INPS

Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 17 Gennaio 2007

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  17

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Indennità antitubercolari

 

SOMMARIO:

Aumenti delle indennità antitubercolari determinati dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 novembre 2006

 

 

 

Per effetto degli aumenti determinati dall’art.1 e dall’art.2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. n. 294 del 19.12.2006 - nelle misure, rispettivamente del 1,7% dal 1°gennaio 2006 (come già anticipato con D.M. del 18 novembre 2005) e (in via provvisoria) del 2 %, dal 1°gennaio 2007 - gli importi delle indennità antitubercolari, correlate legislativamente alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per il 2006 e per il 2007 sono i seguenti:

 

 

 

1°gennaio 2006

 

1°gennaio 2007

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati.

Euro 11,21

 

Euro 11,43

 

 

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art.1 della legge n.419/1975 (1).

 

 

Euro 5,60

 

 

Euro  5,71

 

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera).

 

Euro 18,67

 

Euro 19,04

 

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art.1 della legge n.419/1975 (giornaliera).

 

 

Euro 9,34

 

 

Euro 9,53

 

Assegno di cura o di sostentamento (mensile).

Euro 75,28

 

Euro 76,79

 

 

Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza, tenuto conto che la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari verrà opportunamente adeguata.

 

Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest’ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità  di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’art.1, 1° comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 (2). In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera nella misura fissa di Euro 11,43, dovrà essere erogata quest’ultima.

 

 

                                                                        Il Direttore Generale

                                                                                  Crecco

 

 

 

 (1) v. “Atti Ufficiali” 1975, pag.1692

 (2) v. “Atti Ufficiali” 1971, pag. 162