INPS

Direzione Centrale Prestazioni

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 4 Gennaio 2007

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  5

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

OGGETTO:

Articolo 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia  di “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

 

 

 

L’articolo 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 299 del 17 dicembre 2006 (allegato 1), ha aggiunto al primo comma dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206 il seguente “1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta “banda della Uno bianca”. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite”.

Per effetto della disposizione richiamata sopra i familiari delle vittime della strage di Ustica nonché i familiari delle vittime e i superstiti dei delitti della cosiddetta «banda della Uno bianca» sono stati compresi tra i destinatari dei  benefici economici, previdenziali e fiscali introdotti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice i familiari.

 

Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’ articolo 1-bis aggiunto all’articolo 1 della legge n. 206 del 2004, dal comma 1270 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, le Direzioni periferiche dovranno attenersi alle istruzioni impartite con circolare n. 113 del 19 ottobre del 2005, avente per oggetto: “Legge 3 agosto 2004, n. 206. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”.

 

Per completezza, si richiamano i messaggi n. 12009 del 20.4.2006; n. 15478 del 30.5.2006 e n. 40933 del 15.12.2005, con i quali sono stati forniti chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte dalla legge n. 206 del 2004.

 

 

Il Direttore Generale

Crecco


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1

Legge 27 dicembre 2006, n.296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)- Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.299- Supplemento ordinario n. 244/L

Articolo 1

 

……………………………………………Omissis……………………………………………

1270. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, all’articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite".

………………………………………………Omissis…………………………………