INPS
Direzione centrale
Pensioni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Roma, 30-12-2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Messaggio n. 28696 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGGETTO: |
Accordo bilaterale Italia - Repubblica di San Marino. Requisito età di pensionamento. Totalizzazione multipla. |
|
Allo scopo di garantire trattamenti pensionistici in linea con gli andamenti economici e demografici e di assicurare una sostenibilità di lungo periodo del sistema previdenziale, l’art.2 della Legge 8 novembre 2005 n.157 della Repubblica di San Marino prevede l’adeguamento dei parametri relativi all’età pensionabile e ai requisiti contributivi per i lavoratori pubblici e privati.
E’ stato disposto quindi l’innalzamento graduale dell’età pensionabile fino a 65 anni di età attraverso il seguente meccanismo:
In relazione alle esigenze rappresentate dalle Sedi, si ritiene utile precisare inoltre che la Convenzione bilaterale stipulata con la Repubblica di San Marino prevede la totalizzazione multipla. Infatti, l’art.8 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino firmato il 21.12.1991 per la modifica della Convenzione del 10 luglio 1974, ratificato con Legge n.48 del 31.1.1996, recita che “…si prendono in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad entrambi gli Stati contraenti da distinti Accordi di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione”.
L’unico Paese terzo legato sia all’Italia sia alla Repubblica di San Marino da accordo internazionale che prevede la totalizzazione multipla è la Svizzera, anche dopo l’estensione ad esso della normativa comunitaria (1.6.2002). Pertanto, in virtù dell’applicazione della totalizzazione multipla, il diritto a pensione è riconosciuto sommando oltre ai contributi maturati in Italia e a San Marino, anche quelli accreditati in Svizzera.
Con successivo messaggio saranno comunicate le variazioni delle procedure.
Il Direttore centrale Giorgio Craca
|