INPS
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
(Messaggio 14 febbraio 2005 numero 5143)
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OGGETTO: |
Rapporti di lavoro a tempo parziale. Calcolo della
contribuzione previdenziale ed assistenziale nel caso in cui l’orario di
lavoro pattuito sia inferiore a quello definito dal contratto collettivo
nazionale. |
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E’ stato sottoposto alla
scrivente un quesito riguardante la corretta individuazione delle modalità da
seguire per l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali nei
riguardi dei lavoratori a tempo parziale nel caso in cui il CCNL
di riferimento stabilisca un vincolo di orario minimo che le parti devono
rispettare a livello di pattuizione individuale. E’ stato chiesto in
particolare di conoscere se, nell’ipotesi in cui l’orario di lavoro definito
tra le parti nel contratto individuale prestato sia inferiore (su base
settimanale, mensile, annuale) a quello definito dal CCNL di riferimento,
l’obbligo assicurativo debba essere assolto sull’orario minimo individuato
dal CCNL o su quello definito tra le parti. A tale proposito, occorre
precisare che in base alla definizione legale di rapporto di lavoro,
contenuta nell’articolo 1, co. 1, del D.Lgs. n. 61 del 2000, l’orario di
lavoro è fissato dal contratto individuale e, affinché possa dirsi
sussistente tale tipologia di rapporto di lavoro, è sufficiente che l’orario
pattuito risulti comunque inferiore a quello pieno. Dispone infatti tale norma che
per tempo parziale si intende l’orario di lavoro, fissato dal contratto
individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a
quello indicato nella lettera a) dello stesso comma. In base a tali
disposizioni non sussiste alcun limite minimo o massimo di orario da
pattuirsi tra le parti perché si possa parlare di rapporto di lavoro a tempo
parziale. L’articolo 9 del D.Lgs. n.
61/2000 dispone inoltre che la retribuzione minima oraria, da assumere quale
base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a
tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale
ad orario normale il minimale giornaliero di cui all’art. 7 del D.L. n.
463/1983, convertito in legge 638/1983, e dividendo l’importo così ottenuto
per il numero delle ore ad orario normale settimanale previsto dal contratto
collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. Al minimale così individuato
deve poi essere rapportata, come noto, la retribuzione da sottoporre a
contribuzione, risultante dal quoziente ottenuto dividendo la retribuzione
del periodo di paga per il numero delle ore di lavoro retribuite nello stesso
periodo. Nel procedimento di calcolo in
tal modo individuato, non è previsto un numero minimo di ore di lavoro sul
quale la contribuzione in questione dovrebbe essere versata. In base ai predetti
riferimenti normativi, pertanto, i contributi previdenziali ed assistenziali
devono essere calcolati, con riferimento alla fattispecie in oggetto, tenendo
conto dell’orario pattuito tra le parti nel contratto di lavoro a tempo
parziale, anche se inferiore a quello minimo definito dal CCNL di
riferimento. Il
Direttore Centrale Craca |