INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
(Messaggio 2.8.2006 n° 21735)
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OGGETTO: |
Differimento dei termini per i versamenti
contributivi aventi scadenza entro il giorno 21 del mese di agosto 2006.
D.P.C.M. 28 luglio 2006. |
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L'art. 1 del D.P.C.M. 28 luglio 2006,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n.176 del 31.07. 2006,
dispone che "il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20,
comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel
mese di agosto 2006, entro il giorno 21, può essere effettuato entro la
predetta data, senza alcuna maggiorazione”. Il differimento al 21 agosto riguarda tutti i versamenti unitari che si devono
effettuare con il mod. F24 e comprende, quindi, anche i contributi previdenziali
e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di
collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai
titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate
dall'Istituto. Relativamente ai datori di lavoro che
operano con il sistema DM10, il termine di presentazione della denuncia del
mod. DM10/2 resta ferma all’ultimo giorno del mese. Per le aziende autorizzate per il mese di
luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i
giorni di differimento decorrono comunque dal 16 agosto, mentre gli interessi
di differimento decorrono dal termine differito (21 agosto). Il presente messaggio deve essere
pubblicato sul sito Internet dell'Istituto.
Il Direttore Centrale
ZICCHEDDU |