INPS
Studio e
Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali
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Centrale delle Entrate Contributive
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Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
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Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Roma, 15 Aprile 2004
(Circolare n. 64)
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OGGETTO: |
Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la
Repubblica italiana, firmata il 16 giugno 2000, ratificata con legge del 19
agosto 2003, n. 244 e relativo Accordo amministrativo, pubblicati su
G.U. n. 203 del 2/9/2003 - Serie Generale. |
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SOMMARIO: |
Dal 1° gennaio 2004 sono in vigore la Convenzione di
sicurezza sociale con la Santa Sede ed il relativo Accordo
amministrativo di applicazione. La nuova Convenzione
internazionale, a motivo della estensione del campo di applicazione quanto
alla materia e alle persone, integra sostanzialmente l’ambito operativo della
Convenzione amministrativa del 6 giugno 1956. |
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1 - Premessa. Con decorrenza 1° gennaio 2004
è entrata in vigore la Convenzione tra la Santa Sede e la Repubblica
italiana, firmata il 16 giugno 2000 e ratificata con legge 19 agosto
2003, n. 244. Da tale data è in vigore anche il relativo Accordo
amministrativo di applicazione. A riguardo si precisa che,
rispetto alla precedente Convenzione del 6.6.1956 che consentiva l'iscrizione
a questo Istituto del personale alle dipendenze del Governatorato e della
Amministrazione dei Beni della Santa Sede, ora Amministrazione del Patrimonio
della Sede Apostolica, la presente Convenzione, per i suoi contenuti, si
allinea alle disposizioni normative della generalità delle Convenzioni
bilaterali di sicurezza sociale. PARTE
PRIMA: CAMPO DI APPLICAZIONE E LEGISLAZIONE APPLICABILE 2 - Campo di applicazione
soggettivo e oggettivo. Secondo quanto previsto
dall'articolo 3, la Convenzione con la Santa Sede si applica,
indipendentemente dalla cittadinanza: a) ai lavoratori subordinati o
autonomi, ai dipendenti vaticani ed al personale che secondo la legislazione
applicabile è ad essi assimilato, che sono o sono stati soggetti alla
legislazione di una o di entrambe le Parti contraenti. Si precisa che il termine
"dipendenti vaticani" va riferito ai dipendenti della Santa Sede,
dello Stato della Città del Vaticano, nonché degli Enti Centrali della Chiesa
Cattolica e degli Enti gestiti direttamente dalla Santa Sede indicati
nell'allegato 1 della presente circolare. b) ai familiari ed ai
superstiti delle persone indicate alla lettera sub a); c) ai pensionati. In ambito oggettivo, secondo
quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione, si applica, per la Santa
Sede, alle legislazioni concernenti: - il regime per le pensioni di
vecchiaia, inabilità e superstiti; - il regime per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali; - il regime delle prestazioni
familiari. Per la Repubblica Italiana
alle legislazioni concernenti: - l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi di detta
assicurazione; - i
regimi speciali di assicurazione sostitutivi dell'assicurazione generale
obbligatoria; - l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - le
prestazioni familiari. In relazione al campo di
applicazione oggettivo si rileva la portata parziale della presente
convenzione che non contempla l'assicurazione contro la disoccupazione e
quella per malattia maternità e tubercolosi. La presente convenzione non si
applica alle legislazioni italiane relative all’assegno sociale ed alle altre
prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici nonché
all’integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto dall’art. 14.
