INPS
Direzione
Centrale
delle Entrate Contributive
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Roma, 11-2-2004 |
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Messaggio n. 3818 |
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OGGETTO: |
Fondo volo. Applicazione dell’art.1, commi 3, 4 e 5 del d.lgs. n.164/1997 a seguito dell’operatività dei Fondi
complementari di categoria. |
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Si fa seguito al messaggio n.119
dell'8.10.2003 con il quale, dietro richiesta delle
aziende del settore, sono stati differiti i termini per l'effettuazione
degli adempimenti previsti dalla circolare n.140
del 31.7.2003, che prevede il recupero dei maggiori contributi versati al
Fondo volo per i lavoratori che aderiscono alla previdenza complementare,
previo versamento del contributo di solidarietà dovuto al Fondo stesso.
Al riguardo Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in risposta ai quesiti posti dalle
aziende circa l'argomento in oggetto, con lettera del 21 gennaio 2004,
ha definitivamente confermato, anche alla luce di un concorde parere espresso
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla COVIP, la piena
applicabilità del contributo di solidarietà del 10% sulle somme destinate
alla previdenza complementare, rinvenienti dalla
riduzione dell'aliquota contributiva per la quota a carico delle aziende di
navigazione aerea (2,092%) disposta dal d.lgs. n.
164/1997, art.1 - commi 3, 4 e 5. Pertanto, nel confermare le istruzioni contenute nella
circolare n.140 del 31.7.2003, si dispone che il
termine per l'effettuazione delle operazioni di cui sopra venga
ulteriormente prorogato al terzo mese successivo alla data di emanazione del
presente messaggio.
IL DIRETTORE CENTRALE
Giorgio Craca
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