
37
|
|
2004
|
56 e
35
|
38
|
|
2005
|
56 e
35
|
38
|
|
2006
|
57 e
35
|
39
|
|
2007
|
57 e
35
|
39
|
|
2008
|
57 e
35
|
40
|
Allegato 3
DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITA’
A CARICO DELLE FORME PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI
DIPENDENTI IN RELAZIONE ALLA DATA DI MATURAZIONE DEI REQUISITI, PER LA GENERALITA’ DEI
LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI (articolo 59, comma 6)
Data entro la quale vengono
maturati i requisiti
|
Requisiti
|
Decorrenza della pensione
|
|
30 settembre 2002
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
37 anni
di contributi
|
1° GENNAIO 2003 (art.59, comma 8)
|
|
31 dicembre 2002
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
37 anni
di contributi
|
1° APRILE 2003 (art.59, comma 8)
|
|
31 marzo 2003
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
|
1° LUGLIO 2003 (art.59, comma 8)
|
|
31 marzo 2003
|
37 anni
di contributi
|
1° LUGLIO 2003: Lavoratori che hanno un’età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.6.2003 (art.59, comma 8)
|
|
30 giugno 2003
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
|
1° OTTOBRE 2003 (art.59, comma 8)
|
|
30 giugno 2003
|
37 anni
di contributi
|
1° OTTOBRE 2003: Lavoratori che hanno un’età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.9.2003(art.59, comma 8)
|
|
30 settembre 2003
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
37 anni
di contributi
|
1° GENNAIO 2004 (art.59, comma 8)
|
|
31 dicembre 2003
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
37 anni
di contributi
|
1° APRILE 2004 (art.59, comma 8)
|
|
31 marzo 2004
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
|
1° LUGLIO 2004 (art.59, comma 8)
|
|
31 marzo 2004
|
38 anni
di contributi
|
1° LUGLIO 2004: Lavoratori che hanno un’età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.6.2004 (art.59, comma 8)
|
Data entro la quale vengono
maturati i requisiti
|
Requisiti
|
Decorrenza
della pensione
|
|
30 giugno 2004
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
|
1° OTTOBRE 2004 (art.59, comma 8)
|
|
30 giugno 2004
|
38 anni
di contributi
|
1° OTTOBRE 2004: Lavoratori che hanno un’età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.9.2004(art.59, comma 8)
|
|
30 settembre 2004
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
38 anni
di contributi
|
1° GENNAIO 2005 (art.59, comma 8)
|
|
31 dicembre 2004
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
38 anni
di contributi
|
1° APRILE 2005 (art.59, comma 8)
|
|
31 marzo 2005
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
|
1° LUGLIO 2005 (art.59, comma 8)
|
|
31 marzo 2005
|
38 anni
di contributi
|
1° LUGLIO 2005: Lavoratori che hanno un’età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.6.2005 (art.59, comma 8)
|
|
30 giugno 2005
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
|
1° OTTOBRE 2005 (art.59, comma 8)
|
|
30 giugno 2005
|
38 anni
di contributi
|
1° OTTOBRE 2005: Lavoratori che hanno un’età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.9.2005(art.59, comma 8)
|
|
30 settembre 2005
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
38 anni
di contributi
|
1° GENNAIO 2006 (art.59, comma 8)
|
|
31 dicembre 2005
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
38 anni
di contributi
|
1° APRILE 2006 (art.59, comma 8)
|
Data entro la quale vengono
maturati i requisiti
|
Requisiti
|
Decorrenza
della pensione
|
|
31 marzo 2006
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
|
1° LUGLIO 2006 (art.59, comma 8)
|
|
31 marzo 2006
|
39 anni
di contributi
|
1° LUGLIO 2006: Lavoratori che hanno un’età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.6.2006 (art.59, comma 8)
|
|
30 giugno 2006
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
|
1° OTTOBRE 2006 (art.59, comma 8)
|
|
30 giugno 2006
|
39 anni
di contributi
|
1° OTTOBRE 2006: Lavoratori che hanno un’età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.9.2006(art.59, comma 8)
