INPS
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
|
|
Ai |
Dirigenti centrali e periferici |
|
|
Ai |
Direttori delle Agenzie |
|
|
Ai |
Coordinatori generali, centrali e |
|
Roma, 6 Aprile 2004 |
|
periferici dei Rami professionali |
|
|
Al |
Coordinatore
generale Medico legale e |
|
|
|
Dirigenti Medici |
|
|
|
|
|
Circolare n. 60 |
|
e, per conoscenza, |
|
|
|
|
|
|
Al |
Presidente |
|
|
Al |
Vice Commissario Straordinario |
|
|
Al |
Presidente e ai Membri del Consiglio |
|
|
|
di Indirizzo e Vigilanza |
|
|
Al |
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
|
|
Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
|
|
|
all’esercizio del controllo |
|
|
Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori |
|
|
|
di fondi, gestioni e casse |
|
|
Al |
Presidente della Commissione centrale |
|
|
|
per l’accertamento e la riscossione |
|
|
|
dei contributi agricoli
unificati |
|
|
Ai |
Presidenti dei Comitati
regionali |
|
|
Ai |
Presidenti dei Comitati
provinciali |
|
OGGETTO: |
Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Questioni varie. |
|
SOMMARIO: |
Ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito
all’operatività dei Fondi interprofessionali istituiti dall’articolo 118
della legge n. 388/2000. |
|
Generalità. Con
circolare n. 71
del 2 aprile 2003, sono state illustrate natura, caratteristiche e
modalità di adesione ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, istituiti ai sensi dell’articolo 118 della legge n.
388/2000, come modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Al 30
giugno 2003, come noto, è scaduto il termine per comunicare la prima adesione
ai Fondi. A
decorrere dal 1 gennaio 2004 hanno, quindi, iniziato a produrre effetti
finanziari e contributivi le adesioni espresse entro tale data. Le adesioni
successive, che interverranno entro il periodo di paga “giugno 2004”,
produrranno effetti dal 1 gennaio 2005. I Fondi,
come noto, sono finanziati dal gettito della contribuzione dei datori di
lavoro che facoltativamente vi aderiscono. Più
specificatamente, il terzo comma dell’articolo 118, recita: “I
datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del
contributo integrativo di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978
all’INPS, che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro,
fermo restando quanto disposto dall’articolo 66, comma 2, della legge 17
maggio 1999, n. 144”. Al riguardo
si fa presente che i Ministeri competenti hanno precisato che il
trasferimento in questione attiene alla quota pari ad un terzo del contributo
integrativo ex lege n. 845/1978 nonché alla restante quota dei due terzi del
contributo medesimo, tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 144/1999. Per i
datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi, resta fermo l’obbligo di
versare all’Istituto il contributo integrativo di cui all’art. 25, comma 4
della citata legge n. 845/1978, secondo le consuete modalità. Fonte
del finanziamento è, quindi, il contributo, previsto dall’articolo 25, c. 4
della legge 21 dicembre 1978, n 845, versato dai datori di lavoro unitamente
alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria. Ne
consegue che la disposizione non trova applicazione relativamente ai datori
di lavoro e/o lavoratori esclusi da detta contribuzione e/o ai lavoratori non
tenuti al versamento del contributo integrativo ex lege n. 845/1978 (1). Appare
opportuno precisare, inoltre, che non potranno essere devolute ai Fondi le
quote di contribuzione oggetto di agevolazione contributiva. 1.
Casi di fusioni e/o incorporazione di aziende. Poiché
l’adesione ai Fondi, facoltativa e revocabile, ha validità annuale e si
intende tacitamente prorogata, salvo disdetta, appare opportuno fornire
chiarimenti in merito agli effetti che possono produrre sulle adesioni già
intervenute, le ipotesi di fusione per incorporazione o di cessione di ramo
di azienda. Le
operazioni sopra descritte si collocano nell’ambito della disciplina generale
che regola la successione nei rapporti giuridici. In
tali ipotesi, quindi, continuerà a produrre automaticamente effetti
finanziari e contributivi per tutto l’anno in cui si colloca, l’adesione già
operata dall’azienda incorporata o ceduta. Resta
salva, ovviamente, la possibilità per i datori di lavoro subentranti, di
revocare successivamente l’adesione, dandone comunicazione secondo le
modalità già note (2). 1.1.
Adempimenti a cura dei datori di lavoro e delle Sedi. Nell’ambito
dell’attività amministrativa connessa alla definizione delle operazioni sopra
descritte, le imprese subentranti provvederanno a darne comunicazione alla
competente Sede dell’Istituto. Le
procedure per la gestione delle comunicazioni di cui sopra verranno, a breve,
messe a disposizione delle Sedi. Si ricorda che, ad eccezione
del personale dirigente per il quale è possibile aderire a specifici Fondi,
ogni datore di lavoro può aderire solamente ad un unico Fondo per tutti i
dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale. Ne
consegue che, ove per effetto delle operazioni di cui sopra, ci si trovi in
presenza di contestuale adesione a Fondi tra di loro diversi, dovranno essere
accese più posizioni contributive. 2. Modalità
operative. Ai
fini della compilazione della denuncia contributiva di modello DM10/2, i
datori di lavoro che hanno aderito ai Fondi dovranno continuare ad osservare
le consuete modalità. La
procedura di controllo delle denunce aziendali provvederà automaticamente ad
attribuire ai singoli Fondi le quote di spettanza, in base alle adesioni già
espresse e comunicate dalle aziende. Si
ricorda che, in caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo
di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro é
tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che
l’Istituto provvederà a versare al Fondo prescelto (3). 3.
Istruzioni contabili. Ai
fini della rilevazione contabile del contributo di cui all’art. 25 della
legge n. 845/1978 di pertinenza di ciascun Fondo interprofessionale dovuto,
per periodi a partire dal 1 gennaio 2004, dai datori di lavoro che hanno
aderito ai Fondi stessi entro il 30 giugno 2003, verranno istituiti appositi
conti. Con separato messaggio saranno fornite le relative istruzioni
contabili.
(1)
A titolo esemplificativo: soci di cooperative ex DPR n. 602/1970,
apprendisti, lavoratori extracomunitari stagionali, operai agricoli,
lavoratori interinali, lavoratori somministrati, ecc… (2)
Cfr. circolare n. 71
del 2 aprile 2003, messaggio n. 61 del 19 maggio 2003 e, da ultimo,
messaggio n. 5684 del 1 marzo 2004. (3) Disposizione prevista
dall’articolo 118, c. 8 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni. |