Tali prestazioni sono erogabili esclusivamente ai titolari di una autonoma
prestazione italiana e sono, pertanto, soggette alle relative condizioni
reddituali e contributive. 3 - Determinazione della
legislazione applicabile La Convenzione tra la Santa Sede
e la Repubblica italiana, in ordine alla determinazione della legislazione
assicurativa applicabile, si basa sul principio generale della
territorialità, secondo il quale il lavoratore occupato nel territorio di una
Parte contraente è soggetto alla legislazione di tale Parte, anche se
risiede nel territorio dell'altra Parte contraente. I dipendenti vaticani ed il
personale ad essi assimilato, indipendentemente dalla loro cittadinanza, sono
soggetti alla legislazione della Santa Sede. 3.1 - Lavoratori dipendenti,
temporaneamente distaccati. L'articolo 9, comma 1, lettera
a) della Convenzione prevede che il lavoratore dipendente da un'azienda con
sede nel territorio di una delle due Parti contraenti, temporaneamente
distaccato nel territorio dell'altra parte contraente, può continuare ad
essere soggetto alla legislazione della Parte in cui ha sede l'azienda per un
periodo massimo di 60 mesi. Al lavoratore viene rilasciato un formulario (SS
– I 101) dal quale risulti fino a quale data il lavoratore stesso resta
soggetto alla legislazione della Parte in cui ha sede l'azienda. L'attestato è rilasciato dalle
Sedi dell'Istituto al lavoratore che sia distaccato temporaneamente nel
territorio dello Stato Città del Vaticano e dall'Amministrazione del
Patrimonio della Sede Apostolica - Gestione del Fondo Pensioni al dipendente
vaticano che sia distaccato temporaneamente in Italia. 3.2 - Lavoratori subordinati,
non dipendenti vaticani, occupati nel territorio dello Stato Città del
Vaticano. Diritto di opzione. Lo stesso articolo 9, comma 1,
alla lettera c), prevede che i lavoratori subordinati, non dipendenti
vaticani, occupati nel territorio dello Stato Città del Vaticano sono
soggetti alla legislazione italiana. Il datore di lavoro, in questi
casi, presenta una dichiarazione da cui risulti che l'attività
lavorativa si svolge nel territorio dello Stato della Città del
Vaticano. I dipendenti vaticani,
cittadini italiani, secondo quanto precisato all'art. 9, comma 2, sono
soggetti alla legislazione italiana per gli eventi non coperti dalle
istituzioni della Santa Sede. Al riguardo, l'art. 9 dell'Accordo
Amministrativo precisa che trattasi delle seguenti categorie: a) dipendenti vaticani in
prova; b) dipendenti vaticani con
contratto a tempo determinato; c) dipendenti vaticani
iscritti all'INPS che non optino per l'iscrizione al Fondo Pensioni vaticano. Per quanto riguarda il punto
c), si precisa che l’opzione può essere esercitata presso il Fondo Pensioni
vaticano entro il 31 dicembre 2004. Per i lavoratori dipendenti
che esercitino l’opzione di cui trattasi, la cessazione dall’assicurazione
italiana viene comunicata dal Fondo Pensioni vaticano alla Direzione
Provinciale dell’Istituto in Roma, via Amba Aradam, 5. 3.3 Lavoratori autonomi. Secondo le disposizioni
dell'articolo 9, comma 1, lettera b) i lavoratori autonomi che esercitano
abitualmente la propria attività sul territorio di entrambe le Parti
contraenti, sono soggetti alla legislazione della Parte sul cui territorio risiedono.
