INPS
Direzione
Centrale delle Entrate Contributive
Direzione
Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
(Circolare 28.2.2006 n° 30)
Pescatori autonomi. Contribuzione
anno 2006
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SOMMARIO: |
adeguamento delle retribuzioni
convenzionali. Aliquota pensionistica |
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Com'è noto, i pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n.
250 sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile,
commisurato al salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola
pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. Retribuzione
convenzionale mensile. Indice ISTAT ANNO
2005 1,7% Poiché è stato accertato dall'ISTAT che, nell'anno
2005, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle
pensioni è stata pari al 1,7%, la misura del salario giornaliero
convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che
per l'anno 2005 era pari a €. 22,19 (€. 555,00 mensili), per l'anno 2006 è
fissata in:
Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati,
per il 2006, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi Aliquota FPLD. Anche nei confronti dei
pescatori “autonomi” trovano applicazione le disposizioni di cui al
Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996, in attuazione dell’art. 3, c.
23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della legge 28 febbraio 1997, n. 30,
art 27. Tale categoria deve trasferire l’aumento di 4,29 punti
percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1
gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29 % dal 1 gennaio 2013. Conseguentemente nei
confronti dei pescatori ” autonomi”, l’aliquota resta ferma per l’anno
2006 nella misura del 12,81%; per i coefficienti di ripartizione vedi
allegato n.1. Il contributo mensile per
l'anno 2006, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla
retribuzione convenzionale, è pari a Euro 72,25 così suddiviso:
Si rileva peraltro che
l’art.1, comma 119, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto la
proroga, per l’anno in corso, delle agevolazioni fiscali e contributive di
cui all’art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche
ed integrazioni, in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e
la pesca nelle acque interne e lagunari. Conseguentemente anche ai
pescatori “autonomi” deve essere riconosciuto lo sgravio del 70% dei
contributi dovuti per il 2006. In esecuzione di detta disposizione il contributo
mensile deve essere corrisposto in misura pari a €. 21,68, così suddiviso:
Modalità di pagamento. L'Istituto provvederà alla
fornitura dei modelli "F24" personalizzati necessari per
l'assolvimento dell'obbligo contributivo nella misura ridotta di cui sopra. Nulla è innovato in materia di
versamento del contributo che si rammenta deve essere effettuato in rate
mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese. Con successivo messaggio sarà
comunicata la data di spedizione della modulistica. Le Sedi dovranno
assicurare ai contribuenti in questione che non saranno applicati oneri
accessori per i contributi riferiti a periodi pregressi già scaduti.
Il Direttore Generale
Crecco Allegato 1 PESCATORI DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE
INTERNE COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI Decorrenza 1° gennaio 2006
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