INPS
Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle
Convenzioni Internazionali
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Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 7 Febbraio 2007 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 36 |
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e, per conoscenza, |
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Presidente |
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Consiglieri di Amministrazione |
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Presidente e ai Componenti del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci |
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Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
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Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Regolamentazione comunitaria: accordi con la Svizzera in materia di previdenza professionale. |
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SOMMARIO: |
Premessa. 1. Accordo del 19-05-2006 - averi dimenticati. 2. Accordo del 24-01-2007 - previdenza professionale. |
Premessa
La legislazione previdenziale svizzera in materia di pensioni si basa su un sistema di tre pilastri: pensione di base (AVS - 1° pilastro), previdenza professionale (2° pilastro) e assicurazione individuale (3° pilastro).
La normativa svizzera prevede che i lavoratori iscritti alla previdenza professionale possono ritirare in un’unica soluzione il capitale corrispondente alle prestazioni obbligatorie del 2° pilastro quando lasciano definitivamente la Svizzera.
Le richieste, di regola, vengono presentate dagli interessati al proprio Istituto di previdenza oppureall’Ufficio centrale del 2° pilastro, Fondo di Garanzia LPP, che è l’ufficio di collegamento tra gli Istituti di previdenza professionale svizzeri e gli assicurati.
1. Accordo del 19.05.2006 - averi dimenticati.
La Legge Federale svizzera sul libero passaggio stabilisce che “gli Istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio annunciano all’Ufficio centrale del 2° pilastro le pretese non ancora fatte valere cui hanno diritto i soggetti che abbiano raggiunto l’età conferente il diritto alla rendita ai sensi dell’art.13 cpv LPP” (cosiddetti averi dimenticati).
A seguito di tali annunci, l’Ufficio centrale del 2° pilastro, Fondo di Garanzia LPP, individua le persone a favore delle quali risulta un avere dimenticato in giacenza presso un Istituto di previdenza svizzero.
In particolare, al fine di provvedere alla restituzione degli averi dimenticati, è necessario reperire l’indirizzo degli aventi diritto residenti all’estero.
Pertanto, in data 19 maggio 2006, è stato sottoscritto tra l’INPS e il Fondo di garanzia LPP un Accordo che, nel rispetto delle normative nazionali in materia di tutela della privacy e della riservatezza dei dati trasmessi, prevede una procedura di scambio di informazioni finalizzata ad individuare i cittadini italiani, aventi diritto alle somme suddette, che hanno lasciato definitivamente la Svizzera e si sono stabiliti in Italia.
2. Accordo del 24.01.2007 - previdenza professionale.
In conseguenza dell'applicazione dell’art. 10, cpv. 2, del regolamento CEE n. 1408/71, se la legislazione di uno Stato membro subordina il rimborso dei contributi alla condizione che l’interessato abbia cessato di essere soggetto all’assicurazione obbligatoria, tale condizione non è considerata soddisfatta fintantoché l’interessato sia soggetto, in qualità di lavoratore, all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di un altro Stato membro.
Pertanto, a decorrere dal 1° giugno 2007, se una persona assicurata nella previdenza professionale lascia definitivamente la Svizzera e intende ritirare in contanti il suo avere, la condizione necessaria per aver diritto al pagamento è di non essere iscritta all’assicurazione generale obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, invalidità e superstiti dello Stato membro in cui si è stabilito definitivamente. L'INPS e il Fondo di garanzia LPP, al fine di dare applicazione all'art. 10, cpv. 2, del regolamento CEE n. 1408/71, hanno sottoscritto, in data 24 gennaio 2007, un secondo Accordo tecnico-procedurale. Tale accordo, nel rispetto delle normative nazionali in materia di tutela della privacy e della riservatezza dei dati trasmessi, ha lo scopo di regolamentare le modalità con cui il Fondo di garanzia LPP riceve dall’INPS le suddette informazioni, nel momento in cui è presentata una domanda di pagamento degli averi della previdenza professionale da parte di un soggetto che, rientrato dalla Svizzera, risiede stabilmente in Italia, onde verificare se lo stesso risulti o meno iscritto all’assicurazione generale obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, invalidità e superstiti. Tutto ciò premesso, le parti hanno concordato il seguente procedimento amministrativo, precisando che lo stesso dovrà essere centralizzato; per la Svizzera sarà gestito dal Fondo di garanzia LPP, per l’Italia dall’INPS Direzione Generale – Direzione Convenzioni Internazionali:
Hanno concordato, inoltre, la distinzione delle seguenti fattispecie di applicazione:
I. Una persona lascia definitivamente la Svizzera e rientra in Italia. Al momento del rientro, richiede all’Istituto di previdenza svizzero il pagamento in capitale della prestazione previdenziale professionale. Se l’INPS comunica che, nel Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, il richiedente non risulta iscritto, alla predetta data di riferimento, all’assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, invalidità e superstiti, il pagamento può essere autorizzato. La comunicazione dell’INPS dovrà avvenire entro e non oltre 3 mesi dalla richiesta del Fondo di Garanzia LPP. II. Una persona lascia definitivamente la Svizzera, rientra in Italia, e decide di richiedere il pagamento in contanti della prestazione previdenziale professionale solo dopo alcuni mesi o dopo uno o più anni. Se l’INPS comunica che, nel Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, il richiedente non risulta iscritto, alla predetta data di riferimento, all’assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, invalidità e superstiti, il pagamento può essere autorizzato. La comunicazione dell’INPS dovrà avvenire entro e non oltre 3 mesi dalla richiesta del Fondo di Garanzia LPP.
Il Direttore Generale Crecco |