INPS

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

 

 

 

Roma, 11-2-2004

 

 

 

Messaggio n.  3818

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Fondo volo. Applicazione dell’art.1, commi 3, 4 e 5 del d.lgs. n.164/1997 a seguito dell’operatività dei Fondi complementari di categoria.

 

Si fa seguito al messaggio n.119 dell'8.10.2003 con il quale, dietro richiesta delle aziende del settore,  sono stati differiti i termini per l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla circolare n.140 del 31.7.2003, che prevede il recupero dei maggiori contributi versati al Fondo volo per i lavoratori che aderiscono alla previdenza complementare, previo versamento del contributo di solidarietà dovuto  al Fondo stesso.

 

Al riguardo Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in risposta ai quesiti posti dalle aziende  circa l'argomento in oggetto, con lettera del 21 gennaio 2004, ha definitivamente confermato, anche alla luce di un concorde parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla COVIP,  la piena applicabilità del contributo di solidarietà del 10% sulle somme destinate alla previdenza complementare, rinvenienti dalla riduzione dell'aliquota contributiva per la quota a carico delle aziende di navigazione aerea (2,092%) disposta dal d.lgs. n. 164/1997, art.1 - commi 3, 4 e 5.

 

Pertanto, nel confermare le istruzioni contenute nella circolare n.140 del 31.7.2003, si dispone che il termine per l'effettuazione delle operazioni di cui sopra venga ulteriormente prorogato al terzo mese successivo alla data di emanazione del presente messaggio.

 

 

 

 

 

                                                                       IL DIRETTORE CENTRALE

                                                                                     Giorgio Craca

                                   

  

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