INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
(Circolare 11 febbraio 2005 numero 24)
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OGGETTO: |
Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella
legge 8.8.1995, n. 341 e successive modificazioni. Riduzione contributiva nel
settore dell’edilizia |
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SOMMARIO: |
Conferma per l’anno 2004 della misura della riduzione
contributiva per il settore edile introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge
8 agosto 1995, n. 341. Istruzioni operative |
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Premessa. L’articolo 2, c. 3 della legge n. 266/2002, come noto,
prevede fino al 31 dicembre 2006 una speciale riduzione contributiva per
l’edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD (1). L’operatività del beneficio, tuttavia, è rimasta
subordinata alla pubblicazione di apposito decreto annuale di conferma o
rideterminazione della misura della riduzione contributiva medesima. Nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1 febbraio 2005 è
stato pubblicato il D.M. Lavoro/Economia 1 dicembre 2004(allegato 1), il
quale conferma per l’anno 2004 nella misura dell’11,50 per cento la riduzione
contributiva introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995. Con la presente circolare si forniscono le istruzioni
per il recupero dei maggiori contributi versati nell’anno 2004. 1. Caratteristiche della
riduzione contributiva. Il beneficio consiste in una riduzione contributiva -
nella misura dell’11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei
datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di
40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto
di lavoro a tempo parziale. Relativamente al procedimento per la determinazione
della contribuzione su cui si applica la riduzione, si rimanda ai criteri in
precedenza illustrati (2). Le aliquote contributive da considerare ai fini del
calcolo, saranno quelle in vigore, per i diversi settori di attività
(Industria e Artigianato), dal 1 gennaio 2004. A tale proposito, si ricorda che la base di calcolo
dovrà essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1
e 2, della legge n. 388/2000 (3). I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti
attività edile individuati dai codici ISTAT dal “45.11” al “45.45.2”. Si osserva che l’agevolazione: -
compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2004, senza
soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza di dicembre 2003; -
è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6,
commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l’accesso agli sgravi nel
Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione
imponibile. Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non
spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni
contributive ad altro titolo: -
assunzione dalle liste di mobilità, contratti formazione - lavoro,
contratti di inserimento/reinserimento, ecc.; -
lavoratori per i quali i datori di lavoro fruiscano dello sgravio
totale triennale ai sensi dell’art. 3 della legge n. 448/1998 ovvero
dell’art. 44 della legge n. 448/2001. Da ultimo, con riferimento all’obbligo di denuncia dei
lavoratori alle Casse edili, si conferma per le Sedi la necessità di
acquisire la dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa edile,
attestante l’avvenuto versamento, nell’anno solare precedente, delle somme ad
essa dovute. Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento, si
applicherà la disposizione di cui all’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995,
convertito in legge n. 341/1995. Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle
precisazioni già fornite (4). 2. Modalità operative. Il riconoscimento del beneficio introdotto dall’art. 29,
c. 2, del D.L. n. 244/1995 sarà effettuato, da parte della procedura di
controllo delle denunce contributive di mod. DM10/2, sulla base dei codici
statistico contributivi e dei codici di autorizzazione già attribuiti alle
aziende. 2.1. Datori di lavoro che hanno operato la
riduzione contributiva in corso d’anno 2004. I datori di lavoro che nel corso dell’anno 2004 hanno
operato la riduzione contributiva (cod. “L206”) non dovranno effettuare alcun
adempimento. Le Sedi provvederanno a riproporre al calcolo le note di
rettifica eventualmente emesse a tale titolo ed a curarne la relativa
definizione. 2.2. Datori di lavoro che non hanno operato la
riduzione contributiva in corso d’anno 2004. I datori di lavoro in parola potranno recuperare la
riduzione contributiva relativa ai periodi decorsi (Gennaio - Dicembre 2004)
con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo
mese successivo a quello di emanazione della presente circolare
(Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del
26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993). A tal fine le aziende interessate calcoleranno l’importo
della riduzione spettante per i mesi decorsi e lo riporteranno nel quadro
"D" del DM10/2, facendolo precedere dal previsto codice “L207”. (1)La
disposizione sopra menzionata modifica in tal senso la scadenza prevista
dall’art. 29, c. 5, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. (2)Si
veda, in materia, quanto dettagliatamente riportato nell'allegato n. 2 della
circolare n. 209/1995. (3)Si
veda, al riguardo, la circolare n. 52 del 6 marzo 2001. (4)Si
vedano la circolare n. 209 del 27/7/1995, la circolare n. 269 del 30/10/1995,
la circolare n. 9 del 18/1/1997 e la circolare n. 81 del 27/3/1997.
Il
Direttore Generale
Crecco Allegato 1 MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO
1 dicembre 2004 (Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 1 febbraio 2005) Conferma, per l'anno 2004, della misura dell'11,50 per
cento della riduzione contributiva, prevista dall'articolo 29, comma 2, della
legge 8 agosto 1995, n. 341, così come modificato dall'articolo 45, comma 18,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di
concerto con IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti
al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale
sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi
nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1; Visto il successivo comma 2 che stabilisce che
sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della
previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore
settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per
cento; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, con il
quale, anche per l'anno 2003, la predetta riduzione é stata confermata
all'11,50 per cento; Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995,
modificato dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144 che
prevede sino al 31 dicembre 2001 una verifica da parte del Governo sugli
effetti delle disposizioni di cui al predetto comma 2, al fine di valutare la
possibilità che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia
confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione
contributiva medesima; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
266, che ha prorogato la predetta verifica sino al 31 dicembre 2006; Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dagli enti
interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo
di applicazione della disposizione di cui all'art. 29 della legge 8 agosto
1995, n. 341 si rileva, rispetto al periodo precedente, un aumento della base
imponibile, con un conseguente incremento del gettito contributivo, tale da
compensare la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento; Ritenuto pertanto, sulla scorta della predetta
rilevazione, di confermare, anche per l'anno 2004, la riduzione di cui al
citato comma 2 dell'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341 nella misura
dell'11,50 per cento già stabilita, per l'anno 2003, dal menzionato decreto
ministeriale 9 febbraio 2004; Decreta: La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341, é confermata, per l'anno 2004, nella misura
dell'11,50 per cento. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi
di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Roma, 1° dicembre 2004
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