INPS
Direzione
Centrale delle Entrate Contributive
Direzione
Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
(Circolare
11 maggio 2004 n° 76)
“Sgravio contributivo a favore
delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca
nelle acque interne e lagunari
(art. 11 della legge 388/2000 e articolo 2, comma 5
della legge 350/2003)”
Sommario: Integrazioni alle circolari n°
120 del 26 giugno 2002 e n° 18 del 30
gennaio
2004, relativamente ai pescatori autonomi di cui alla legge n° 250/1958.
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L’art. 11 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) ha previsto l’estensione in favore
delle imprese della pesca costiera (1) e della pesca nelle acque interne e
lagunari, nella misura del 70 per cento, delle agevolazioni fiscali e
contributive contemplate dagli artt. 4 e 6 della legge n. 30/1998. In seguito, l’art. 2, c. 5,
della legge finanziaria 2004 (2) ha previsto la proroga per l’anno in corso
delle agevolazioni sopra citate, originariamente disposte per il triennio
2001-2003. L’Istituto, nel fornire le disposizioni per l’attuazione della norma
(3), ha limitato la concessione dello sgravio al personale dipendente
assicurato in base alle norme di cui alla legge n. 413/1984 (Riordinamento
pensionistico dei lavoratori marittimi) ed a quello associato in cooperative
o compagnie, sottoposto alle norme di cui alla legge n. 250/1958. Con riferimento alla
possibilità di applicare lo sgravio contributivo introdotto dall’art. 11
della legge n. 388/2000 anche alla categoria dei pescatori autonomi
assicurati in base alla legge n. 250/1958, si prende atto della posizione
assunta dall’Agenzia delle Entrate e dall’INAIL in merito all’individuazione
dei destinatari dei benefici contemplati dalla norma citata. Di conseguenza,
esigenze connesse alla uniforme applicazione delle norme richiedono che il
beneficio contributivo in argomento sia riconosciuto anche alla categoria
sopra menzionata. Con la presente circolare, si descrivono quindi le
modalità operative attraverso le quali i pescatori autonomi che esercitano la
pesca costiera e/o la pesca nelle acque interne e lagunari potranno fruire,
con decorrenza “gennaio 2001”, dello sgravio contributivo ex art. 11
della legge n. 388/2000. 1. Sospensione del
versamento della contribuzione. La decorrenza del diritto allo
sgravio da “gennaio 2001” ha determinato, a favore dei soggetti che
hanno finora regolarmente assolto l’obbligo contributivo utilizzando i
modelli F-24 prestampati e forniti dall’Istituto, un’eccedenza di
contribuzione versata rispetto a quanto dovuto. Tenuto conto di tale
situazione, ai fini della fruizione del beneficio corrente, si ritiene di non
dover richiedere ai soggetti di cui sopra, con decorrenza immediata, il
versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2004. Tale opportunità di
sospensione del versamento non riguarda ovviamente i pescatori che di fatto
abbiano già operato la riduzione contributiva, in difformità alle indicazioni
contenute nella circolare n. 120
del 26 giugno 2002; questi ultimi continueranno a versare la
contribuzione - con le modalità e nei termini previsti - nella misura
rideterminata in funzione della riduzione del 70% prevista dall’art. 11 della
legge n. 388/2000. 2. Sistemazione dei conti individuali. Una volta valutato l’esatto
ammontare dei contributi versati in eccedenza da ogni soggetto che abbia
regolarmente utilizzato i modelli F-24 precompilati, l’Istituto provvederà a
sistemare le singole posizioni assicurative, utilizzando le somme versate in
eccedenza ai fini della copertura assicurativa dell’intero anno 2004, nonché
di eventuali periodi anche parzialmente scoperti. Si fa riserva di fornire, con
successivi provvedimenti, le indicazioni necessarie ai fini delle suddette
operazioni e le modalità operative per l’eventuale rimborso a favore dei
lavoratori delle somme versate che risultino ancora in eccedenza rispetto a
quanto dovuto fino a tutto l’anno 2004.
1)
Più precisamente, a favore delle sole imprese che esercitano la
pesca costiera lo sgravio contributivo era già stato previsto, per un periodo
di due mesi a decorrere dalla sua data di entrata in vigore (26 novembre
2000), dall’art. 5-bis della legge 23 novembre 2000, n. 343. 2)
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, pubblicata in G.U. n. 299 del 27
dicembre 2003, Suppl. Ordinario n. 196. Si vedano la circolare n. 120
del 26 giugno 2002 e la circolare n. 18
del 30 gennaio 2004. |