INPS
Direzione
Centrale delle Prestazioni a sostegno del reddito
Circolare
4.1.2006 n° 2
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OGGETTO: |
Assegni
familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2006. I)
Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini
della cessazione o riduzione della
corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione
di pensione. II)
Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del
diritto agli assegni familiari. |
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SOMMARIO: |
Dal 1° gennaio 2006 sono stati
rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o
riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di
maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento
del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi. |
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Le presenti disposizioni trovano
applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno
per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti,
coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad
applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle
gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la
normativa delle quote di maggiorazione di pensione). Nei confronti dei predetti
soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno
per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei
trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di
reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici
dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi. I)
TABELLE DEI LIMITI DI REDDITO FAMILIARE DA APPLICARE AI FINI DELLA CESSAZIONE
O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DELLE QUOTE DI
MAGGIORAZIONE DI PENSIONE PER L'ANNO 2006 Ai fini della cessazione o riduzione della
corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle
pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare
sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con
arrotondamento ai centesimi di euro. Secondo le precisazioni fornite dai competenti
Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2005 è stata
pari all’ 1,6 per cento. Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate
le tabelle (allegati da 1 a 4 ), da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2006
nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per
il nucleo familiare e sopra elencati. *** Le procedure di calcolo delle pensioni sono già
aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito. II)
LIMITI DI REDDITO MENSILI DA CONSIDERARE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL
DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI PER L'ANNO 2006 In applicazione delle vigenti norme per la perequazione
automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2006 e per l'intero anno
nell'importo mensile di euro 427,58. In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito
mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non
autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli
assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 2006: - Euro
602,17 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato; - Euro
1053,80 per due genitori. I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le
disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di
assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di
mantenimento).
Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza delle
associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del
lavoro, degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni sindacali, il
contenuto della presente circolare. IL
DIRETTORE GENERALE
CRECCO Allegato
1 TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE
DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE
QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER
I LAVORATORI AUTONOMI) DAL
1° GENNAIO 2006 Da applicare alla generalità dei
soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive
tabelle 2, 3 e 4.
(*) Per l'applicazione della
presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli
affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i
nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli
Organi competenti a norma di legge, i nipoti minori viventi a carico
dell’ascendente (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti
collaterali). Si considerano equiparati ai
genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le
persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi,
esclusi i nonni ed i bisnonni). (**) L'ipotesi riguarda il
titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo
familiare. Allegato
2 TABELLA PER LA CESSAZIONE O
RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI
AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE
GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI) DAL
1° GENNAIO 2006 Da applicare ai soggetti cui si
corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione
per i figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di
vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o
nubile.
(*) Per l'applicazione della
presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli
affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i
nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli
Organi competenti a norma di legge, i nipoti minori viventi a carico
dell’ascendente (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti
collaterali). Si considerano equiparati ai
genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le
persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi,
esclusi i nonni ed i bisnonni). (**) L'ipotesi riguarda il
titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo
familiare. Allegato
3 TABELLA PER LA CESSAZIONE DELLA
CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE
DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I
LAVORATORI AUTONOMI) DAL
1° GENNAIO 2006 Da
applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le
quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente
inabili.
(*) Per l'applicazione della
presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli
affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i
nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli
Organi competenti a norma di legge, i nipoti minori viventi a carico
dell’ascendente (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti
collaterali). Si considerano equiparati ai
genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le
persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi,
esclusi i nonni ed i bisnonni). (**) L'ipotesi riguarda il
titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo
familiare. Allegato
4 TABELLA PER LA CESSAZIONE O
RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI
AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE
GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI) DAL
1° GENNAIO 2006 Da applicare ai soggetti cui si
corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli
ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a,
divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonchè
nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono
attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
(*) Per l'applicazione della
presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli
affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i
nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli
Organi competenti a norma di legge, i nipoti minori viventi a carico
dell’ascendente (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti
collaterali). Si considerano equiparati ai
genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le
persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi,
esclusi i nonni ed i bisnonni). (**) L'ipotesi riguarda il
titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo
familiare. |