Peraltro, la contribuzione dovuta all'Istituzione della Parte di residenza
viene calcolata sul reddito complessivo prodotto nei territori delle due
Parti. L'articolo 7 dell'Accordo Amministrativo precisa, a tal riguardo, che
i lavoratori in questione devono presentare alla competente Istituzione del
luogo di residenza una dichiarazione sui redditi percepiti nel territorio
dell'altra Parte. La suddetta Istituzione può chiedere all'Istituzione
competente dell'atra Parte di verificare le dichiarazioni reddituali. 3.4 Accordi in deroga al
principio di territorialità L'articolo 10 della
Convenzione prevede che le Autorità della Santa Sede e della Repubblica
italiana si accordino sulla deroga al principio della territorialità in
favore di alcuni lavoratori, in presenza di particolari condizioni (frequenza
o eccezionalità dei trasferimenti, età dei lavoratori). 4 - Istituzioni competenti e
Organismi di collegamento. Le Istituzioni competenti per
l'applicazione della Convenzione sono: a) per la Santa Sede: il Fondo
Pensioni; b) per la Repubblica Italiana:
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Le predette Istituzioni
competenti fungono anche da Organismi di collegamento. 5 - Parità di trattamento. L'articolo 4 della Convenzione
stabilisce che le persone alle quali essa si applica sono sottoposte agli
obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di sicurezza sociale
di ciascuna Parte contraente alle stesse condizioni delle persone che sono
soggette unicamente alla legislazione di sicurezza sociale di una sola Parte
contraente. 6 - Totalizzazione dei periodi
assicurativi per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria Per l'autorizzazione alla
prosecuzione volontaria, se prevista dalla legislazione di un Parte
contraente, si possono cumulare i periodi di assicurazione compiuti in virtù
della legislazione di entrambe le Parti contraenti, a condizione che siano
stati versati almeno 52 contributi settimanali effettivi nell'assicurazione
italiana e purché tali periodi non si sovrappongano (articolo 6.1 della
Convenzione). Per quanto riguarda
l'iscrizione simultanea all'assicurazione obbligatoria in virtù della
legislazione di una Parte contraente ed alla assicurazione volontaria
dell'altra Parte contraente, l'articolo 6.2 della Convenzione non ne
esclude la possibilità, condizionandola all'assenza di norme nazionali che,
al contrario, non la consentano. Sull'argomento della
simultaneità si precisa che il Consiglio di Amministrazione, a seguito della
sentenza n° 34 della Corte Costituzionale del 12 febbraio 1981, con delibera
n° 143 del 26 giugno 1981, ha ritenuto che la contemporanea iscrizione ad un
regime assicurativo di uno Stato convenzionato non debba precludere
l'ammissione alla prosecuzione volontaria in Italia. Le conseguenti
disposizioni operative sono state fornite con circolare n° 61 C.I. 1068 del
15 marzo 1982. Per poter beneficiare delle
suddette disposizioni, l'interessato deve presentare all'Istituzione
alla quale intenda richiedere l'autorizzazione, un attestato dei
periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altra
Parte contraente. Qualora dato attestato non venga presentato, quest'ultimo
sarà richiesto dall'Istituzione competente all'Istituzione dell'altra Parte
(articolo 5, punti 1 e 2, dell'Accordo Amministrativo). PARTE
SECONDA: PENSIONI 7 - Totalizzazione dei periodi
assicurativi per il diritto a pensione 7.1 - Condizioni generali di
totalizzazione per il raggiungimento del diritto a pensione. Qualora un lavoratore non
possa far valere il diritto alle prestazioni a carico di una Parte contraente
sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in tale Parte,
l'Istituzione competente accerta l'esistenza del diritto totalizzando i
periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di entrambe le
Parti contraenti, purchè non si sovrappongano, e ne determina l'importo
secondo le seguenti regole: a) - determina l'importo
teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i
periodi di assicurazione totalizzati fosse stati compiuti sotto la
legislazione che essa applica; b) - stabilisce quindi
l'importo effettivo spettante, riducendo l'importo teorico in base al
rapporto tra i periodi di assicurazione compiuti secondo la propria
legislazione ed il totale dei periodi compiuti secondo le legislazioni di
entrambe le Parti; c) - se il totale dei periodi
compiuti secondo la legislazione di entrambe le Parti è superiore al periodo
massimo previsto dalla normativa di una Parte contraente per beneficiare di
una prestazione completa, l'Istituzione competente prende in considerazione
questa durata massima in luogo della durata totale. Il periodo di
contribuzione minimo per poter procedere alla totalizzazione è pari a 52
settimane. I periodi assicurativi
italiani complessivamente inferiori a 52 settimane vengono presi in
considerazione nel regime pensionistico della Santa Sede sia per il
raggiungimento del diritto sia per la misura della pensione. Anche i periodi
assicurativi pari o superiori a 52 settimane possono essere totalizzati con
quelli italiani non sovrapposti per il raggiungimento del diritto a pensione.
I periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico della Santa Sede
complessivamente inferiori a 52 settimane vengono presi in considerazione
nell'assicurazione italiana sia per il raggiungimento del diritto sia per la
misura della pensione. In presenza dei requisiti
assicurativi per il diritto a pensione nell’ambito della sola legislazione di
una delle due Parti, l'Istituzione competente è tenuta a corrispondere
l'importo della prestazione calcolata solo sulla base dei periodi
assicurativi compiuti sotto la propria legislazione, anche nel caso in cui
l'assicurato abbia diritto ad una prestazione in pro-rata a carico dell'altra
Parte. In relazione a quanto previsto
dall'art. 13 della Convenzione, qualora la totalizzazione dei periodi
assicurativi non consenta il raggiungimento contemporaneo del diritto a
pensione secondo la legislazione delle due Parti contraenti, il diritto
stesso verrà riconosciuto dalle Parti mano a mano che si verificheranno
le condizioni previste dalle singole legislazioni. 7.2 - Totalizzazione dei
periodi assicurativi dell’altra Parte contraente che hanno già dato luogo a
pensione La Convenzione prevede
all’art. 11, così, come interpretato dall’art. 10 dell’Accordo Amministrativo
approvato in pari data, la possibilità di totalizzare anche periodi di
assicurazione dell’altra Parte contraente – ancorché non sovrapposti - che
abbiano dato luogo a pensione secondo la relativa legislazione. Pertanto, qualora ne ricorrano
i presupposti ai sensi della legislazione che si applica, ai periodi di
assicurazione compiuti in base alla legislazione di una Parte contraente si
aggiungono i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione
dell'altra Parte contraente - e di un Paese terzo nel caso di totalizzazione
multipla - anche nell’ipotesi che i periodi dell'altra Parte contraente
abbiano già dato luogo alla concessione di una pensione ai sensi di questa
legislazione. Sotto il profilo procedurale,
anche in queste ipotesi le sedi dovranno attivare il collegamento con il
Fondo Pensioni vaticano per la trasmissione/ricezione dei relativi formulari
afferenti ai periodi assicurativi oggetto di totalizzazione. 7.3 - Totalizzazione dei
periodi assicurativi compiuti nei regimi speciali I periodi di assicurazione
compiuti in base alla legislazione di una Parte contraente in relazione
all'esercizio di una professione soggetta ad un regime speciale italiano sono
totalizzati, se necessario, con i periodi assicurativi del corrispondente
regime speciale della Santa Sede oppure - qualora non esista il
corrispondente regime speciale - con i periodi assicurativi vaticani relativi
ad attività lavorativa analoga a quella prevista dal regime speciale
italiano. Qualora con la
totalizzazione dei periodi suindicati non sia raggiunto il diritto a pensione
a carico del regime speciale italiano, i periodi vaticani potranno essere
totalizzati con i periodi assicurativi italiani risultanti nel
regime generale.
7.4 - Totalizzazione di
periodi assicurativi di Stati terzi. Nei casi in cui non sia
raggiunto il diritto a pensione con la totalizzazione dei soli periodi di
assicurazione compiuti in virtù della legislazione di entrambe le Parti
contraenti, è possibile totalizzare detti periodi con quelli compiuti
in Stati terzi che siano vincolati all'Italia ed alla Santa Sede da
accordi di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi
assicurativi ai fini pensionistici. In relazione a quanto previsto
dall'articolo 11, comma 1, lettera c), punto 2), se soltanto una delle parti
contraenti è legata ad un altro Stato da una convenzione di sicurezza sociale
che preveda la totalizzazione dei periodi di assicurazione ai fini del
raggiungimento del diritto, detta Parte contraente prende in considerazione i
periodi di assicurazione compiuti nello Stato terzo. Tale disposizione di applica
esclusivamente ai cittadini degli stati membri dell'Unione Europea. Si precisa, al riguardo che,
allo stato attuale la Santa Sede non ha stipulato con Paesi terzi Accordi di
sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione. Di conseguenza, da parte