|
|
30 settembre 2006
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
39 anni
di contributi
|
1° GENNAIO 2007 (art.59, comma 8)
|
|
31 dicembre 2006
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
39 anni
di contributi
|
1° APRILE 2007 (art.59, comma 8)
|
|
31 marzo 2007
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
|
1° LUGLIO 2007(art.59, comma 8)
|
|
31 marzo 2007
|
39 anni
di contributi
|
1° LUGLIO 2007: Lavoratori che hanno un’età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.6.2007 (art.59, comma 8)
|
|
30 giugno 2007
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
|
1° OTTOBRE 2007 (art.59, comma 8)
|
|
30 giugno 2007
|
39 anni
di contributi
|
1° OTTOBRE 2007: Lavoratori che hanno un’età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.9.2007 (art.59, comma 8)
|
|
30 settembre 2007
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
39 anni
di contributi
|
1° GENNAIO 2008 (art.59, comma 8)
|
Data entro la quale vengono
maturati i requisiti
|
Requisiti
|
Decorrenza
della pensione
|
|
31 dicembre 2007
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
39 anni
di contributi
|
1° APRILE 2008 (art.59, comma 8)
|
|
31 marzo 2008
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
|
1° LUGLIO 2008: (art.59, comma 8)
|
|
31 marzo 2008
|
40 anni
di contributi
|
1° LUGLIO 2008: Lavoratori che hanno un’età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.6.2008 (art.59, comma 8)
|
|
30 giugno 2008
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
|
1° OTTOBRE 2008 (art.59, comma 8)
|
|
30 giugno 2008
|
40 anni
di contributi
|
1° OTTOBRE 2008: Lavoratori che hanno un’età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.9.2008(art.59, comma 8)
|
|
30 settembre 2008
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni
di contributi
|
1° GENNAIO 2009 (art.59, comma 8)
|
|
31 dicembre 2008
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni
di contributi
|
1° APRILE 2009 (art.59, comma 8)
|
Allegato 4
DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITA’
A CARICO DELLE FORME PREVIDENZIALI DEILAVORATORI DIPENDENTI IN
RELAZIONE ALLA DATA DI MATURAZIONE DEI REQUISITI, PER PARTICOLARI
CATEGORIE DI LAVORATORI DIPENDENTI (articolo 59, comma 7, lettere a) e b)
Data entro la quale vengono
maturati i requisiti
|
Requisiti
|
Decorrenza
della pensione
|
|
30 settembre 2002
|
55 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
37 anni
di contributi
|
1° GENNAIO 2003 (art.59, comma 8)
|
|
31 dicembre 2002
|
55 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
37 anni
di contributi
|
1° APRILE 2003 (art.59, comma 8)
|
|
31 marzo 2003
|
55 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
37 anni
di contributi
|
1° LUGLIO 2003: Lavoratori che hanno un’età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.6.2003 (art.59, comma 8)
|
|
30 giugno 2003
|
55 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
37 anni
di contributi
|
1° OTTOBRE 2003: Lavoratori che hanno un’età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.9.2003(art.59, comma 8)
|
|
30 settembre 2003
|
55 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
37 anni
di contributi
|
1° GENNAIO 2004 (art.59, comma 8)
|
|
31 dicembre 2003
|
55 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
37 anni
di contributi
|
1° APRILE 2004 (art.59, comma 8)
|
|
31 marzo 2004
|
56 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
38 anni
di contributi
|
1° LUGLIO 2004: Lavoratori che hanno un’età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.6.2004 (art.59, comma 8)
|
Data entro la quale vengono
maturati i requisiti
|
Requisiti
|
Decorrenza
della pensione
|
|
30 giugno 2004
|
56 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
38 anni
di contributi
|
1° OTTOBRE 2004: Lavoratori che hanno un’età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.9.2004(art.59, comma 8)
