INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
(Circolare
13 maggio 2004 n° 81)
“Aliquote contributive e retribuzioni minimali
vigenti nell’ambito del F.P.L.D.,da
applicare in sede di attuazione delle leggi 2 aprile 1958, n°
322 e 7 febbraio 1979, n° 29”.
Sommario: aggiornamento delle aliquote contributive ai
fini del calcolo dei contributi da trasferire ai sensi della legge n° 322/58 e n° 29/79
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Con la presente circolare si trasmettono gli importi
delle aliquote IVS. in vigore nel F.P.L.D. (allegato 1) e dei minimali di retribuzione
(allegato 2), ai fini dell'applicazione da parte delle Amministrazioni dello
Stato e degli Enti Pubblici delle leggi n. 322 del 2 aprile 1958 e n. 29 del
7 febbraio 1979, alla luce degli aggiornamenti intervenuti fino all'anno
2004. Al riguardo si fa presente che, per comodità di
consultazione, si è ritenuto opportuno riportare i relativi valori
percentuali in un 'unica tabella, che sostituisce
integralmente quella allegata alla circolare n. 214 del 5 dicembre 2001 dalla
quale potranno rilevarsi, a seconda dei periodi assicurativi interessati: -
-nella colonna "ALIQUOTA TOTALE" le aliquote contributive
per la trattazione delle pratiche ex lege 2 aprile
1958, n. 322; -
-nella colonna "QUOTA DATORE LAVORO" i valori contributivi
occorrenti per la ricongiunzione delle posizioni assicurative ex lege 7 febbraio 1979, n. 29 da parte delle
Amministrazioni dello Stato, in aggiunta alle quote trattenute ai propri
dipendenti. Si richiama l'attenzione sulle avvertenze contenute
nell'allegato n. 1 che formano parte integrante delle tabelle stesse. Si rammenta inoltre che, a decorrere dal 1996,
l'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del
sistema pensionistico, ha stabilito, tra l'altro, un
massimale annuo della base contributiva e pensionabile, il cui importo è
annualmente rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati, come calcolato dall'ISTAT (allegato
3).
Il Direttore Generale
Crecco |
Allegato
N.1
Allegato
N.2
Allegato
N.3
Note: I links nel documento rimandano al sito Inps.