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DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
Oggetto: concessione del “bonus” ex art.1, comma 12 e seguenti della legge
243/2004 e liquidazione delle prestazioni ad assicurati con contribuzione
versata all’Inps ed all’Enpals.
L’art. 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420 prevede che gli assicurati, che
risultano titolari di contribuzione versata all’Inps ed all’Enpals, possono
presentare domanda di prestazione pensionistica presso le sedi dell’Inps o,
alternativamente, presso le sedi dell’Enpals.
Analoga facoltà è prevista nel caso di richiesta di certificazione ai fini
del bonus. In tale ambito, la certificazione all’interessato è rilasciata a
cura dell’Ente individuato dall’ENPALS come competente alla successiva
liquidazione della prestazione, mentre il rilascio della certificazione
all’azienda (Mod. LC8) avviene a cura dell’Ente di ultima iscrizione del
lavoratore.
A seguito di contatti presi con l’ENPALS e al fine di migliorare il livello
qualitativo dei servizi si forniscono le seguenti istruzioni operative.
1. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
A. DOMANDA PRESENTATA PRESSO LA SEDE INPS
La Sede INPS che riceve la domanda trasmette alla Direzione Generale
dell’ENPALS tramite e-mail indirizzata a dpp@enpals.it i dati relativi alla
domanda stessa (oggetto della richiesta, data della domanda, dati anagrafici
completi di codice fiscale ed indirizzo).
La Direzione Generale dell’ENPALS determina, sulla base dei dati in proprio
possesso e attraverso la consultazione delle banche dati dell’INPS, l’Ente
competente alla definizione della domanda.
Se la competenza è dell’ENPALS:
La Direzione Generale dell’ENPALS richiede alla Sede INPS competente la
trasmissione dell’estratto conto e del fascicolo di domanda.
Se la competenza è dell’INPS
La Direzione Generale dell’ENPALS ne dà comunicazione alla sede INPS
competente e trasmette la posizione assicurativa.
B. DOMANDA PRESENTATA PRESSO LA SEDE ENPALS
La Direzione Generale dell’ENPALS determina l’Ente competente alla
definizione della domanda.
Se la competenza è dell’ENPALS
La Direzione Generale dell’ENPALS richiede alla sede INPS competente la
trasmissione dell’estratto conto.
Se la competenza è dell’INPS
La Direzione Generale dell’ENPALS trasmette alla sede INPS competente il
fascicolo della domanda e la posizione assicurativa.
2. DEFINIZIONE DELLA DOMANDA
L’Ente competente alla liquidazione della prestazione o all’accertamento del
diritto alla certificazione ai fini della concessione del “bonus”:
Ø accerta la situazione contributiva confrontando i dati esistenti nei propri
archivi e quelli trasmessi dall’altro Ente;
Ø provvede a notificare la decisione all’interessato relativamente alla
domanda presentata;
Ø trasmette il modello T3/E (vedi allegato) a mezzo e-mail all’altro Ente,
comunicando l’esito, positivo o negativo dell’istruttoria, richiedendo
altresì il trasferimento della contribuzione, nel solo caso in cui sia stata
richiesta la liquidazione di una prestazione. L’individuazione da parte
dell’ENPALS dell’indirizzo e-mail della Sede INPS competente avverrà tramite
consultazione del sito internet dell’INPS alla voce “responsabili delle
prestazioni ai cittadini – area assicurato pensionato”.
L’Ente di ultima iscrizione del lavoratore (che può non coincidere con l’Ente
competente all’accertamento del diritto al bonus):
Ø provvede al rilascio al datore di lavoro della certificazione al bonus che
ne autorizza l’esonero dal versamento contributivo
3. MODALITA’ DI GESTIONE DELLE DOMANDE
Nell’applicazione della procedura di concessione del “bonus” si possono
verificare le seguenti situazioni:
a) competenza dell’INPS all’accertamento del diritto e al rilascio della
certificazione all’azienda;
b) competenza dell’INPS all’accertamento del diritto e dell’ENPALS al
rilascio della certificazione all’azienda;
c) competenza dell’ENPALS all’accertamento del diritto e dell’INPS al
rilascio della certificazione all’azienda;
d) competenza dell’ENPALS all’accertamento del diritto e al rilascio della
certificazione all’azienda.
