INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
(Circolare 23.5.2006 n° 76)
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OGGETTO: |
Tutela della maternità ai
dirigenti dipendenti di datori di lavoro privati. |
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SOMMARIO: |
Estensione della tutela
previdenziale relativa alla maternità e alla paternità, di cui al D.Lgs.
26.03.2001, n.151, alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla
categoria dei dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori
di lavoro privati. |
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L’art. 1 della legge n. 104
del 24 febbraio 2006, pubblicata sulla G.U. n. 64 del 17.03.2006 ed entrata
in vigore il 1° aprile 2006, ha esteso, a decorrere da tale data, la tutela
previdenziale relativa alla maternità e alla paternità di cui al D.Lgs. 26
marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità) alle lavoratrici e ai
lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la loro
opera alle dipendenze di datori di lavoro privati. Ai fini dell’attuazione della
predetta disposizione legislativa si forniscono le seguenti istruzioni
operative. 1. INDENNITA’ DI MATERNITA’
E/O PATERNITA’ Premesso che, ai fini
dell’erogazione dell’indennità di maternità e/o paternità in favore delle/ei
lavoratrici/ori in oggetto, trovano applicazione i criteri e le modalità
previsti, per la generalità dei lavoratori dipendenti, dagli artt. 16 e ss.
del sopracitato Testo Unico, la corresponsione dei suddetti trattamenti
economici sarà effettuata dall’Istituto limitatamente a quei periodi di
congedo di maternità e/o paternità che si collochino dal 1° aprile 2006,
ancorchè riferibili ad eventi (parto o ingresso in famiglia del minore)
verificatisi anteriormente alla suddetta data. Restano, pertanto, a carico
del datore di lavoro, ove previsto dai contratti collettivi, i trattamenti
economici a titolo retributivo dovuti per i periodi di astensione
obbligatoria antecedenti alla data di entrata in vigore della legge in esame.
(1) 2. CONGEDO PARENTALE E RIPOSI
GIORNALIERI Per quanto concerne il congedo
parentale e i riposi giornalieri, vanno applicati i criteri e le
modalità previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti dagli
artt. 32 e ss.del T.U sulla maternità, tenendo conto che, ai fini della
determinazione dei periodi di riposo giornalieri e della relativa indennità,
nel caso in cui la contrattazione individuale o collettiva non preveda
espressamente la durata della prestazione lavorativa del/la dirigente,
l’orario lavorativo da prendere a riferimento è quello in vigore per gli
impiegati di massima categoria dipendenti dall’azienda cui il dirigente
appartiene. I trattamenti economici di cui
all’oggetto sono erogabili dall’Istituto relativamente ai periodi di congedo
parentale e alle ore di riposo giornaliero fruite dal 1° aprile 2006. Restano a carico del datore di
lavoro, ove previsto dai contratti collettivi, le retribuzioni relative ai
periodi di assenza dal lavoro per congedo parentale e per riposi giornalieri
la cui fruizione si collochi antecedentemente alla data di entrata in vigore
della legge. 3. DOMANDA DI PRESTAZIONE L’istituto provvederà al più
presto all’aggiornamento dei modelli “MOD MAT” e “MOD AST FAC”
curandone l’inserimento anche su “modulistica on line”. Fino a tale momento le/i
dirigenti del settore privato potranno inoltrare le domande relative alle
prestazioni di maternità obbligatoria e facoltativa utilizzando i modelli già
in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti, avendo cura di
specificare la propria qualifica. Si fa presente che, ai fini
della liquidazione delle suddette prestazioni, dovranno essere prese in
considerazione anche le domande presentate anteriormente al 1° aprile 2006,
purchè riferite, anche solo parzialmente, a periodi rientranti nella
tutela di cui alla legge n. 104/2006. 5.. OBBLIGHI CONTRIBUTIVI e
ISTRUZIONI PROCEDURALI. In relazione a quanto sopra
esposto, a decorrere dal periodo di paga aprile 2006 i datori di lavoro
privati sono tenuti al versamento della contribuzione di maternità per i
lavoratori con la qualifica di dirigente nelle misure previste per i settori
di appartenenza.
Per i dirigenti di aziende
private iscritti all’Inpdap, l’aliquota relativa alla contribuzione di
maternità è pari all’1,03% per le aziende esercenti attività di natura
industriale e 0,81% per le aziendeesercenti attività di natura commerciale. Si fa presente che per alcuni
settori le suddette aliquote potranno risultare essere ridotte o azzerate per
effetto delle disposizioni di cui all’articolo 120 della legge n. 388/2000 e
a seguito della riduzione del costo del lavoro ex art. 1, commi 361 e 362
della legge n. 266/2005. Per le prestazioni a
conguaglio andranno utilizzati i codici e le modalità già previste per gli
altri lavoratori. La procedura di controllo
delle denunce sarà aggiornata per richiedere, a partire dal mese di aprile
2006, la contribuzione di maternità per i dirigenti. Eventuali note di rettifica
emesse a tale titolo potranno essere regolarizzate entro il terzo mese
successivo a quello di emanazione della presente circolare, senza aggravio di
somme aggiuntive. Ai fini della composizione del
flusso EMens i datori di lavoro dovranno attenersi alle istruzioni previste
per gli impiegati. NOTA (1) ESEMPIO. Parto avvenuto in data 20
marzo 2006. Il trattamento economico
previdenziale per maternità obbligatoria sarà erogabile dall’Istituto per il
periodo compreso tra il 1 aprile e il 20 giugno. Sarà onere del datore di
lavoro corrispondere eventuali trattamenti in favore della lavoratrice per il
periodo di astensione antecedente alla data del 1° aprile.
Il Direttore Generale
Crecco |