INPS
Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
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Ai |
Dirigenti centrali e periferici |
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Ai |
Direttori delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 6 Aprile 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore
generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 61 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Al |
Vice Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli
unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati
regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati
provinciali |
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OGGETTO: |
Assegno nucleo familiare ai lavoratori extracomunitari
regolarizzati |
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SOMMARIO: |
L’ANF può essere corrisposto ai lavoratori
extracomunitari regolarizzati solo dopo il 09.09.02, a colf e badanti
extracomunitari anche per periodi precedenti.La residenza in Italia dei
familiari può essere provata da documentazione certa anche in assenza di
certificazione anagrafica. |
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L’articolo 33 della legge 30.07.2002 n. 189 e l’articolo
1 del D.L. 09.09.2002 n. 195 convertito nella legge 09.10.2002 n. 222 hanno
dettato disposizioni finalizzate all’emersione del lavoro irregolare di personale
di origine extracomunitaria. Più precisamente, hanno
previsto che i datori di lavoro che hanno occupato lavoratori extracomunitari
in posizione irregolare, nel trimestre antecedente la data di entrata in
vigore delle leggi in oggetto (09.09.2002), potessero denunziare, entro
l’11.11.2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura e versare
contestualmente un contributo forfettario. Per i lavoratori
extracomunitari addetti al lavoro domestico (colf) o all’assistenza delle
persone affette da patologie o da handicap (badanti), il D.M. 26.08.2002,
attuativo dell’art. 33 comma 6 della legge 189/02, ha fissato in euro 290
tale contributo destinandolo, ex art. 2 lett. a del D.M. 26.08.02, alle
gestioni previdenziali ed assicurative, in base alle aliquote contributive
previste dall’art. 5 del D.P.R. 31.12.1971 n. 1403 e successive
modificazioni, ivi compresa quella relativa all’assegno per il nucleo
familiare. Pertanto, tale
contributo è valido ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno per il
nucleo familiare per il periodo compreso tra il 10.06.2002 ed il
09.09.2002. Per quanto attiene,
invece, agli altri lavoratori occupati in altri settori, il D.M. 28.10.2002,
emanato in attuazione dell’art. 1, comma 7 della legge 222/02, ha stabilito,
per il periodo compreso tra il 10.06.2002 ed il 09.09.2002, un contributo
forfettario pari a 700 euro che vale, ex art. 2 lett. a del D.M. 28.10.2002,
soltanto per la copertura pensionistica, non rilevando, pertanto, ai fini del
diritto all’assegno per il nucleo familiare, che quindi non può essere
riconosciuto. Analoghi criteri
valgono per i periodi di lavoro precedenti il 10.06.2002, per i quali si
rinvia alla circolare n. 115
del 30.06.2003. Si precisa che i versamenti dei contributi per tali
periodi valgono ai fini del diritto all’assegno per il nucleo familiare per
le colf ed i badanti, mentre rilevano solo ai fini pensionistici per i
lavoratori degli altri settori, essendo calcolati soltanto sulla base
dell’aliquota IVS (art. 3 D.M. 26.08.2002; art. 3 D.M. 28.10.2002). Per i periodi di lavoro
successivi al 09.09.2002 si applica, ovviamente, la disciplina generale in
materia di assegno per il nucleo familiare. Riepilogando, l’assegno per il nucleo familiare può
essere concesso al lavoratore extracomunitario regolarizzato ai sensi della
normativa di cui alla presente circolare solo per periodi successivi al
09.09.2002, ad eccezione delle colf e dei badanti extracomunitari per i quali
può essere corrisposto anche per periodi precedenti. In
ogni caso può accadere che il contratto di soggiorno, con il contestuale
permesso di soggiorno e la conseguente residenza, vengano perfezionati in un
momento successivo a quello dell’avvenuta regolarizzazione. Com’è noto, la
residenza in Italia è requisito fondamentale per la corresponsione
dell’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori extracomunitari solo per i
familiari di cittadino di Stato estero che non riservi un trattamento di
reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero con il quale non sia
stata stipulata una Convenzione internazionale in materia di
trattamenti di famiglia. Nel caso in cui, a causa dei
tempi tecnici necessari per la concessione della residenza, manchi tale
requisito, si ritiene che lo stesso possa essere soddisfatto in presenza di
una documentazione certa, volta ad attestare che i familiari si trovavano
stabilmente in Italia anche prima del rilascio della certificazione anagrafica:
ad esempio, le buste paga, il certificato di frequenza di asili o scuole,
eccetera.
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Note: il link nel corpo del documento rimanda al sito Inps