italiana si può procedere alla totalizzazione dei periodi compiuti in virtù
della legislazione della Santa Sede e di quelli di un qualsiasi altro Paese
dell'Unione Europea, ovvero di quelli compiuti in uno Stato legato all'Italia
da una Convenzione bilaterale, sempre che si tratti di cittadini dei Paesi
UE. Al fine di consentire la
predetta totalizzazione multipla, l'Istituzione che riceve la domanda di
pensione è tenuta a trasmettere all'Istituzione dell'altra Parte contraente
il prospetto dei periodi assicurativi risultanti nello Stato terzo. 7.5 - Totalizzazione dei
periodi assicurativi non collocabili temporalmente. I periodi assicurativi
relativi alla legislazione di una Parte contraente non collocabili
temporalmente si presumono non sovrapposti ai periodi assicurativi compiuti
secondo la legislazione dell'altra Parte contraente. Pertanto le Sedi potranno
procedere alla totalizzazione dei periodi in questione soltanto a condizione
che i periodi assicurativi compiuti nella legislazione della Santa Sede
siano equiparabili ai fini pensionistici a quelli italiani. In materia di calcolo, per la
liquidazione delle prestazioni il cui diritto sia raggiunto in pro-rata, si
rinvia alle disposizioni impartite per l'applicazione della generalità delle
Convenzioni bilaterali. 8 – Trattamento ex art. 14
(minimo di pensione vaticano) Qualora la somma delle
prestazioni pensionistiche conseguite ai sensi della presente Convenzione non
raggiunga il trattamento minimo fissato dalla legislazione della Parte
contraente in cui il beneficiario risiede, l'Istituzione competente di tale
Parte determina il diritto all'integrazione ed il relativo importo sulla base
della propria normativa. L'importo dell'integrazione
così determinato viene ripartito nella proporzione tra i periodi di
assicurazione compiuti in virtù della propria legislazione ed il totale dei
periodi assicurativi compiuti in virtù delle legislazioni di entrambe
le Parti. L'Istituzione competente della
Parte sul cui territorio risiede l'assicurato ed in base alla legislazione
della quale viene determinata l'integrazione al trattamento minimo, comunica
all'Istituzione dell'altra Parte la quota di integrazione da corrispondere
secondo la ripartizione di cui al comma precedente. La misura minima di pensione
prevista dalla Convenzione stipulata tra Santa Sede ed Italia identifica un
istituto che si differenzia normativamente dal trattamento minimo relativo
alla legislazione nazionale, come si evince dal complesso normativo degli
artt. 2 punto d) 4 (esclusioni dal campo di applicazione quanto alla
materia); 5 (esportabilità delle prestazioni) e 14 (trattamento minimo
di pensione). In relazione a quanto sopra: - le
pensioni liquidate in regime convenzionale nei confronti di assicurati
residenti in Italia vengono integrate alla misura prevista dal trattamento
minimo della legislazione italiana; - le
pensioni liquidate in regime convenzionale nei confronti di assicurati
residenti nel territorio della Città del Vaticano vengono integrate
all’importo del trattamento minimo previsto dalla normativa della Santa Sede; - le
pensioni liquidate in regime convenzionale nei confronti di assicurati
residenti in Paesi diversi da quelli delle due Parti contraenti, non sono
integrabili al trattamento ex art. 14 della presente Convenzione; Le disposizioni relative al
trattamento ex art. 14 non trovano applicazione qualora la pensione italiana
sia calcolata esclusivamente secondo il metodo contributivo e cioè sulla base
dell'importo dei contributi versati o accreditati. In relazione a quanto previsto
dall'art. 15 della Convenzione, le variazioni dell'importo intervenute sulla
prestazione di una Parte contraente in relazione all'aumento del costo
della vita o ad altre cause di adeguamento, comportano il ricalcolo
dell'integrazione al trattamento minimo. Il trattamento ex art. 14 non
è condizionato da requisiti reddituali ma è imponibile. 9 – Esportabilità delle
prestazioni L’art. 5 della Convenzione
prevede che le prestazioni in denaro spettanti al lavoratore a carico di una
Parte contraente siano esportabili nel territorio dell’altra Parte contraente