Per la gestione delle domande relative all’ipotesi a) le Sedi debbono
utilizzare la “Procedura Pensioni” – opzione di“certificazione diritto
pensione” con le consuete modalità; la contribuzione relativa ai periodi di
iscrizione presso l’ENPALS deve essereinserita in archivio ARPA, con il
codice tipo contribuzione “120” e con il codice tipo documento “8”, che
evidenzia gli accrediti non aventi carattere di definitività. Nel campo note
dovrà, altresì, essere indicato “ENPALS” (vedi messaggio n. 20806 del 1
luglio 2004).
In tali casi la procedura gestisce in modo automatizzato sia l’accoglimento
che l’eventuale reiezione delle domande.
Le ipotesi b), c) e d) ricadono nelle situazioni trattate in modo non
automatico dalla “Procedura Pensioni” (msg. n. 41265 del 17 dicembre 2004) e
si possono gestire con la funzione di “certificazione diritto pensione”, attraverso
l’attivazione del tasto PF8 nel pannello CA646.
In tale pannello è necessario indicare il periodo di iscrizione all’ENPALS ed
il relativo numero di settimane (si tratta di un di cui dei contributi già
indicati).
I casi in esame presentano le seguenti caratterizzazioni:
Ø nell’ipotesi b) selezionando la lettera ‘S’ al campo ‘LC2/LC5’ e la lettera
‘N’ al campo ‘LC8’ viene consentita l’emissione dei documenti di
certificazione previsti per la definizione della certificazione (accoglimento
o reiezione) e contestualmente viene bloccato l’invio del modello LC8. In
modo automatico lo stato della domanda su FELPE riporterà la descrizione di
nuova istituzione “Bonus da inviare a cura di altro Ente” (Msg. n. 014966 del
11/04/2005);
Ø nell’ipotesi c) selezionando la lettera ‘N’ al campo ‘LC2/LC5’ e la lettera
‘S’ al campo ‘LC8’ viene consentita la sola stampa della copia del modello
LC8 da conservare agli atti con l’indicazione “certificazione rilasciata
dall’ENPALS”. Contestualmente viene consentito l’invio a livello centrale del
modello LC8 che sarà inviato all’azienda. In modo automatico, inoltre, la
procedura segnala in FELPE, nello stato della domanda: “Bonus inviato -
liquidazione pensione a cura di altro Ente”.
Ø nell’ipotesi d) con la lettera ‘N’ al campo ‘LC2/LC5’ e la lettera ‘N’ al
campo ‘LC8’ viene bloccata sia l’emissione dei documenti di certificazione
che l’invio del modello LC8. In modo automatizzato la procedura segnala in
FELPE, nello stato della domanda: “Invio bonus e liquidazione pensione a cura
di altro Ente”.
Per tutti i casi sopra descritti viene consentita la stampa completa di
bozza.
Per quanto riguarda lo scambio delle informazioni previsto dalla presente
procedura si precisa che, in attesa che lo stesso avvenga tramite un sistema
di posta elettronica certificata, la documentazione cartacea deve continuare
ad essere trasmessa dopo l’invio dell’e-mail con l’indicazione dei relativi
riferimenti.
4. TITOLARI DI CONTRIBUZIONE INPS/INPDAI E ENPALS
Come noto il predetto D.P.R. n. 1420 del 1971 e la Convenzione INPS-ENPALS
del 3 dicembre 1973 consentono di cumulare da parte dell’INPS, ovvero
dell’ENPALS la contribuzione versata presso quest’ultimo Ente e presso
l’assicurazione generale obbligatoria, al fine di liquidare un’unica prestazione.
Il medesimo provvedimento non è estendibile al caso in cui l’assicurato sia
in possesso di contribuzione versata all’ex INPDAI anche se, per effetto
della soppressione dello stesso Ente, è confluita nel Fondo Pensione
Lavoratori Dipendenti gestito dall’INPS in contabilità separata.
Pertanto, le Sedi che ricevono una domanda di pensione o di
certificazione/“bonus” da parte di un lavoratore che si trovi nella
situazione sopra indicata, dovranno considerare le stesse anche come domande
di ricongiunzione, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29 del 1979
dall’ENPALS al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Le Sedi dovranno, comunque, avere cura di acquisire il consenso
dell’assicurato all’avvio del predetto procedimento di ricongiunzione.
Definita la domanda di ricongiunzione sarà possibile procedere a quanto
richiesto dall’interessato, secondo le istruzioni impartite nel tempo.
Il presente messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito
internet dell'Istituto.
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