INPS
Direzione Centrale delle Prestazioni
(Messaggio 31 maggio 20054 n° 20856)
Opzione al “bonus” di cui ai commi da 12 a 17 della legge 23 agosto 2004, n. 243 per i lavoratori che hanno esercitato la facoltà di rinuncia all’accredito di contributi e posticipo dell’accesso al pensionamento di anzianità di cui all’art. 75 commi 1, 2, 3, 4 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Chiarimenti.
Da numerose Sedi sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alla possibilità
di consentire l’opzione al nuovo incentivo al posticipo del pensionamento (c.d. “bonus”) di cui all’art.1, commi da 12 a 17 delle legge n. 243 del 2004 ai lavoratori
che, alla scadenza del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 75, commi 1,2, 3, 4 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
1) cessino, anche temporaneamente, l’attività lavorativa;
2) proseguano, senza interruzione, il rapporto di lavoro.
E’ stato chiesto, inoltre, di specificare quale sia, in tali eventualità, la decorrenza
della pensione e le modalità di calcolo cui attenersi per la liquidazione del trattamento pensionistico.
Pertanto, in relazione alle disposizioni fornite in precedenza ed ai chiarimenti ministeriali, si rappresenta quanto segue.
1. LAVORATORI CHE CESSANO, ANCHE TEMPORANEAMENTE, L’ATTIVITÀ LAVORATIVA
ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO STIPULATO AI SENSI DELL’ART.75, COMMI 1,2,3,4 e 6 LEGGE n. 388 DEL 2000.
La cessazione, anche temporanea, del rapporto di lavoro al termine del contratto stipulato ai sensi dell’ 75 determina, per effetto dell’art. 3 del decreto 23 marzo 2001, la decorrenza della pensione dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza del contratto stesso, ancorché la relativa domanda sia presentata in un momento successivo (punto 5 della circolare n. 118 del 30 maggio 2001).
Pertanto, ai predetti lavoratori è precluso l’esercizio dell’opzione al “bonus” di cui
all’art. 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004.
L’eventuale ripresa di un’attività lavorativa:
• comporta il ripristino dell’obbligo contributivo sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro.
La contribuzione versata dopo la scadenza del contratto a tempo determinato darà luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione con le modalità previste dall’art. 7 della legge n. 155 del 1981;
• non incide sullo speciale regime contributivo relativo al precedente periodo di posticipo al pensionamento effettuato ai sensi del già citato art. 75, commi da 1 a 6, della legge n. 388 del 2000.
Ne consegue che l’importo della pensione da liquidare sarà in ogni caso pari a quello che sarebbe spettato al lavoratore alla decorrenza del primo contratto stipulato ai sensi dei citati commi dell’articolo 75 della legge n. 388 del 2000, sulla base dei criteri già forniti con la circolare n. 118 del 30 maggio 2001,p. 5.
2. LAVORATORI CHE PROSEGUONO, SENZA INTERRUZIONE, L’ATTIVITÀ LAVORATIVA ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO STIPULATO AI SENSI DELL’ART.75, COMMI 1,2,3,4 e 6 DELLA LEGGE n.388/2000.
Ai lavoratori che proseguono, senza interruzione, il rapporto di lavoro dopo la scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato non si applica lo speciale criterio di retrodatazione della decorrenza della pensione rispetto alla domanda di cui al citato art. 3 del decreto 23 marzo 2001.
Per i predetti lavoratori, pertanto, la pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, previa cessazione dell’attività lavorativa.
La prosecuzione del rapporto di lavoro:
• non preclude il successivo esercizio dell’opzione al “bonus” di cui all’art.1, comma 12 della legge n.243 del 2004 a condizione, si ribadisce, che la prosecuzione del rapporto di lavoro con lo stesso o altro datore di lavoro, alla scadenza del contratto a tempo determinato o dell’ultimo contratto a termine (qualora la facoltà di rinuncia sia stata effettuata più volte), avvenga senza soluzione di continuità. Infatti in caso di cessazione, anche temporanea, dell’attività lavorativa si applicano le istruzioni fornite al punto 1.
Va dunque chiarito che, ai fini dell’accesso al bonus per i lavoratori che si sono avvalsi della facoltà di cui all’ art. 75, commi 1,2,3,4 e 6, il termine “senza soluzione di continuità” utilizzato al punto 3, parte seconda, della circolare n. 149 dell’11 novembre 2004 deve intendersi riferito al rapporto di lavoro e non all’esonero dal versamento contributivo.
• comporta il ripristino dell’obbligo contributivo sia per il lavoratore che per il datore di lavoro fino alla decorrenza della pensione, ovvero all’eventuale opzione per il “bonus”.
• non incide sullo speciale regime contributivo relativo al precedente periodo di posticipo al pensionamento effettuato ai sensi dei commi sopra citati dell’art.75 della legge n. 388 del 2000.
Ne consegue che l’importo della pensione da liquidare sarà pari a quello che sarebbe spettato al lavoratore alla decorrenza del primo contratto stipulato ai sensi dell’articolo 75 della legge n. 388 del 2000, sulla base dei criteri già forniti con la circolare n. 118 del 30 maggio 2001, p. 5, applicando gli aumenti perequativi intervenuti fino alla data di decorrenza della pensione sopra individuata.
La contribuzione versata successivamente alla scadenza del contratto a tempo determinato, sarà valutata secondo le modalità indicate al punto 4 della circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, parte seconda.
I contributi in esame daranno, quindi, origine ad una quota di pensione, il cui importo diventerà parte integrante della pensione maturata fino all’inizio del periodo di posticipo effettuato ai sensi dell’art. 75, dando luogo ad un’unica prestazione da liquidarsi con la decorrenza precedentemente illustrata.
Va peraltro precisato che tale “quota” di pensione andrà rivalutata sulla base dei
coefficienti previsti nell’anno di decorrenza della pensione e non, come per la restante parte di pensione,sulla base dei coefficienti previsti per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nell’anno di inizio del periodo di posticipo di cui all’art.75.
IL DIRETTORE CENTRALE
Nori