Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
(Messaggio 16.11.2005 n° 37846)
|
OGGETTO: |
Procedura di recupero delle agevolazioni contributive per contratti di formazione e lavoro - periodo novembre 1995/maggio 2001. Chiarimenti in merito alla decorrenza dell’obbligo di restituzione delle somme fruite. |
|
In merito alla decorrenza dell’obbligo di ripetizione da parte delle aziende delle somme fruite a titolo di agevolazione contributiva per CFL in difformità dagli orientamenti comunitari – decorrenza costantemente fissata al mese di novembre 1995 – si precisa che la Commissione europea, recentemente interpellata al riguardo, ha espresso il proprio assenso all’interpretazione secondo la quale il recupero riguarda i soli contratti di formazione e lavoro stipulati a decorrere dal mese sopra indicato. Ciò significa che non sono oggetto di restituzione le somme, fruite attraverso il mod. DM10/2 a decorrere dal periodo di paga “novembre1995”, relative a contratti di formazione e lavoro stipulati prima di tale data. Di conseguenza: - Le operazioni di quantificazione dell’addebito eventualmente non ancora effettuate dalle sedi dovranno tener conto del principio sopra espresso; - Con riferimento alle quantificazioni già effettuate e notificate all’azienda, eventualmente comprensive delle somme relative a contratti stipulati anteriormente al mese di novembre 1995, le sedi procederanno all’opportuna rideterminazione del credito in via di autotutela.
Il direttore centrale Craca |