o di uno Stato terzo, salvo quanto espressamente disposto dalla Convenzione,
senza limitazioni o restrizioni. Qualora il beneficiario si
trasferisca in un Paese terzo l’esportabilità della prestazione include anche
il trattamento ex art. 14 nella sua integrità. Il pensionato già residente
all’estero, beneficiario di una pensione liquidata in regime convenzionale e
non comprensiva del trattamento ex art. 14, ha diritto a tale
trattamento ove trasferisca la sua residenza nel territorio di una delle due
Parti contraenti. In tal caso, l’eventuale ulteriore trasferimento in
un Paese terzo, comporta la revoca del trattamento dal momento della perdita
della residenza in Italia o nel territorio della Città del Vaticano. 10 - Trattazione delle domande
di pensione Sulla base dell'articolo 11
dell'Accordo Amministrativo le domande di pensione possono essere presentate
indifferentemente all'Istituzione della Parte contraente del territorio di
residenza oppure all'Istituzione dell'altra Parte. La data di presentazione
della domanda all'Istituzione di una Parte contraente deve considerarsi come
data di presentazione della domanda all'Istituzione dell'altra Parte. Le attestazioni rilasciate
dalle Autorità, dalle Istituzioni assicurative e pensionistiche e dagli
Organismi di collegamento di una Parte contraente, concernenti l'autenticità
di un certificato o di un documento debbono essere considerate valide dalle
Istituzioni, Autorità ed Organismi corrispondenti dell'altra Parte. Alle pensioni in trattazione
in base alla Convenzione tra la Santa Sede e la Repubblica italiana va
attribuito il codice 53 . In relazione a quanto disposto
dalla circolare n. 100 del 9.6.2003, che prevede l'istituzione di poli
territoriali specializzati, la trattazione delle pratiche da liquidare in
applicazione della convenzione tra Santa Sede e Repubblica Italiana è
attribuita alla Sede Roma - Flaminio, via Giulio Romano, 46 - 00196 ROMA. PARTE
TERZA: PRESTAZIONI TEMPORANEE 11 - Prestazioni familiari 11.1 Prestazioni
familiari per i lavoratori La Convenzione, agli articoli
25, 26 e 27 ed agli articoli 21 e 22 dell'Accordo Amministrativo dispone che
i lavoratori che svolgono la loro attività sul territorio di una Parte
contraente hanno diritto, a ricevere le prestazioni per i familiari
anche se questi risiedono sul territorio dell'altra Parte contraente. I lavoratori debbono
presentare domanda di prestazioni familiari all'Istituzione competente
allegando un certificato relativo ai familiari residenti nel territorio
dell'altra Parte contraente. I lavoratori sono tenuti, altresì, a
presentare tale certificato ogni anno e ad informare l'Istituzione in merito
alle successive variazioni della loro situazione familiare che possano
influire sul diritto alle prestazioni . E' sospeso il diritto alle
prestazioni per i familiari residenti nel territorio dell'altra Parte
contraente qualora sorga il diritto a prestazioni familiari in
relazione ad altra attività lavorativa dello stesso lavoratore o di
altro familiare, in applicazione della legislazione della Parte
contraente nel cui territorio risiedono i familiari. Pertanto l'Istituzione della
Parte contraente nel cui territorio risiedono i familiari è tenuta a
comunicare all'Istituzione dell'altra Parte le informazioni relative alle
prestazioni familiari che essa eroga. 11.2 Prestazioni
familiari ai pensionati Il titolare di pensione
liquidata in regime autonomo, che non sia già titolare di pensione liquidata
dall'altra Parte contraente in regime di Convenzione, ha diritto per i
familiari che risiedono nel territorio dell'altra Parte contraente alle
prestazioni familiari previste dalla legislazione debitrice della pensione. La concessione delle
prestazioni familiari a carico dell'Istituzione italiana è, comunque,
condizionata dal requisito reddituale previsto dalla normativa italiana in
materia. Al titolare di pensione,
di cui al primo capoverso, è sospeso il diritto alle prestazioni per i
familiari residenti nel territorio dell'altra Parte contraente, qualora sorga
il diritto a prestazioni familiari in relazione ad altra attività lavorativa
dello stesso titolare di pensione o di altro familiare, in applicazione della