|
|
30 settembre 2004
|
56 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
38 anni
di contributi
|
1° GENNAIO 2005 (art.59, comma 8)
|
|
31 dicembre 2004
|
56 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
38 anni
di contributi
|
1° APRILE 2005 (art.59, comma 8)
|
|
31 marzo 2005
|
56 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
38 anni
di contributi
|
1° LUGLIO 2005: Lavoratori che hanno un’età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.6.2005 (art.59, comma 8)
|
|
30 giugno 2005
|
56 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
38 anni
di contributi
|
1° OTTOBRE 2005: Lavoratori che hanno un’età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.9.2005(art.59, comma 8)
|
|
30 settembre 2005
|
56 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
38 anni
di contributi
|
1° GENNAIO 2006 (art.59, comma 8)
|
|
31 dicembre 2005
|
56 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
38 anni
di contributi
|
1° APRILE 2006 (art.59, comma 8)
|
|
31 marzo 2006
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
|
1° LUGLIO 2006 (art.59, comma 8)
|
Data entro la quale vengono
maturati i requisiti
|
Requisiti
|
Decorrenza
della pensione
|
|
31 marzo 2006
|
39 anni
di contributi
|
1° LUGLIO 2006: Lavoratori che hanno un’età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.6.2006 (art.59, comma 8)
|
|
30 giugno 2006
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
|
1° OTTOBRE 2006 (art.59, comma 8)
|
|
30 giugno 2006
|
39 anni
di contributi
|
1° OTTOBRE 2006: Lavoratori che hanno un’età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.9.2006(art.59, comma 8)
|
|
30 settembre 2006
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
39 anni
di contributi
|
1° GENNAIO 2007 (art.59, comma 8)
|
|
31 dicembre 2006
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
39 anni di
contributi
|
1° APRILE 2007 (art.59, comma 8)
|
|
31 marzo 2007
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
|
1° LUGLIO 2007(art.59, comma 8)
|
|
31 marzo 2007
|
39 anni
di contributi
|
1° LUGLIO 2007: Lavoratori che hanno un’età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.6.2007 (art.59, comma 8)
|
|
30 giugno 2007
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
|
1° OTTOBRE 2007 (art.59, comma 8)
|
|
30 giugno 2007
|
39 anni
di contributi
|
1° OTTOBRE 2007: Lavoratori che hanno un’età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.9.2007(art.59, comma 8)
|
|
30 settembre 2007
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
39 anni
di contributi
|
1° GENNAIO 2008 (art.59, comma 8)
|
Data entro la quale vengono
maturati i requisiti
|
Requisiti
|
Decorrenza
della pensione
|
|
31 dicembre 2007
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
39 anni
di contributi
|
1° APRILE 2008 (art.59, comma 8)
|
|
31 marzo 2008
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
|
1° LUGLIO 2008: (art.59, comma 8)
|
|
31 marzo 2008
|
40 anni
di contributi
|
1° LUGLIO 2008: Lavoratori che hanno un’età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.6.2008 (art.59, comma 8)
|
|
30 giugno 2008
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
|
1° OTTOBRE 2008 (art.59, comma 8)
|
|
30 giugno 2008
|
40 anni
di contributi
|
1° OTTOBRE 2008: Lavoratori che hanno un’età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.9.2008(art.59, comma 8)
|
|
30 settembre 2008
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni
di contributi
|
1° GENNAIO 2009 (art.59, comma 8)
|
|
31 dicembre 2008
|
57 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni
di contributi
|
1° APRILE 2009 (art.59, comma 8)
|
Allegato 5
DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITA’
A CARICO DELLE FORME PREVIDENZIALI DEILAVORATORI AUTONOMI IN
RELAZIONE ALLA DATA DI MATURAZIONE DEI REQUISITI (articolo 59, comma 6
e 8)
Data entro la quale vengono
maturati i requisiti
|
Requisiti
|
Decorrenza
della pensione
