INPS
Direzione
Centrale delle Prestazioni
(Circolare
29 aprile 2004 n° 73)
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Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri
doganali, soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1998, con legge 16 luglio
1997, n. 230.Articolo 71, legge 23 dicembre 2000, n. 388: “Totalizzazione dei
periodi assicurativi”. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7
febbraio 2003, n. 57. |
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SOMMARIO: |
Inapplicabilità della totalizzazione dei periodi
assicurativi posseduti nel soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale
degli spedizionieri doganali. |
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Da parte
di alcuni spedizionieri doganali, iscritti al Fondo previdenziale ed
assistenziale istituito con l’articolo 15 della
legge 22 dicembre 1960, n. 1612, modificato con la
legge 4 marzo 1969, n. 88 e
soppresso dal 1° gennaio 1998 dalla legge 16 luglio 1997, n. 230, e’ stato
chiesto di conoscere se ai fini della totalizzazione di cui all’articolo 71
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, “Totalizzazione dei periodi
assicurativi” possa essere riconosciuta la facolta’ di utilizzare i periodi
assicurativi posseduti nel predetto soppresso Fondo. Facendo
seguito alla circolare n. 23
del 6 febbraio 2004, con la quale sono state impartite istruzioni
riguardanti l’applicazione e le modalità di attuazione dell’articolo 71, si
forniscono i seguenti chiarimenti. Preliminarmente
si richiama la disciplina che presiede al riconoscimento delle prestazioni
previdenziali in favore dei predetti assicurati. L’articolo
2, comma 1, della citata legge n. 230 disciplina il diritto alla pensione
ordinaria di vecchiaia la quale spetta al compimento dell’età prevista nel
regime generale per il pensionamento di vecchiaia degli uomini, fissato in
sessantacinque anni a far tempo dal 1° gennaio 2000, ai lavoratori che
abbiano maturato un’anzianità contributiva non inferiore ai venti anni,
ancorché cancellati dal Fondo anteriormente alla data del 31 dicembre 1997,
nonché ai lavoratori iscritti al Fondo alla predetta data del 31 dicembre
1997 anche se in possesso di una anzianità previdenziale inferiore a venti
anni, rapportata all’anzianità assicurativa posseduta. Sulla base
di parere a suo tempo formulato dal predetto Dicastero e’ riconosciuto anche
il diritto alla pensione di invalidità secondo la normativa regolamentare del
soppresso Fondo. E’
riconosciuto altresì il diritto alla pensione di reversibilità ai superstiti
di titolare di pensione di vecchiaia e di titolari di pensione di invalidità
nonché ai superstiti di iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1997, in
possesso di una anzianità contributiva non inferiore a due anni. Ai
lavoratori cancellati dal Fondo anteriormente al 31 dicembre 1997, senza aver
maturato una anzianità contributiva di almeno 20 anni, che non hanno diritto
alla pensione, spetta l’indennità di buonuscita in misura doppia, secondo
quanto previsto dall’articolo 32 del regolamento del soppresso Fondo. Tale
indennità spetta al raggiungimento dell’età prevista dall’articolo 2, comma
2, della legge 16 luglio 1997, n. 230. Alla luce
delle suesposte considerazioni, su conforme parere del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali formulato con nota n. 7/60531 del 29 marzo 2004, si
precisa che la totalizzazione in argomento non può trovare applicazione per i
periodi assicurativi posseduti presso il Fondo previdenziale ed assistenziale
degli spedizionieri doganali in quanto la citata legge n. 230 del 1997 ha
previsto per tutti gli iscritti e cancellati il conseguimento delle
prestazioni previdenziali maturate al momento della soppressione del Fondo
stesso.
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