INPS
Direzione
Centrale delle Entrate Contributive
(Circolare 26 aprile 2004 n° 69)
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OGGETTO: |
Risoluzione 9 settembre 2003
n. 178/E dell’Agenzia delle Entrate. Regime tributario dei
premi corrisposti dal datore di lavoro per l’assicurazione di responsabilità
civile in favore dei propri dipendenti. Effetti sulla determinazione
dell’imponibile contributivo (art. 6 DLgs
n. 314/1997 |
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SOMMARIO: |
Con la Risoluzione in epigrafe l’Agenzia
delle entrate, ha chiarito che i premi pagati dal datore di lavoro per le polizze
assicurative, stipulate a fronte di specifiche disposizioni normative,
contrattuali o interne che sanciscono l’obbligo di tenere indenni i propri
dipendenti dal pagamento di somme dovute a titolo risarcitorio
per danni causati a terzi nell’esercizio delle proprie funzioni, non
costituiscono fringe benefit e non concorrono,
pertanto, alla formazione del redito di lavoro dipendente di cui all’art. 51
del TUIR (ex art. 48). |
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Premessa. Con la Risoluzione 9 settembre 2003 n. 178/E
l’Agenzia delle entrate, affronta nuovamente la questione dell’incidenza dei
premi assicurativi pagati dal datore di lavoro ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51 del
TUIR (ex art. 48). Come noto, infatti, tale problematica era stata già
affrontata, dall’Agenzia nella circolare n. 326/E del 23.12.1997 (1), emanata
in occasione dell’entrata di vigore del DLgs
n. 314/97 in materia di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e
contributive. In particolare, per le polizze assicurative stipulate
dal datore di lavoro per i propri dipendenti l’Agenzia
aveva affermato, alla luce della nuovo testo dell’art. 51 del TUIR (ex art.
48) introdotto con il D.Lgs n. 314/97, la
concorrenza nella determinazione del reddito di lavoro dipendente di tutti i
premi assicurativi (assicurazioni sanitarie, sulla vita e su infortuni
extraprofessionali) ad eccezione soltanto di quelli relativi alle
assicurazioni per infortuni professionali (punto 2.1 della circolare sopracitata). Il predetto regime fiscale trova applicazione anche ai
fini della determinazione della base imponibile ai fini contributivi (art. 6
del D.Lgs.n.314/97) non essendo prevista alcuna
deroga al riguardo (circolare n. 263 del 24 dicembre 1997). Regime tributario dei premi per l’assicurazione
di responsabilità civile stipulata dal datore di lavoro in favore dei propri
dipendenti. Con la Risoluzione del 9 settembre 2003 n. 178/E
(allegato 1) l’Agenzia delle Entrate, ha dato risposta ad una
istanza di interpello di una società che, avendo stipulato per alcuni
suoi dipendenti (amministratori quadri e dirigenti) delle polizze per
l’assicurazione di responsabilità civile intendeva conoscere se i relativi
premi concorressero alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (art.
51 TUIR). Per la società istante l’obbligo
di tenere indenni i propri dipendenti dal pagamento di somme dovute a titolo risarcitorio per danni causati a terzi nell’esercizio,
non doloso o fraudolento, delle loro funzioni, derivava da specifiche
disposizioni normative (quadri), contrattuali (dirigenti) e interne
(amministratori). Nella Risoluzione in esame l’Agenzia ha affermato che
tali premi non costituiscono dei fringe benefit e
non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente alla luce
dei seguenti principi: 1. la non concorrenza
alla formazione della base imponibile delle somme che non costituiscono un
arricchimento per il lavoratore (es. indennizzi ricevuti a mero titolo di
reintegrazione patrimoniale) 2. l’irrilevanza
ai fini fiscali delle erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del
datore di lavoro. Tali principi, desumibili dalle
disposizioni contenute nell’art. 51 del TUIR e da alcune pronunce in materia
dell’Amministrazione finanziaria (circolare 326/97 e circ. n. 55/99) rappresentano
delle deroghe al principio di onnicomprensività del
reddito di lavoro dipendente e, ad avviso dell’Agenzia, possono essere
applicati anche alla fattispecie in esame. In particolare nel caso in cui l’obbligo per la società
di tenere indenni i propri dipendenti da eventuali
azioni di responsabilità civile sia previsto dalla legge o dal contratto
collettivo (è il caso rispettivamente dei quadri e dei dirigenti della
società istante), la stipula di una polizza assicurativa rappresenta soltanto
“una delle modalità che la società può scegliere per adempiere agli
obblighi posti a suo carico e risponde ad un esclusivo interesse del
datore di lavoro altrimenti chiamato a rispondere, direttamente o
indirettamente, del danno provocato dal dipendente a terzi”. Ugualmente non si ravvisa, a parere dell’Agenzia, la
produzione di fringe benefit nell’ipotesi in cui le
polizze siano stipulate per ottemperare a quanto stabilito da una delibera assembleare (è il caso degli amministratori) atteso il contemporaneo
verificarsi delle due ipotesi di deroga sopraillustrate. Gli eventuali rimborsi corrisposti dalla società di assicurazione non costituiscono,infatti, per
l’amministratore un arricchimento ma una mera reintegrazione del danno
patrimoniale subito a seguito del rimborso dovuto al terzo
danneggiato. Inoltre anche in tale fattispecie si ravvisa un
esclusivo interesse del datore di lavoro alla stipula
della polizza che si sostanzia: · nell’obbligo,
autonomamente assunto, di ristorare l’amministratore dall’eventuale danno
patrimoniale subito a seguito dello svolgimento di un’attività a favore della
società; · nel
perseguimento di politiche aziendali rese più efficaci da una
attività di gestione snella e libera da remore che pone gli amministratori
nella condizione di poter svolgere le proprie funzioni in uno stato di
assoluta tranquillità psicologica.
Il Direttore Generale
Crecco |