|
|
31 dicembre 2002
|
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni
di contribuzione
|
1°LUGLIO 2003 (art.59, comma 8)
|
|
31 marzo 2003
|
40 anni
di contributi
|
1° OTTOBRE 2003 (art.59,
comma 8)
|
|
31 marzo 20003
|
58 anni di età e 35 anni di contributi
|
1° OTTOBRE 2003 (art.59,
comma 8)
|
|
30 giugno 2003
|
40 anni
di contributi
|
1° GENNAIO 2004 (art.59, comma 8)
|
|
30 giugno 2003
|
58 anni di età e 35 anni di contributi
|
1° GENNAIO 2004 (art.59, comma 8)
|
|
30 settembre 2003
|
40 anni
di contributi
|
1° APRILE 2004 (art.59, comma 8)
|
|
30 settembre 2003
|
58 anni di età e 35 anni di contributi
|
1° APRILE 2004 (art.59, comma 8)
|
|
31 dicembre 2003
|
40 anni
di contributi
|
1° LUGLIO 2004 (art.59, comma 8)
|
|
31 dicembre 2003
|
58 anni di età e 35 anni di contributi
|
1° LUGLIO 2004 (art.59,
comma 8)
|
|
31 marzo 2004
|
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni
di contributi
|
1° OTTOBRE 2004 (art.59, comma 8)
|
|
30 giugno 2004
|
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni
di contributi
|
1° GENNAIO 2005 (art.59, comma 8)
|
Data entro la quale vengono
maturati i requisiti
|
Requisiti
|
Decorrenza
della pensione
|
|
30 settembre 2004
|
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni
di contributi
|
1° APRILE 2005 (art.59, comma 8)
|
|
31 dicembre 2004
|
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni
di contributi
|
1° LUGLIO 2005 (art.59, comma
8)
|
|
31 marzo 2005
|
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni
di contributi
|
1° OTTOBRE 2005 (art.59, comma 8)
|
|
30 giugno 2005
|
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni
di contributi
|
1° GENNAIO 2006 (art.59, comma 8)
|
|
30 settembre 2005
|
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni
di contributi
|
1° APRILE 2006 (art.59, comma 8)
|
|
31 dicembre 2005
|
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni
di contributi
|
1° LUGLIO 2006 (art.59, comma 8)
|
|
31 marzo 2006
|
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni
di contributi
|
1° OTTOBRE 2006(art.59, comma 8)
|
|
30 giugno 2006
|
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni
di contributi 39 anni di contributi
|
1°GENNAIO 2007 (art.59, comma 8)
|
|
30 settembre 2006
|
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni
di contributi
|
1° APRILE 2007(art.59, comma 8)
|
|
31 dicembre 2006
|
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni
di contributi
|
1° LUGLIO 2007 (art.59, comma 8)
|
|
31 marzo 2007
|
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni
di contributi
|
1° OTTOBRE 2007 (art.59, comma 8)
|
Data entro la quale vengono
maturati i requisiti
|
Requisiti
|
Decorrenza
della pensione
|
|
30 giugno 2007
|
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni
di contributi
|
1°GENNAIO 2008 (art.59, comma 8)
|
|
30 settembre 2007
|
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni
di contributi
|
1° APRILE 2008 (art.59, comma 8)
|
|
31 dicembre 2007
|
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni
di contributi
|
1° LUGLIO 2008 (art.59, comma 8)
|
|
31 marzo 2008
|
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni
di contributi
|
1° OTTOBRE 2008 (art.59, comma 8)
|
|
30 giugno 2008
|
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni
di contributi
|
1° GENNAIO 2009 (art.59, comma 8)
|
|
30 settembre 2008
|
58 anni di età e 35 anni di contributi
oppure
40 anni
di contributi
|
1° APRILE 2009 (art.59, comma 8)
|
Allegato 6
INDENNITA' PARI ALLA MOBILITA' – Legge
27.12.2002, n. 289, art. 41, comma 7
Sostituito dall'art 44, comma 9 bis, della
legge 24 11 2003, n. 326
LAVORATORI DIPENDENTI DELLA
SANITA’ PRIVATA
|
|
BENEFICIARI
|
350 lavoratori (448, v. punto A della
presente circolare) licenziati da enti non commerciali del settore della
SANITA’ PRIVATA, operanti nelle are individuate
ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del Regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio
