INPS
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
(Circolare 4 febbraio 2005 numero 20)
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OGGETTO: |
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2005 per
i lavoratori domestici. |
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SOMMARIO: |
Importo dei contributi .Coefficienti di ripartizione |
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Importo dei contributi dovuti per l'anno 2005 per
i lavoratori domestici L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale
verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai
e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2003 - dicembre 2003 ed il periodo
gennaio 2004 - dicembre 2004 è risultata del 2%. Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di
retribuzioni su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2005 per i
lavoratori domestici. Si fa presente, inoltre, che l’aliquota contributiva per
i lavoratori domestici non soggetti al contributo CUAF, è aumentato di 0,50
punti percentuali come previsto dall’art. 27, comma 2-bis, della legge 28
febbraio 1997, n.30. DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2005 AL 31
DICEMBRE 2005
(1) Il contributo CUAF (Cassa
Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra
coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. (2) La
cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. Coefficienti di ripartizione I coefficienti di ripartizione sono indicati nella
tabella che segue nella pagina successiva. LAVORATORI DOMESTICI
Coefficienti
di ripartizione - Dal 1° gennaio
2005 al 31 dicembre 2005
LAVORATORI DOMESTICI
LAVORATORI DOMESTICI GESTIONE
CON
CUAF
SENZA
CUAF
ALIQUOTE
COEFFICIENTI
ALIQUOTE
COEFFICIENTI
F.P.L.D. 17,1275%
0,790378
15,9075%
0,812851
D.S. 2,3125%
0,106714
2,1525%
0,109990
C.U.A.F. 0,4800%
0,022151
MATERNITA'
0,2400%
0,011075
0,0000%
0,000000
INAIL
1,31%
0,060452
1,31%
0,066939
Fondo
garanzia trattamento fine
rapporto
0,20
0,009230
0,20%
0,010220
TOTALE 21,6700%
1,000000
19,5700%
1,000000
Il Direttore Generale
Crecco Nota: in
base al D.Lgs. 446/1997, per effetto dell'introduzione dell'IRAP, a partire dal
1° gennaio 1998 il contributo TBC dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del
10,60% non sono più dovuti. A seguito dell'art. 3, c.1 e 3 della L.
23/12/1998 n. 448, a decorrere dall'1/1/2000 sono stati soppressi i
contributi Enaoli e Tbc. A seguito dell'art. 45 c. 3 del D.Lgs. n.
286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), a decorrere dall'1/1/2000
viene soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore,
destinato al Fondo di rimpatrio. L'art. 49 della L. n. 488/1999 dispone, dal
1° luglio 2000 fino al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo
dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella
misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata
dall'art. 43 della L. 28/12/2001 n. 448 (Legge finanziaria 2002). L'art.120
della L. 23/12/1999 n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1°
febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti
percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.)
oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri
contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e
disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8
p.p.). |
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