INPS
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Progetto Interventi in favore dell’Occupazione
(Circolare
14 febbraio 2005 n° 26)
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OGGETTO: |
Importi massimi dei trattamenti di integrazione
salariale, di mobilità, di disoccupazione e importo dell’assegno per attività
socialmente utili, relativi all’anno 2005. |
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SOMMARIO: |
Importi massimi da corrispondere ai titolari dei
trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione e
aumento dell’assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 2005. |
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I – TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Secondo quanto previsto dalla
normativa vigente gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione
salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall’articolo
1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché la retribuzione
mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il secondo dei
suddetti massimali, sono incrementati, con effetto dal 1° gennaio di ciascun
anno, nella misura dell’80 per cento dell’aumento derivante dalla variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati. Detti importi massimi devono
essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma
17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per
cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle
imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. Ciò premesso, si comunica che
– tenuto conto della variazione di tale indice accertata per l’anno 2004 –
gli importi riguardanti i massimali in questione risultano fissati, per
l’anno 2005, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al
netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, che attualmente è pari al 5,54 per cento:
1)
euro
819,62
774,21
2)
euro
985,10
930,53
Settore edile
1)
euro
983,54
929,05
2)
euro
1.182,12
1.116,63 L’importo della retribuzione
mensile che costituisce la soglia per l’applicazione dei massimali di cui ai
punti 2 suddetti è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, in euro
1.773,19. II – INDENNITA’ DI MOBILITA’ Gli importi massimi mensili,
da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i
primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al
31 dicembre 2004, sono, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione
istituita dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, i seguenti:
1)
euro
819,62
774,21
2)
euro
985,10
930,53 Anche per l’indennità di mobilità l’importo della
retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato, indicato
al punto 2, è fissato in euro 1.773,19. III - TRATTAMENTI
SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE PER L’EDILIZIA
Gli importi riportati nel
precedente paragrafo II trovano applicazione anche nei confronti dei
lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione
per l’edilizia di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio
1994, n. 451. L’importo che deve essere
corrisposto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di
disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, resta
invece fissato anche per l’anno 2005 in euro 579,49 che, al netto della
riduzione del 5,54 per cento, è pari a euro 547,39. IV - INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE
Gli importi massimi mensili
dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della
legge n. 41/1986, sono pari a euro 819,62 ed a euro 985,10. Per quanto riguarda
l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e
quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento
all’attività svolta nel corso dell’anno 2004, trovano invece applicazione gli
importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n. 24 del 6
febbraio 2004 (euro 806,78 ed euro 969,66). V - ASSEGNO PER ATTIVITA’
SOCIALMENTE UTILI (A.S.U.) L’importo mensile dell’assegno
spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili – che, ai
sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, deve essere rivalutato dal 1° gennaio di ciascun anno nella misura
dell’80 per cento della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati – è pari, dal 1°
gennaio 2005, a euro 489,33. Anche a tale prestazione non si applica la
riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986. Per quanto riguarda i lavori
di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si
precisa che, per tale prestazione, non opera la rivalutazione in parola né
l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n.
144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.
Il Direttore Generale
Crecco |