INPS

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

(Messaggio 15 aprile 2005 n° 15655)

 

  

OGGETTO:

Procedura di recupero dei benefici per contratti di formazione e lavoro periodo novembre 1995 - maggio 2001. Chiarimenti in materia di ricorsi amministrativi.

 

Premessa.

Si fa seguito al messaggio n. 984 dell’11 gennaio 2005, con il quale è stato reso noto l’invio alle aziende, che risultano aver fruito di agevolazioni contributive non rispondenti agli orientamenti comunitari per importi superiori a € 250.000, di una apposita richiesta di pagamento.

Con il sopra citato messaggio è stata prevista, tra l’altro, la possibilità per i datori di lavoro di presentare ricorso amministrativo, per il tramite della competente sede dell’Istituto, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Al riguardo, si sono resi necessari i chiarimenti che seguono.

 

 1. Precisazioni in materia di ricorsi.

I ricorsi avverso il provvedimento adottato dall’Istituto sembrano potersi distinguere, in estrema sintesi, in due diverse categorie:

1.     quelli che adducono argomentazioni giuridiche di carattere “generale” quali, a mero titolo di esempio, il legittimo affidamento del datore di lavoro o la prescrizione dei contributi versati;

2.     quelli con i quali, intervenendo nel merito, i datori di lavoro sostengono la legittimità delle agevolazioni, fruite in misura superiore al 25%, relative ai contratti (tutti o quota parte) stipulati nel periodo oggetto di indagine (novembre 1995 - maggio 2001).

 

Appare opportuno precisare che solamente le istanze di cui al punto 1, le quali rivestano le caratteristiche formali e sostanziali proprie del ricorso, dovranno essere inoltrate dalle sedi al Comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti per il consueto iter.

Diversamente, le istanze di cui al punto 2, nonché quelle che presentino entrambi i profili sopra descritti, dovranno essere gestite dalla sede competente secondo le indicazioni che seguono.

 

In primo luogo, si osserva che la sussistenza delle condizioni di legittimità per la fruizione del beneficio contributivo in misura superiore al 25% deve essere adeguatamente comprovata dai datori di lavoro.

Questi ultimi dovranno quindi fornire, in relazione ad ogni singolo contratto, gli elementi utili ai fini del riconoscimento della legittimità dell’agevolazione fruita, corredandoli dell’eventuale ulteriore documentazione più avanti specificata.

Nel richiamare le condizioni comunitarie secondo l’interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (1), si fa presente che appaiono rilevanti i seguenti elementi:

a)     data di nascita del lavoratore;

b)     data di assunzione con contratto di formazione e lavoro;

c)     possesso della laurea da parte del lavoratore, al momento dell’assunzione;

d)     possesso dello status di disoccupato da almeno 12 mesi da parte del lavoratore, al momento dell’assunzione;

e)     data della trasformazione del CFL in contratto di lavoro a tempo indeterminato, con una apposita dichiarazione relativa all’avvenuto incremento occupazionale rispetto alla media degli occupati nel semestre precedente la stabilizzazione.

 

Nello specifico, le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono sempre indispensabili; i dati di cui ai successivi punti sono invece tra loro alternativi, oltre che ovviamente non necessari con riferimento a CFL stipulati con soggetti di età inferiore a 25 anni.

 

Ai fini della sussistenza delle condizioni di cui all’elenco precedente, si fa presente che quelle contemplate alle lettere c) e d) necessitano di idonea documentazione.

Relativamente, inoltre, alla realizzazione dell’incremento occupazionale a seguito della trasformazione del CFL, si precisa che l’azienda dovrà fornire il dato relativo alla forza occupazionale raggiunta con la/le trasformazione/i e quello relativo alla media degli occupati nei sei mesi precedenti.

Per il calcolo della forza aziendale si rinvia ai criteri indicati nella circolare n. 122 del 27 giugno 2000.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, si precisa quindi che non può ritenersi di per sé sufficiente, ai fini del riscontro della sussistenza delle condizioni di legittimità, il questionario utilizzato dall’Istituto per la precedente indagine conoscitiva, di cui al messaggio n. 375 del 13 dicembre 2002.

 

 2. Istruzioni per l’eventuale integrazione delle istanze.

Ove i ricorsi già presentati fossero privi degli elementi e/o dell’eventuale ulteriore documentazione sopra descritti, al fine di consentirne l’integrazione si fornisce, in allegato, un fac-simile di dichiarazione per la comunicazione dei dati.

I datori di lavoro interessati dovranno trasmettere tali integrazioni alla sede competente entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio.

Allo scopo di semplificare ed ottimizzare le successive attività gestionali, si sensibilizzano peraltro i datori di lavoro a presentare direttamente alle sedi le suddette dichiarazioni.

 

 3. Adempimenti a cura delle Sedi.

Sulla base della documentazione prodotta dalle aziende ed attivando la più ampia collaborazione con i datori di lavoro interessati e/o con gli intermediari autorizzati, le sedi procederanno quindi, in via di autotutela, all’eventuale annullamento o alla rideterminazione dell’addebito.

Al riguardo, saranno a breve fornite ulteriori precisazioni.

 

Il direttore centrale

Craca

 

 

(1) Si vedano, al riguardo, la circolare n. 85 del 9 aprile 2001 e la circolare n. 133 del 3 luglio 2001.

 

 

Allegato N.1

 

Note: i collegamenti rimandano al sito Inps

 

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