legislazione della Parte contraente nel cui territorio risiedono i familiari. Il titolare di pensione il cui
diritto sia stato raggiunto in una delle Parti contraenti in applicazione
della Convenzione, ha diritto alle prestazioni familiari, indipendentemente
dalla residenza e dal fatto che nell'altra Parte abbia diritto ad una
pensione in regime autonomo, da parte di entrambi i Paesi sulla base della
proporzione fra i periodi risultanti presso ciascuna Parte contraente ed il
totale dei periodi assicurativi accreditati. DISPOSIZIONI
DIVERSE 12 - Divieto di cumulo. Secondo quanto disposto
dall'art. 7 della Convenzione, le disposizioni in materia di riduzione, sospensione
e soppressione previste dalla legislazione di una Parte contraente, in caso
di cumulo di una prestazione di sicurezza sociale con altra prestazione di
sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al
beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla
legislazione dell'altra Parte contraente o di redditi ottenuti nel territorio
di quest'ultima Parte. Il divieto di cumulo non si
applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura per
invalidità, vecchiaia, morte, infortunio o malattia professionale, liquidate
dalle Istituzioni delle due Parti contraenti. 13 - Rivalutazione delle
prestazioni. Se per l'aumento del costo
della vita o per altre cause di adeguamento, le prestazioni delle Parti
contraenti sono modificate di una percentuale o di un importo determinati,
tale percentuale o importo deve essere applicato direttamente alle
prestazioni stabilite senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo. 14 - Scambio di informazioni e
cooperazione tra le Istituzioni competenti. Nell'ambito della
collaborazione amministrativa prevista dalla Convenzione, qualora la
legislazione di una delle Parti contraenti subordini a requisiti reddituali
l'acquisizione del diritto a prestazioni, la sussistenza di tali requisiti
dovrà essere accertata anche con riferimento ai redditi prodotti nell'altra
Parte contraente (articolo 30). L'accertamento dei requisiti
reddituali per l'acquisizione del diritto ad una specifica prestazione
erogata da una Parte contraente deve essere fatto sulla base della normativa
che essa applica. Le Istituzioni competenti
delle due Parti contraenti si prestano, comunque, reciproca assistenza e
collaborazione per lo scambio di informazioni connesse all'applicazione della
Convenzione (articolo 28). Qualora l'Istituzione di una
Parte contraente abbia erogato una pensione per un importo eccedente quello
cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione può chiedere
all'Istituzione dell'altra parte di trattenere l'importo pagato in eccedenza
sugli arretrati dei ratei di pensione da essa eventualmente dovuti al
beneficiario (articolo 37). 15 - Formulari di
collegamento. Per l’applicazione della
normativa convenzionale e del relativo Accordo amministrativo e delle
disposizioni della presente circolare, si è provveduto a concordare con la
Santa Sede i fac-simili dei formulari di collegamento di cui si allegano i
relativi esemplari. Al riguardo si precisa che i
formulari: - Hanno un numero
distintivo analogo a quello dei Formulari adottati nei Paesi UE che
contraddistingue il medesimo contenuto e, quindi, ne facilità
l’identificazione; -
I formulari sono stati predisposti per entrambe le Parti in lingua italiana; -
L’identificazione della Parte emittente è la seguente: SS – I (Numero): emissione
della Santa Sede SS – I (Numero) I: emissione
italiana; - I due esemplari riferiti
al medesimo numero possono differenziarsi nei casi in cui i contenuti informativi
necessari alle due Parti presentino elementi di differenziazione; - Il formulario
202/3/4 - istruttoria di domanda di pensione – è stato unificato per le
tre tipologie di pensione (vecchiaia, invalidità, reversibilità). In relazione a quanto sopra i
formulari allegati sono così contraddistinti:
Il Direttore Generale Crecco |
Allegato
N.1
Allegato
N.2
Allegato
N.3
Allegato
N.4
Allegato
N.5
Allegato
N.6
Allegato
N.7
Allegato
N.8
Allegato
N.9
Note: I link rimandano al sito ufficiale Inps