INPS
Direzione
Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione
Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio
(Circolare
7.2.2006 n° 16)
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OGGETTO: |
Trattamento speciale di
disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Determinazione dell’importo
definitivo per l’anno 2003 e dell’importo provvisorio per l’anno 2005. |
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SOMMARIO: |
Il Consiglio di
Amministrazione ha determinato, ai sensi dell’articolo 3 della legge n.
147/1997, l’importo definitivo per l’anno 2003 e l’importo provvisorio per
l’anno 2005 del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei
lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Istruzioni contabili. |
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Il Consiglio di Amministrazione, con
deliberazione n. 470 adottata in data 14 dicembre 2005, ha determinato ai
sensi dell’articolo 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147, l’importo definitivo
per l’anno 2003 e l’importo provvisorio per l’anno 2005 del trattamento
speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in
Svizzera. L’importo definitivo del trattamento speciale da
erogare per l’anno 2003 è stato fissato nella misura del 50% del salario
lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali
indennità per malattia e infortuni, con esclusione dell’assegno per il nucleo
familiare, percepito in Svizzera l’anno precedente lo stato di
disoccupazione. Considerato che ai lavoratori frontalieri per l’anno 2003 è
stato già corrisposto l’importo provvisorio della prestazione nella misura
del 40% del salario di riferimento, agli stessi dovrà essere corrisposto il
relativo conguaglio nella misura del 10%. L’importo provvisorio della prestazione per l’anno
2005 da erogare ai lavoratori in questione, il cui rapporto di lavoro è
cessato nel periodo 1.1. – 31.12.2005, ivi compresi quello dei lavoratori
stagionali per il mancato rinnovo del contratto, è stato fissato nella misura
del 50% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo
di eventuali indennità per malattia e infortunio, con esclusione dell’assegno
per il nucleo familiare, percepito in Svizzera nell’anno precedente lo stato
di disoccupazione. Per quanto riguarda la contabilizzazione delle
prestazioni in argomento si richiamano le istruzioni di cui al punto 4 della
circolare n. 65 del 23 marzo 1998, come successivamente modificate con le
istruzioni contabili di cui alla lettera F della circolare n.112 del 27
maggio 1998 riguardante il pagamento diretto delle prestazioni di
disoccupazione non agricola.
Il
Direttore Generale
Crecco |