INPS
Direzione
Centrale delle Entrate Contributive
(Circolare
26 aprile 2004 n° 70)
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SOMMARIO: |
Chiarimenti in
ordine alla sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione degli
esercenti attività commerciali dei familiari coadiutori dei farmacisti.
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E’ stata recentemente riproposta
la questione concernente l’obbligo assicurativo dei familiari del farmacista,
non iscritti all’albo professionale, che collaborano nell’impresa familiare. A tal riguardo si evidenzia che questa Direzione si è
già pronunziata sull’iscrivibilità alla Gestione degli esercenti attività commerciali dei coadiutori
familiari dei farmacisti con circolare n. 163 del 17 luglio 1984 e che non
sussistono validi motivi per modificare tale orientamento interpretativo, per
il seguente ordine di considerazioni. Nelle farmacie che vendono anche prodotti diversi dai
medicinali viene esercitata un’attività commerciale
alla quale si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riforma
del commercio), per espressa previsione contenuta nell’art. 4; da detta
attività conseguono redditi d’impresa; tali redditi, inoltre, sono di norma
attribuiti ai singoli coadiutori in qualità di partecipanti ad imprese
familiari regolarmente e formalmente costituite, con conseguente, necessaria
sussistenza del carattere dell’abitualità e prevalenza dell’attività
esercitata. In presenza di tutti i presupposti
richiesti dalla legge per l’obbligo assicurativo dei coadiutori familiari non
può essere d’ostacolo al riconoscimento del diritto all’assicurazione dei
lavoratori interessati la sola mancanza, in capo al farmacista titolare
d’impresa, dell’obbligo di iscrizione alla Gestione dei commercianti, a causa
del contemporaneo esercizio di attività professionale con iscrizione all’Albo
dei farmacisti e conseguente obbligo assicurativo nei confronti
dell’ENPAF. In altri termini deve ritenersi che la
collaborazione prestata con carattere di abitualità
e prevalenza nell’ambito di un’impresa familiare che svolge, nel rispetto
delle disposizioni vigenti, attività commerciale debba necessariamente avere
la sua tutela previdenziale, anche in assenza di una formale preposizione
all’attività da parte del titolare dell’impresa (1), considerato che ogni
diversa interpretazione sarebbe in contrasto con i principi generali
dell’ordinamento giuridico. Conseguentemente, sempre che non sia configurabile un
rapporto di lavoro dipendente, il farmacista deve essere iscritto alla
Gestione quale titolare non attivo ed i familiari che collaborino
all’attività dell’impresa con carattere di abitualità e prevalenza, come
coadiutori, secondo le procedure in atto per i preposti all’attività
commerciale. In caso di accertamento
d’ufficio dei coadiuvanti familiari dei farmacisti, in considerazione delle
contrastanti direttive nel tempo impartite (2), della peculiarità della
fattispecie e del comportamento non uniforme sin qui seguito dalle
Sedi, le somme aggiuntive potranno essere ridotte ai sensi dell’art.
116, comma 15, della legge 25 dicembre 2000, n. 388.
Il Direttore Generale
Crecco |