del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative
ed in situazioni di crisi aziendali in seguito a processi di riconversione
e ristrutturazione aziendale
|
|
|
REQUISITI
|
Esistenza di un rapporto di lavoro, a prescindere
dalla sua durata, presso gli enti stessi
Cessazione del rapporto di lavoro c/o
gli enti di cui sopra successivo al 31.12.2003 (licenziati nel corso del
2004 sino al 2007)
ISCRIZIONE nelle liste regionali di
mobilità
|
|
|
DOMANDA
|
Mod- DS21 da presentare all’INPS entro 68 gg
dalla data di licenziamento pena la perdita del diritto
|
|
|
DECORRENZA
|
8° giorno successivo alla data di
licenziamento o alla fine dell’indennità di mancato preavviso se la domanda
è stata presentata entro l’8° giorno; in caso contrario dal 5° giorno
dalla data di presentazione
|
|
|
DURATA
|
Quarantotto (48) mesi
(l'anzianità aziendale, l'anagrafica del lavoratore
al momento del licenziamento non influiscono sulla durata della prestazione
che è dettata dalla L. 326/2003 pari ad un
massimo di 48 mesi, salvo la decadenza o le sospensioni già previste dalla L. 223/1991)
|
|
|
IMPORTO
|
Un trattamento mensile fisso
di € 915,94.= ( novecentoquindici / 94) massimale mobilità 2004 - per
i licenziati nel corso del 2004 - (al netto del 5,54%) per tutta la durata
del beneficio
|
|
|
PRESTAZIONI ACCESSORIE
|
Assegno Nucleo Familiare - erogabile massimo per
26 quote al mese
Contribuzione figurativa (calcolo settimane = n° giorni di
calendario interessati dall’indennità / 7) (valore retributivo: riferimento
alla retribuzione effettiva precedente il licenziamento) (utilizzo: diritto
e misura per i trattamenti pensionistici di
vecchiaia e Assegno ordinario di invalidità; solo misura per pensione di
anzianità e anche diritto in presenza dei requisiti di cui alla L. 335/1995)
|
|
|
PAGAMENTO
|
Diretto a carico INPS, mediante assegno e/o bonifico
bancario presso Istituti di credito o Banco posta, a carattere mensile
|
|
|
INCOMPATIBILITÀ
|
Con tutti i trattamenti pensionistici
diretti
Con prestazioni previdenziali (malattia, maternità,
CIGS, IG e CS per TBC) è invece cumulabile con IPS TBC
NON E’ POSSIBILE L’OPZIONE
CON IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI INVALIDITA' / ASSEGNO ORDINARIO DI
INVALIDITA’
|
|
|
PROCEDURA DI CALCOLO pgm 4651
|
CODICE di domanda 7
CODICE MOTIVO CESSAZIONE 70
CODICE intervento 036
|
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|
ADEMPIMENTI SEDI
|
Monitoraggio dei lavoratori interessati dal beneficio
Informativa ai Clienti: I lavoratori sono tenuti a
frequentare corsi di formazione professionale indetti dalla Regione o
competenti enti locali; sono esentati i lavoratori che raggiungono
il diritto a pensione nell'arco di 24 mesi di fruizione
del trattamento pari alla mobilità. La mancata ingiustificata
partecipazione ai corsi comporta la perdita del diritto al trattamento di mobilità
|
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MODULISTICA
|
DS21 compilato dal lavoratore
(domanda)
DS22 compilato dalla Ditta
Deduzioni / Detrazioni d'Imposta
ANF/prest comprensivo di stato famiglia o
autocertificazione se viene richiesto l’Assegno
per il nucleo familiare quando non é stato compilato l’apposito quadro sul
modello DS21
I titolari della prestazione disciplinata dalla presente scheda,
possono beneficiare DELL'ASSEGNO ANTICIPATO DI MOBILITA' secondo i criteri
in vigore per la legge n. 223/1991. In questo caso devono produrre domanda
su mod. DS21Ant.
|
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CONTI IMPUTAZIONE
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GAU 30 / 029 imputazione dell'indennità pari alla mobilità
GAT 30 / 052 imputazione assegno nucleo
familiare connesso all'indennità suddetta
GAU 24 / 049 recuperi per prestazioni indebite
GAU 30 / 039 assegno anticipato dell'indennità pari alla mobilità
|
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